Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4389 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17714/2008 proposto da:

COMUNE DI COSSANO BELBO in persona del Sindaco pro tempore ed inoltre

C.R. nella sua qualità di Segretario Comunale nonchè

responsabile dell’ufficio tributi e della gestione dell’i.c.i. del

Comune stesso, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, rappresentati e

difesi dall’avvocato RAVA MARIO, giusta delibera di Giunta in data

24.5.08, e giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

TERRENOSTRE – CANTINA DOLCETTO E MOSCATO SOCIETA’ COOPERATIVA

AGRICOLA, Soc. Coop. a r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 17/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 15.1.07, depositata il 16/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Piemonte ha rigettato l’appello del Comune di Cossano Belbo nei confronti della Cooperativa Terrenostre Cantina Dolcetto e Moscato confermando il diritto al rimborso dell’ICI 2002 ritenendo che il carattere di ruralità di fabbricati della cooperativa censiti in catasto in categorie (OMISSIS) li esentasse dall’ICI. Ha ritenuto in motivazione che la normativa vigente esentasse dall’imposta i fabbricati strumentali all’attività agricola.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune, la cooperativa non si è costituita.

Con i due motivi si deduce la violazione e falsa applicazione della normativa vigente all’epoca che, alla stregua anche delle disposizioni del D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, e della L. n. 2444 del 2007, art. 2, comma 4, ridefinendo il concetto di fabbricato rurale ai fini dell’imposta ed escludendo la ripetizione per il periodo precedente, confermano la precedente soggezione all’ICI di essi.

Il motivo è fondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 15321 del 2008 che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ici), la “ruralità” di un fabbricato iscritto in catasto con attribuzione di autonoma rendita non esclude l’assoggettamento del fabbricato stesso all’i.c.i., ma produce i suoi effetti solo ai fini (antecedenti) a) dell’accatastamento e b) dell'(eventuale) attribuzione della rendita in quanto questi due fatti (contestabili unicamente nei confronti e in contraddittorio dell’organo – ora Agenzia del territorio – preposto alle afferenti operazioni e non del comune, attesa la vincolatività dei dati catastali ai fini dell’i.c.i. per entrambe le parti del rapporto concernente quest’imposta) costituiscono i presupposti indefettibili ma anche sufficienti perchè un fabbricato sia assoggettato all’i.c.i.”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita; che il ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata; che non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente; le incertezze della giurisprudenza sulla questione consigliano di compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA