Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4389 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 5104/2009 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

SNC L.C. di LUNELLI ALESSANDRO & C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore Z.P.A., già

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manzi Luigi e Giovanni Maccagnani

e domicilio elettivo nello studio del primo in Roma, Via Federico

Gonfalonieri, 5;

– intimata –

Per la REVOCAZIONE del decreto, avente efficacia di sentenza n.

4931/2008, emesso inter partes, dal Presidente della Quinta Sezione

Civile della Corte di Cassazione, in data 26 febbraio 2008,

comunicato in data 01 marzo 2008;

nonchè

Sul ricorso, iscritto al n. 1690/1999 R.G. tra:

S.N.C. L.C. di LUNELLI ALESSANDRO & C. con sede in

(OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore Z.P.

A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Manzi e Giovanni

Maccagnani e domicilio elettivo nello studio del primo in Roma, Via

Federico Gonfalonieri, 5;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12

è domiciliato;

– controricorrente –

avverso La sentenza della C.T.R. di Trento Sezione Terza n. 62/03/98

de 06.07.1998, depositata il 21.10.1998;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 25

gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso iscritto al n. 5104/2009 R.G., è chiesta la revocazione del provvedimento, avente natura ed efficacia di sentenza, n. 4931/2008 pronunziato dal Presidente della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26.02.2008, DEPOSITATO il 26 febbraio 2008 e comunicato il 1 marzo 2008.

Con tale provvedimento è stato dichiarato estinto il processo, promosso dalla S.N.C. L.C. di LUNELLI ALESSANDRO & C. con sede in (OMISSIS) con il ricorso per cassazione notificato il 12 aprile 1999, contro il Ministero delle Finanze, avverso la sentenza della CTR di Trento Sezione Terza n. 62/03/1998 del 06.07.1998 e depositata il 21.10.1998.

Con il ricorso di che trattasi, l’impugnato provvedimento Presidenziale viene censurato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, ritenendosi essere conseguenza di errore di fatto risultante dagli atti di causa.

Nel giudizio di merito, iscritto al n. 1901/1999 R.G., la società contribuente si duole dell’imposizione ILOR per l’anno 1989, e della decisione della CTR di Trento, in epigrafe indicata, che ha ritenuto legittima la pretesa fiscale, nel presupposto che l’attività di agente di commercio, dalla stessa espletata, dovesse ritenersi attività imprenditoriale.

Il Ministero, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso per revocazione, i ricorrenti censurano l’impugnata decisione per errore di fatto risultante dagli atti di causa, in relazione all’art. 391 bis c.p.c., comma 1, rilevando che l’istanza cui riferiva l’impugnato decreto non era sottesa ad ottenere la dichiarazione di estinzione della lite per condono, bensì alla fissazione dell’udienza di trattazione.

Ritiene il Collegio, che la doglianza sia fondata e vada accolta, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che non consente di qualificare errore di giudizio quello in cui, nel caso, è incorso il Giudice (Cass. n. 3652/2006; n. 13915/2005; n. 12283/2004).

Costituisce, in vero ius receptum, che ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64 che fa proprie le regole dell’art. 395 c.p.c., l’errore di fatto revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una dalla sentenza e l’altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive; esso, in buona sostanza, consiste in un errore di percezione o in una mera svista di carattere materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza, o al contrario l’inesistenza, di un fatto decisivo che risulti incontestabilmente escluso, oppure, invece, accertato sulla base degli atti e dei documenti di causa, là dove, invece, l’errore di giudizio attiene alla valutazione, compiuta nell’apprezzamento dei fatti e nell’applicazione ad essi dei criteri della logica induttiva.

Nel caso in esame, è evidente che l’errore in cui è incorso il Giudice debba essere qualificato percettivo o di fatto, dal momento che, nell’adottato provvedimento, viene presupposta la circostanza, peraltro rilevante agli effetti decisionali (Cass. n. 16826/2006), che l’istanza presentata dalla contribuente contenesse la richiesta di dichiarazione di estinzione della lite per condono, mentre, in effetti, risultava, incontrovertibilmente, dal contenuto della detta istanza, che la stessa conteneva, esclusivamente, una domanda di fissazione dell’udienza di trattazione.

La decisione in questa sede impugnata, deve, dunque, ritenersi affetta dal denunciato vizio, e va, conseguentemente, revocata.

Nel merito, il ricorso della contribuente, risulta infondato e va rigettato.

Con l’unico mezzo, in vero, viene censurata la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Trento Sezione Terza n. 62/03/98 del 06.07.1998, depositata il 21.10.1998, per violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 51 per avere attribuito al reddito della contribuente Agente di Commercio, la natura di reddito d’impresa.

Rileva il Collegio che i Giudici di appello, hanno ritenuto legittima la pretesa tributaria, sul presupposto che la contribuente non aveva fornito alcuna prova del proprio assunto e cioè del carattere non imprenditoriale dell’attività svolta e, quindi, dell’insussistenza dei presupposti impositivi.

Ciò posto, le doglianze della contribuente vanno rigettate sotto diversi profili.

Anzitutto, in quanto non investono, con la necessaria specificità, la ratio decidendi (Cass. n. 20454/2005, n. 14075/2002).

Infatti, a fronte dell’argomentazione predetta, dal Giudice di appello posta a base del decisum, la contribuente non muove adeguata critica a detta ratio, limitandosi a sostenere, genericamente, che “manca del tutto la componente patrimoniale perchè l’attività viene svolta con l’apporto del lavoro dei componenti la società” e che tale circostanza sarebbe desumibile dalle “dichiarazioni dei redditi”, senza, però, indicare i concreti elementi pretermessi, in ipotesi idonei a giustificare una decisione diversa da quella adottata dai Giudici di appello, alla stregua della documentazione in atti.

Sotto altro aspetto, perchè deve ritenersi che l’esercizio in forma associata di una attività è circostanza, di per sè, idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi (Cass. n. 13570/2007, n. 17136/2008) e, quindi, tale da far ritenere sussistente il presupposto impositivo Infine, perchè le formulate censure, altresì, impingono nel principio, già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di Ilor (Cass .n. 9459/1992) e, da ultimo ribadito, in tema di Irap (Cass. n. 12108/2009), secondo cui l’esercizio dell’attività di Agente di Commercio non assume rilevanza, ai fini delle predette imposte, “solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Conclusivamente, sulla base dei richiamati principi, deve ritenersi che la decisione della CTR, in questa sede impugnata, che ha ritenuto fondata la pretesa fiscale, nella sostanziale considerazione che la società ricorrente non avesse offerto la prova dell’insussistenza dei presupposti impositivi, resiste alle formulate censure e va confermata.

Le spese del giudizio di cassazione e del procedimento di revocazione, vanno compensate, avuto riguardo alle alterne vicende processuali ed all’epoca del consolidarsi degli applicati principi.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso in revocazione, proposto dall’Agenzia Entrate e dal Ministero, revoca il provvedimento n. 4931/2008, emesso, in data 26 febbraio 2008, dal Presidente della 5^ Sezione Civile nel procedimento n. 1690/1999; decidendo nel merito, rigetta il ricorso della società contribuente e compensa le spese del giudizio di legittimità, ivi incluse quelle del procedimento di revocazione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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