Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4389 del 24/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4389 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO
SENTENZA
sul ricorso 21070-2007 proposto da:
BRADI SEBASTIANO, in proprio e nella qualità di
legale rappresentante della Ditta TUTTO IN PELLE di
BRADI SEBASTIANO & C. s.n.c., elettivamente
Data pubblicazione: 24/02/2014
domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso
l’avvocato SCARDIGLI MASSIMO, rappresentato e
2013
1892
difeso dall’avvocato DIAZ PIETRO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
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BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso
l’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PES ANDREA, PES
per Notaio dott. MARIO LIGUORI di ROMA – Rep.n.
150621 del 2.8.2007;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 203/2007 della CORTE
D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI
SASSARI, depositata il 02/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/12/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato ATTILIO
TERZINO, con delega avv. DE ANGELIS, che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
FERNANDO, PES FRANCESCA, giusta procura speciale
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità,
in
subordine
rigetto
del
ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, notificata in data 11 febbraio 1983,
Tutto in Pelle di Bradi Sebastiano & C.
s.n.c., in
persona del legale rappresentate Bradi Sebastiano,
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Sassari,
perchè
fosse condannata alla
la B.N.L. S,p.A.,
risoluzione del contratto di conto corrente intercorso
tra le parti e al risarcimento dei danni conseguenti al
protesto di due assegni per carenza di fondi,
nonostante sussistesse provvista sufficiente.
Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva
rigettarsi la
domanda.
Il Tribunale di Sassari, con sentenza n ° 1049 del
2002, rigettava la domanda.
Proponeva appello Bradi Sebastiano. Costituitosi il
contraddittorio, la Banca eccepiva l’inammissibilità
dell’appello e comunque ne chiedeva il rigetto.
La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di
Sassari,
con sentenza in data 02 aprile 2007,
dichiarava inammissibile l’appello, proposto da Bradi
Sebastiano.
Ricorre per cassazione il Bradi, in proprio e quale
rappresentante di Tutto in Pelle s.n.c.
Resiste con controricorso la B.N.L.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
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I quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. abrogato, ma
ancora operante per i rapporti pregressi, appaiono
totalmente inadeguati, consistendo in interrogativi
circolari, senza riferimenti argomentativi alla
interpretazione e violazione di norme, e con richiami
generici, e talora fuorvianti e di difficile
comprensione, alla fattispecie concreta (tra le altre,
Cass. S.U. n. 28536 del 2008).
In particolare, con un primo quesito, ci si chiede se
le intestazioni di una impugnazione debbano o no
conformarsi a quelle del suo oggetto, la sentenza;
ancora, se l’impugnante i che rilevi errore materiale
dell’intestazione della sentenza / debba, impugnandola,
richiedere correzione materiale di quella e della sua
impugnazione, infine, se, quando fosse corretto un
atto, presupposto di altro presuppponente, non sarebbe
o non dovrebbe essere corretto anche questo.
Quanto ad un altro quesito, ci si chiede se la
correzione di errore materiale possa sanare vizi di
atti, frustrando i doveri di rilevazione, di
dichiarazione, di essi, e se possa, conseguentemente,
causare i vizi predetti ed imporli.
Così la sintesi finale, omologa al quesito di diritto,
in relazione al vizio di motivazione (al riguardo,
Cass., n ° 2694 del 2008), attinente al “fatto
controverso”,
è
espressa
con
genericità,
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contraddittorietà e scarsa comprensione: si precisa che
il nome propri “Bradi” veicola denominativamente uno o
due attori: Bradi Sebastiano e Tutto in Pelle di Bradi
Sebastiano.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali che
si liquidano in euro 3.200,00, di cui euro 200,00
esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 03 dicembre 2013
Il Cons4gliere Istru
•
P.Q.M.