Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4390 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9462/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. FAA’

DI BRUNO n. 29, presso lo STUDIO LEGALE PICOZZI/SCARPA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO FLORIMONTE e NICOLA

SCARPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 869/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/04/2013 R.G.N. 1276/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Salerno ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato il diritto di F.V., dirigente di seconda fascia in pensione, a percepire dal 1 gennaio al 31 marzo 2001 i maggiori importi previsti dal c.c.n.l. per il personale dirigenziale del comparto ministeri 1998/2001 a titolo di retribuzione di posizione, da computare nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, ed aveva condannato l’Agenzia al pagamento delle differenze maturate;

2. la Corte territoriale ha premesso che al F. era stato conferito dal Dipartimento delle Dogane, con contratto del 29 marzo 2000, l’incarico di Direttore della Circoscrizione doganale di Salerno, espletato sino al 31 marzo 2001, data del collocamento in quiescenza;

3. il giudice d’appello ha evidenziato che con il CCNL per il biennio economico 2000/2001 le parti collettive avevano precisato che i benefici previsti dal contratto avrebbero avuto effetto anche sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto, sicchè non poteva l’Agenzia fissare unilateralmente al 18 aprile 2001, ossia al momento di concreta operatività delle Direzioni Regionali delle Dogane, la data di decorrenza degli aumenti retributivi, perchè la previsione si poneva in contrasto con il c.c.n.l. e con il D.Lgs. n. 300 del 1999, che aveva istituito le Agenzie fiscali a partire dal gennaio 2001;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese F.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999 e successivo Decreto del Ministero delle Finanze del 28/12/2000, nonchè dell’art. 2, comma 3 e art. 40 del c.c.n.l. del personale dirigente dell’Area 1, per il quadriennio 1998-2001 ed il secondo biennio economico 2000-2001” e sostiene, in sintesi, che la questione controversa non poteva essere ricondotta, come ritenuto dai giudici di merito, al rapporto fra c.c.n.l. e determina dirigenziale, con la quale l’Agenzia delle Dogane aveva ridefinito gli importi della retribuzione di posizione, fissandone la decorrenza dal 18 aprile 2001;

1.1. evidenzia che, al contrario, si trattava di stabilire se ai fini della quantificazione della retribuzione di posizione dovesse o meno rilevare la data a partire dalla quale è stato realizzato il nuovo ordinamento organizzativo, comportante una diversa graduazione delle funzioni, data che nella specie pacificamente si colloca dopo la cessazione del rapporto dirigenziale intercorso con il F.;

1.2. sostiene la ricorrente che la retribuzione di posizione costituisce un trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite al dirigente e presuppone il conferimento dell’incarico, con la conseguenza che la spettanza della indennità non può decorrere da un momento antecedente;

1.3. aggiunge che nella specie doveva ritenersi non conferente il richiamo all’art. 40 del CCNL 1998/2001, sia perchè la disposizione contrattuale non stabilisce la retroattività degli aumenti, sia in quanto il c.c.n.l. è entrato in vigore il 5 aprile 2001;

2. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente, perchè il motivo di censura è chiaro nel denunciare la violazione della disciplina legale e contrattuale e nel prospettare una questione giuridica, non di fatto, attinente alla decorrenza degli aumenti della retribuzione di posizione, deliberati all’esito del confronto sindacale e della costituzione del relativo fondo;

2.1. non determina inammissibilità dell’impugnazione la circostanza che il ricorso faccia leva su argomenti disattesi in entrambi i gradi del giudizio di merito, giacchè il requisito della specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., richiede solo che la censura, che deve essere ricondotta ad una delle ipotesi tassative previste dall’art. 360 c.p.c., sia attinente alla ratio della sentenza impugnata e sia chiara nel prospettare l’error in iudicando o in procedendo che si addebita alla Corte territoriale;

3. il ricorso è fondato;

ha errato il giudice d’appello nel valorizzare ai fini della decisione della controversia l’art. 40 del CCNL 5.4.2001 per il biennio 1998/1999 e l’art. 2 del CCNL sottoscritto in pari data per il biennio 2000/2001, perchè le clausole contrattuali, nell’estendere i benefici economici connessi al rinnovo contrattuale anche ai dirigenti cessati dal servizio nel periodo di vigenza dei contratti, si riferiscono agli incrementi del trattamento economico fisso dei dirigenti, indicati, rispettivamente, dagli artt. 38 e 39 del CCNL 1998/1999 e dall’art. 1 del CCNL 2000/2001, dei quali il F. riconosce di avere goduto (pag. 11 del controricorso), e non all’incremento della retribuzione di posizione parte variabile, qui in discussione, disciplinato dagli artt. 3 e 4 del CCNL 2000/2001;

4. questa Corte con la sentenza n. 2495/2018, pronunciando in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, ha ritenuto rispettosa della disciplina dettata dalla contrattazione collettiva la pronuncia della Corte d’Appello di Napoli che era pervenuta a conclusioni opposte rispetto alla decisione in questa sede impugnata, escludendo che i dirigenti dell’Agenzia delle Dogane collocati in quiescenza con decorrenza dal 1 aprile 2001 potessero rivendicare le maggiorazioni correlate alla costituzione del fondo ed alla graduazione delle funzioni, pacificamente avvenuti in epoca successiva alla data sopra indicata;

4.1. l’art. 4 del CCNL 5.4.2001 è stato interpretato alla luce della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24 (nel testo risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 546 del 1993, D.Lgs. n. 80 del 1998, D.Lgs. n. 387 del 1998, ed infine dalla L. n. 448 del 1998) e, nel richiamare principi già in precedenza affermati in tema di retribuzione di posizione, si è precisato che il provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali, nella specie avvenuto all’esito del processo di riorganizzazione degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione, integra un elemento costitutivo della parte variabile del trattamento accessorio, con la conseguenza che, in difetto, la maggiorazione non può essere determinata ed attribuita giudizialmente, nè valorizzando l’importanza e la complessità dell’incarico, nè ripartendo in modo proporzionale l’apposito fondo aziendale;

4.2. si è escluso, pertanto, che gli effetti della nuova graduazione potessero riguardare l’intero periodo di vigenza del CCNL e che degli stessi si potessero avvantaggiare anche i dirigenti cessati dal servizio, e si è rilevato che detta conclusione, alla quale in quel caso era pervenuta la Corte territoriale, è l’unica rispettosa delle previsioni contrattuali e “del complesso sistema delle fonti legali che disciplinano la materia dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali”;

4.3. il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso, in assenza di argomenti che possano indurre a rimeditare il principio di diritto affermato, e pertanto si impongono la cassazione della sentenza impugnata ed il rigetto dell’originaria domanda, da pronunciare ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

5. il contrasto del quale sopra si è dato atto giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, sicchè la condanna del F. va limitata al pagamento in favore dell’Avvocatura dello Stato delle sole competenze professionali relative al giudizio di legittimità;

5.1. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda. Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e condanna F.V. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per competenze professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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