Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 439 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8526-2012 proposto da:

R.M.D., R.D., R.M.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato

SERGIO BLASI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO ROSSI;

– ricorrenti –

contro

E.M., H.C.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE BONIS,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 169/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato DE BONIS Massimo, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2004 E.M. e H.C.M. agirono per ottenere la condanna di D., M. e R.M.C. alla consegna degli immobili oggetto della compravendita stipulata con atto pubblico del 4 marzo 2003, e, previa compensazione con quanto ancora dovuto a titolo di corrispettivo, al risarcimento dei danni e all’indennità per l’occupazione degli immobili a partire dal 30 aprile 2003.

I convenuti contestarono il mancato pagamento integrale del prezzo da parte degli attori e la lesione ultra dimidium per l’eccessiva onerosità della pattuizione.

1.1. – Il Tribunale di Sanremo, sez. distaccata di Ventimiglia, accolse la domanda.

2. – La Corte d’appello, con sentenza depositata in data 11 febbraio 2011, ha parzialmente riformato la decisione, ed ha integrato la motivazione del Tribunale osservando, in primo luogo, che i convenuti, nonostante l’utilizzo della locuzione “eccezione riconvenzionale di rescissione”, con la comparsa di risposta avevano proposto domanda riconvenzionale di rescissione, peraltro tardivamente, e comunque senza fondamento; che il prezzo residuo, non versato dai compratori a fronte della mancata consegna dell’immobile, ammontava ad Euro 47.250,00; che l’inadempimento dei venditori aveva prodotto danni quantificati in Euro 23.000,00; che i crediti reciproci, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non potevano essere compensati stante la differente natura.

3. – Per la cassazione della sentenza R.D., R.M.C. e R.M.D. hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso E.M. e H.C.M.. I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e si assume l’erroneità della qualificazione in termini di domanda della eccezione riconvenzionale di rescissione, che i convenuti R. avevano formulato in comparsa di risposta, al solo fine di paralizzare la domanda avversaria.

1.2. – La doglianza, con la quale si contesta l’interpretazione dell’atto difensivo, è priva di valenza decisiva e come tale risulta inammissibile.

La decisione della Corte d’appello ha argomentato la decisione sul duplice rilievo della tardività della domanda riconvenzionale e della insussistenza della lesione ultra dimidium, e questa seconda ratio decidendi è sufficiente a giustificare il decisum.

2. – Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione – in assunto omessa, insufficiente, contraddittoria – con riferimento alla valutazione dei documenti prodotti, che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, dimostravano la lesione ultra dimidium. I ricorrenti contestano, inoltre, l’omessa motivazione del diniego di rinnovazione della CTU e, sotto plurimi profili, la valutazione delle risultanze peritali.

2.1. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha esaminato le questioni poste dagli appellanti, odierni ricorrenti, e con motivazione esaustiva e congrua ha escluso la configurabilità nella specie della lesione ultra dimidium, richiamando anche gli esiti della CTU.

La doglianza risulta carente di autosufficienza nella parte in cui contesta l’omessa motivazione sul diniego di rinnovazione della CTU, atteso che i ricorrenti non precisano, nel motivo di ricorso, quali ragioni avessero prospettato al giudice d’appello a supporto della richiesta.

3. – Con il terzo motivo è denunciata omessa motivazione circa il fatto decisivo e controverso della mancata pronuncia sulla eccezione di inadempimento formulata nell’atto di appello (pagg. 12 e 13).

I ricorrenti assumono che la Corte distrettuale non avrebbe pronunciato sulla eccezione con la quale essi avevano rappresentato che, attesa la mancata sottoscrizione da parte dei sigg. M.C. e R.M.D. della controdichiarazione, coeva al contratto di compravendita in data 4 marzo 2003, che conteneva l’accordo con il quale era stato posticipato il pagamento di una parte del corrispettivo, i due contraenti indicati avevano diritto a vedersi corrispondere il prezzo integrale al momento del rogito notarile e il mancato pagamento li autorizzava a rifiutare la consegna dell’immobile.

3.1. – La doglianza, con la quale si denuncia ad un tempo vizio processuale e vizio di motivazione sulla medesima questione, è infondata.

La Corte d’appello si è espressa compiutamente sulla eccezione indicata (pag. 6, punto 10, e pag. 7 della sentenza), rilevando che la scrittura 4 marzo 2003, sottoscritta soltanto da R.D., doveva ritenersi opponibile a M. e R.M.C. in quanto conteneva il riconoscimento del debito residuo degli acquirenti a titolo di prezzo della compravendita, peraltro di entità superiore all’importo indicato dai consorti R. nell’atto di appello. Si trattava, infatti, della controdichiarazione – espressamente considerata integrativa del rogito da tutte le parti – nella quale gli acquirenti davano atto che il prezzo fissato nel rogito e i pagamenti ivi indicati erano inferiori a quelli reali. Ciò posto, la stessa Corte ha poi conclusivamente rilevato che la parte incorsa nell’inadempimento ingiustificato era la parte venditrice, che non aveva provveduto al rilascio dell’immobile entro il termine fissato nel rogito.

Non sussiste pertanto nè omessa pronuncia, nè vizio di motivazione.

4. – Con il quarto motivo è denunciato vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello non avrebbe considerato che, con la controdichiarazione in data 4 marzo 2003, i venditori avevano acquisito il diritto al pagamento dell’ulteriore importo, ivi indicato, entro il 30 aprile 2003, e quindi legittimamente si erano avvalsi dell’eccezione di inadempimento rifiutando di consegnare l’immobile in assenza del pagamento del predetto importo.

4.1. – La doglianza è inammissibile perchè i ricorrenti non riportano il contenuto della controdichiarazione coeva al rogito del 4 marzo 2003, dalla quale sarebbe derivato il loro diritto a ricevere il pagamento dell’ulteriore importo entro la stessa data prevista per il rilascio degli immobili, vale a dire entro il 30 aprile 2003. La tesi, peraltro, è in patente contrasto con quanto affermato dalla Corte d’appello (pag. 7, punto 1 della sentenza), secondo cui la controdichiarazione prevedeva che i pagamenti dell’ulteriore importo a titolo di prezzo dovessero avvenire in date successive al 30 aprile 2003, e quindi al rilascio.

5. – Con il quinto motivo è dedotto vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione degli importi ancora dovuti dagli acquirenti.

5.1. – La doglianza è inammissibile nella parte in cui sollecita la rivalutazione delle risultanze istruttorie neppure trascritte in ricorso (preliminare, rogito, controdichiarazione), onde pervenire ad una diversa ricostruzione in fatto dell’intera vicenda contrattuale, senza peraltro muovere critiche specifiche alla motivazione della sentenza (ex plurimis, Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 2013).

La doglianza è poi manifestamente infondata nella parte in cui assume che l’importo di Euro 9.500,00 sarebbe stato corrisposto dai ricorrenti alla Banca Lombarda. La Corte d’appello ha evidenziato, con valore dirimente, che nel giudizio di primo grado i sigg. R. avevano dedotto, articolando anche prova orale, che a versare direttamente la somma indicata erano stati gli acquirenti E.- H. (pag. 6, punto 5 della sentenza).

6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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