Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4390 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13136/2019 proposto da:

D.V., domiciliato in Roma, alla Via Po n. 22, presso lo

studio dell’Avvocato Antonello Ciervo, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Luca Mandro, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il

17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 17/10/2018, ha respinto l’appello proposto da D.V., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del 30 gennaio 2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

2. La Corte di appello, stimato generico e poco credibile il racconto del richiedente in ordine alle ragioni che l’avevano costretto alla fuga dal proprio Paese, di modo che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento nè dello status di rifugiato, nè della protezione sussidiaria nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ha, del pari, escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), avendo apprezzato come inesistente una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile alla zona geografica di provenienza del richiedente, in quanto le fonti qualificate aggiornate compulsate (report 2016 di Amnesty International e COI on Human Rights Practices 2016 del Dipartimento di Stato americano) non registravano nè conflitti armati in atto, nè una situazione di violenza indiscriminata suscettibile di mettere a rischio la vita della popolazione. Ha, infine, negato che il richiedente possedesse i requisiti per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, in difetto di situazioni di vulnerabilità soggettive in tal senso rilevanti

3. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di D.V. prospetta, preliminarmente, due eccezioni di incostituzionalità, in riferimento al D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132/2018, ed è, poi, affidato a quattro motivi.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha presentato “Atto di costituzione” ma non si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, Sentenza n. 5586 del 9/03/2011).

2. Le eccezioni di costituzionalità, preliminarmente sollevate in riferimento il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, conv. dalla L. n. 132 del 2018 e in riferimento al D.L. n. 113 del 2018, per il difetto dei presupposti della necessità e dell’urgenza, rispetto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono prive di rilevanza nel caso in esame, in quanto, collocandosi l’ingresso in Italia del richiedente in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma (come si desume dal provvedimento della Commissione territoriale notificato il 26/11/2015), trova applicazione la normativa pregressa alla luce del seguente principio: “Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L.” (Sez. U. n. 29459 del 13/11/2019).

3. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in riferimento all’omessa applicazione del principio dell’attenuazione dell’onere probatorio. Si assume, al riguardo, che l’apprezzamento di inverosimiglianza e genericità delle dichiarazioni del richiedente sarebbe stato compiuto in violazione dei criteri di valutazione legale delle stesse, nulla essendo stato indicato dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni del suddetto giudizio.

Il motivo è inammissibile.

3.1. Dall’incontestata sintesi dei motivi di appello risulta che il richiedente si era lamentato del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto qualora fosse ritornato nel proprio Paese di origine avrebbe corso il rischio di subire una grave minaccia alla propria vita o incolumità a causa del permanere di una situazione d’instabilità e pericolosità diffusa: dunque, nulla era stato allegato in ordine al rischio effettivo di subire una condanna a morte o un trattamento disumano o degradante, quali species dei pericula presi in considerazione dalle forme di protezione sussidiaria cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), le sole che risentono del giudizio di credibilità in ragione della necessità di un’individualizzazione del rischio (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711). Nè altrimenti risulta dal testo della sentenza impugnata, dal momento che questa dà conto unicamente del fatto che il richiedente aveva riferito in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale di essere dovuto fuggire dal Paese di origine in quanto intimorito dall’uccisione del padre il quale stampava magliette per conto del candidato presidente G., nonchè per le minacce subite dal proprio ex-datore di lavoro, il quale rivendicava una somma di denaro da lui perduta a causa di una rapina. Il motivo di ricorso, dal canto suo, è articolato attraverso il mero richiamo delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’interpretazione che se ne è data, in assenza, però, di qualsivoglia confronto critico con la decisione impugnata, dalla quale è dato evincere come nessuna allegazione utile fosse stata compiuta dal ricorrente in ordine ai presupposti della protezione richiesta, anche eventualmente sotto il profilo della minaccia di trattamento inumano subito da soggetti non statuali D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, lett. c), (Sez. 1, n. 8930 del 14/05/2020, Rv. 657903). Donde il profilo del principio di attenuazione dell’onere probatorio in capo al richiedente è privo di rilievo, dovendo farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale: “La proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Sez. 6, n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125).

4. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e dell’obbligo di cooperazione istruttoria gravante sul giudice, censurandosi l’operato della Corte di appello che nel negare la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), aveva fatto riferimento a fonti informative circa la situazione del Costa d’Avorio risalenti al 2016.

5. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sussistendo in Costa d’Avorio, a seguito della guerra civile, dilagata in quel paese negli anni 2010 e 2011, una situazione di instabilità suscettibile di integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria richiesta ai sensi della norma evocata.

I motivi in premessa possono essere esaminati congiuntamente devolvendo questioni attinenti alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Entrambi sono inammissibili.

Quanto al primo profilo di censura, occorre ribadire che, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria formulata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), se è pur vero che una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente, tuttavia il detto obbligo può ritenersi adempiuto ove il giudice stesso abbia indicato specificatamente, come nel caso di specie, le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608), discendendone che l’accertamento sulla situazione generale del Paese di origine del richiedente costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087).

Quanto al secondo profilo di censura è pacifico approdo della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale: “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306 del 08/07/2019, Rv. 654719): ne viene che, in presenza di un accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla attuale situazione del Costa d’Avorio come caratterizzata da “ristabilita sicurezza” e da un “contesto politico democratico” eventuali isolati e non meglio precisati episodi di instabilità risultano privi di rilevanza.

6. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, in riferimento alla denegata protezione umanitaria, avuto riguardo ai presupposti di essa siccome individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha motivatamente respinto la domanda di protezione umanitaria, in quanto ha escluso la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica – questa non essendo, di per sè, integrata dalla giovanissima età del richiedente, nè dal viaggio effettuato per giungere in Italia -, ha dato atto dell’inesistenza nel Paese di origine di situazioni tali da esporre il richiedente alla deprivazione dei diritti umani fondamentali e ha stimato non rilevante lo sforzo compiuto per integrarsi nel Paese ospitante. La decisione, peraltro, è in linea sia con i principi enunciati dalla sentenza Sez. I n. 4455 del 23/2/2018, citata in ricorso, sia con il dictum della sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, secondo cui: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.

7. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese per le ragioni indicate in premessa. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, dovrà essere versato dal ricorrente se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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