Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4390 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18587-2020 proposto da:

DOVALUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella

sua qualità di procuratore di BCC NPCs 2018-2 SRL, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio

dell’avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO PINZA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE E

IMOLESE SOC. COOP.;

– intimate –

avverso il decreto n. cronol. 2530/220 del TRIBUNALE di TIVOLI,

depositato il 03/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti doValue s.p.a., quale procuratrice di BCC NPLs 2018-2 s.r.l., impugna l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Tivoli ha respinto l’opposizione al passivo del Fall.to (OMISSIS) s.p.a. del credito della BCC soc. coop. – di cui BCC NPLs 2018-2 s.r.l. si era resa cessionaria – sull’assunto che, sebbene, pur in difetto di data certa, il rapporto di conto corrente, donde il medesimo derivava e sul quale erano confluiti i saldi negativi delle aperture di credito e del conto anticipi, fosse opponibile al fallimento, il saldo negativo non era certo nel suo ammontare, posto, quanto allo scoperto di conto corrente, che per essere opponibile al fallimento era necessario che esso fosse anche computabile, diversamente non potendo calcolarsi gli interessi, e quanto agli altri saldi, essi erano privi di data certa e non erano perciò inopponibili al fallimento non avendo segnatamente la banca dimostrato aliunde la formazione del credito.

Ricorre ora per la cassazione di detta decisione la soccombente con due motivi, illustrati pure con memoria, ai quali non ha inteso replicare l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la riconosciuta opponibilità al fallimento del rapporto di conto corrente avrebbe dovuto consentire l’ammissione al passivo almeno del saldo creditorio in linea capitale, con esclusione dei soli interessi, e non già determinare la totale espunzione del credito.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che nel determinarsi nei riferiti termini il decidente avrebbe negato valenza probatoria alle risultanze degli estratti conto prodotti in causa, quantunque i medesimi costituissero prova atipica del credito e non fossero stati fatti oggetto di contestazione da parte della curatela.

4. Esaminando prioritariamente il secondo motivo di ricorso, in ragione del suo primato logico, dato che l’assunto declinato con il primo motivo postula che sia dimostrata la sussistenza del credito almeno in linea capitale, ne va riconosciuta la fondatezza essendo convinzione di questa Corte che “in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio” (Cass. Sez. I, 12/09/2018, n. 22208).

Non soddisfa perciò il richiamato principio di diritto il contrario enunciato operato dal decidente circa il fatto che la banca non avrebbe dato altrimenti prova delle proprie rivendicazioni, risultando detta affermazione ingiustamente lesiva del diritto alla prova della ricorrente, poiché essa prescinde totalmente dalla valenza, quantomeno indiretta a fronte della mancanza di contestazioni avversarie, ascrivibile agli estratti conto prodotti in causa.

5. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo e cassata la decisione impugnata, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Tivoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA