Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 439 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 439 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio sollevata dal Tribunale di L’Aquila nel procedimento vertente tra Giuseppe Castellani e la Prefettura di Teramo.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello
avverso la sentenza resa, all’esito di un procedimento
di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di
pace di Nereto, il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, con sentenza in data 9 aprile 2009,
ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a
decidere sulla causa a favore del Tribunale di L’Aquila,
in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi
dell’art. 7 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

955

Data pubblicazione: 10/01/2014

che, riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di L’Aquila ha sollevato
conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

tore ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Considerato

che, ad avviso del Collegio, il con-

flitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Teramo, giacché, ai fini della
competenza territoriale relativa ai procedimenti
d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace
in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non
si applica la regola del foro erariale stabilita
nell’art. 7 del citato r.d. n. 1611 del 1933 relativa
alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione
dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n.
23285);
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte

dichiara

la competenza del Tribunale di

Teramo.

2

Letta la relazione depositata dal consigliere rela-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

4t,

il 10 dicembre 2013.

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