Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4389 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27416/2015 proposto da:

F.J., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA THERESIA SCHMITTNER, unitamente all’avvocato

LORENZ COLETTA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma Via Bassano del Grappa 24, presso lo studio

dell’avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati RENATE VON GUGGENBERG, STEPHAN BEIKIRCHER, CRISTINA

BERNARDI E LUKAS PLANCKER, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 810/2015 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata

il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato della parte controricorrente, COSTA MICHELE, che

aderisce alla relazione.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” F.J. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 810/2015, pubblicata il 15.7.2015, che in riforma della pronuncia di primo grado rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal F. nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige responsabile per custodia, per i danni alla sua vettura provocati da un sasso che la colpiva allorchè, condotta da un terzo, stava percorrendo in colonna la strada provinciale n. (OMISSIS).

Resiste la Provincia autonoma di Bolzano con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

Il ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, con il primo motivo, e del vizio di motivazione, con il secondo, la decisione impugnata, laddove ha ritenuto integrato il caso fortuito allo scopo di escludere la responsabilità per custodia dell’ente territoriale affermando che il sasso si trovava già sulla carreggiata e che la conducente del veicolo non lo aveva evitato per propria responsabilità, non guidando con la necessaria prudenza.

Il ricorrente peraltro non critica il principio di diritto applicato dal giudice di merito, ma sottopone a critica le circostanze di fatto affermate dal giudice di merito a fondamento del suo giudizio in diritto con il quale ha affermato l’interruzione del nesso causale per verificarsi del fortuito e l’esclusione di responsabilità della Provincia. (la preesistenza o meno del sasso sulla strada, l’esistenza di lavori, l’opportunità di proteggere le pareti con delle reti mobili). Si tratta di circostanze in fatto già valutate dal giudice di merito dell’esito della cui valutazione si dà conto in motivazione, rinnovando dettagliatamente la valutazione delle prove che in primo grado aveva portato all’accoglimento della domanda, che si pongono al di fuori del giudizio di legittimità. Nella sentenza impugnata si accerta tra l’altro che essendo in corso dei lavori era stato apposto sulla strada un cartello di pericolo indicante la possibilità di caduta massi, che le dichiarazioni rese dallo stesso danneggiato nell’imminenza dei fatti parlavano di un grosso sasso già sulla carreggiata, che la presenza del masso era stata segnalata solo pochi minuti prima dell’incidente e che quindi non era stato materialmente possibile attivarsi per rimuoverlo, con interruzione del nesso causale per verificarsi del fortuito ed esclusione di responsabilità della Provincia.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, esaminato anche il contenuto della memoria depositata dal ricorrente, ritiene di condividere il contenuto della relazione.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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