Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4389 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4389 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

sul ricorso 14600-2016 proposto da:
CAMORANI DIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GUIDUBALDO DEL MONTE 61, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE ROMANO AMATO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SANDRA BIGLIOLI;
– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio
dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;
– controricorrente-

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 390/2015 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 16/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato che:

Tribunale della Spezia che, sulla base delle risultanze delle deposizioni
testimoniali e delle disposte c.t.u. ambientale e medico-legale, aveva
respinto la domanda proposta da Diana Camorani diretta ad ottenere
la condanna dell’Inali a corrisponderle la rendita ai superstiti per il
decesso del marito Paolo Colonnacchi, asseritamente causata o
quantomeno concausata o accelerata dalla neoplasia polmonare (di tipo
spinocellulare con metastasi ossee) da cui questi era affetto, che
sosteneva essere a sua volta correlata all’attività lavorativa svolta quale
installatore di sistemi elettromeccanici a bordo di sommergibili.
La Corte d’appello riferiva che il c.t.u. aveva accertato che il
carcinoma al polmone che aveva condotto al decesso il Colonnacchi
non era da porre in relazione con la pur possibile sua pregressa
esposizione ad amianto, in quanto questa non era stata tale, per
frequenza e intensità, da causare qualche patologia asbesto-correlata
mentre, per contro, considerato che il de cuius era un forte fumatore e
che la patologia aveva inizialmente riguardato le vie aeree di medio e
grosso calibro, era da ritenere che essa fosse stata causata dal fumo di
sigaretta. La Corte aggiungeva che il fatto che il consulente ambientale
avesse accertato l’esposizione del Colonnacchi ad amianto, circostanza
di cui il consulente medico aveva tenuto conto, non valeva a
dimostrare che il suo decesso per carcinoma polmonare fosse dipeso
da quella esposizione, mancando evidenze di una pregressa patologia

Ric. 2016 n. 14600 sez. ML – ud. 11-01-2018
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1. la Corte d’appello di Genova confermava la sentenza del

ad essa correlata e risultando accertato uno specifico importante altro
fattore causale quale il fumo di sigaretta.
2. Per la cassazione della sentenza Diana Camorani ha proposto
ricorso, a fondamento del quale deduce la violazione dell’articolo 360
numero cinque c.p.c. per omesso esame circa fatti decisivi per il

avere valorizzato nel ricorso in appello alcuni fatti decisivi, dei quali la
Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, quali: che il c.t.u. avesse
escluso dal computo del tempo dell’esposizione gli anni 1974-1978 in
cui il Colonnacchi aveva svolto attività di meccanico e gli anni
successivi al 1992, data di messa al bando dell’uso dell’amianto; la
rilevanza dell’esclusione dell’ esposizione diretta; la rilevanza del fumo
quale concausa dell’insorgere del carcinoma in presenza di soggetto
esposto.
3. L’Inail ha resistito con controricorso; Diana Camorani ha
depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c..
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato che:
1. il motivo di ricorso, così come qualificato sulla base del suo
contenuto, è inammissibile, operando il quinto comma dell’art. 348 ter
cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 54 comma 1 lett. a) del D.L. n. 83
del 2012, conv. con modif, nella L. n. 134 dello stesso anno,
applicabile, a norma dell’art. 54 comma 2 del medesimo decreto, ai
giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di
cui sia stata richiesta la notificazione a far data dal 11 settembre 2012
(come chiarito da Cass. n. 26860 del 18/12/2014 e Cass. ord., 24909
del 09/12/2015), il quale prevede che la disposizione contenuta nel
precedente comma quarto – ossia l’esclusione del vizio di motivazione
Ric. 2016 n. 14600 sez. ML – ud. 11-01-2018
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giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Riferisce di

dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 cod. proc. civ. – si applica
anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’ appello che
conferma la decisione di primo grado (cosiddetta “doppia
conforme”(Cass. n. 23021 del 29/10/2014).
Nel caso, poiché la ricostruzione delle emergenze probatorie

ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., avrebbe dovuto indicare le ragioni di
fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base
della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra
loro diverse (Cass. n. 5528 del 10/03/2014, n. 26774 del 22/12/2016),
ciò che nel caso non è stato fatto.
Al contrario, risulta che la Corte territoriale ha sposato e fatto
propria la ricostruzione della circostanze fattuali operata dal primo
Giudice e dal consulente tecnico da lui nominato, sia in merito
all’esposizione ad amianto, sia all’incidenza determinante del tabagismo
sull’eziologia del carcinoma, tenendo conto dei rilievi formulati
dall’appellante, ma ritenendoli infondati e comunque non decisivi.
Quanto alla critica alla c.t.u.,che avrebbe trascurato che l’abitudine
al fumo può costituire fattore di moltiplicazione degli effetti
dell’esposizione a rischio, occorre ribadire che sebbene l’abitudine al
fumo di sigaretta di regola non ha, di per sè, rilievo al fine di
interrompere il nesso causale (v. Cass. 30/7/2013 n. 18267), potendo
al contrario agire da fattore predisponente o moltiplicatore dell’effetto
della sostanza morbigena, è altresì vero che occorre pur sempre che la
morbigenicità dell’attività lavorativa abbia contribuito, anche in
maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento. Ciò che nel
caso è stato escluso dai giudici di merito, in considerazione delle
caratteristiche concrete dell’esposizione (ritenuta inidonea, per
Ric. 2016 n. 14600 sez. ML – ud. 11-01-2018
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effettuata dal Tribunale è stata confermata dalla Corte d’appello, il

frequenza ed entità, a causare alcuna patologia asbesto correlata) sia
delle caratteristiche concrete della malattia (l’avere interessato
inizialmente, secondo quanto si legge ella sentenza gravata, le vie aeree
di medio e grosso calibro), sicché è stato ritenuto che il diverso fattore
patogeno costituito dal tabagismo abbia da solo cagionato la malattia,

questa sede.
9. Il ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 375 comma 1 n. 1
c.p.c. ed il Collegio ritiene di confermare con ordinanza in camera di
consiglio la proposta formulata dal relatore ex art. 380 bis c.p.c..
10. La regolamentazione delle spese processuali segue la
soccombenza.
11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
2.500,00 per compensi, oltre ad 200,00 per esborsi, rimborso spese
generali nella misura del 15°A ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. %
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.1.2018

con accertamento di fatto che per le ragioni dette resta insindacabile in

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