Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4389 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12804/2019 proposto da:

T.A., alias A.T., elettivamente domiciliato in

Roma, via Piemonte n. 117, presso lo studio dell’Avvocato Giulia

Perin, e rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Mandro, che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale su foglio

separato deposita in data 1 aprile 2020;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il

23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 23/11/2018, ha respinto l’appello proposto da T.A., cittadino del Mali, avverso l’ordinanza del 2 febbraio 2017 (pubblicata il 6 febbraio 2017), con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di T.A. prospetta, preliminarmente, due eccezioni di incostituzionalità del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, conv. nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinando casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, ed è, poi, affidato a sette motivi, che denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in riferimento al mancato adempimento dell’obbligo di implementazione officiosa dell’istruttoria e del mancato rispetto del principio di attenuazione dell’onere probatorio in capo al richiedente protezione (1 e 2 motivo); la violazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, in riferimento al diniego dello status di rifugiato (4 motivo), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c), in riferimento al diniego della protezione sussidiaria (6 motivo); la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018 (7 motivo), in riferimento al diniego della protezione umanitaria; il mancato esame di un fatto decisivo in riferimento alla ritenuta irrilevanza della prova testimoniale che si era richiesto di ammettere (3 motivo di ricorso) e in riferimento alla domanda di protezione sussidiaria (5 motivo).

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha presentato “Atto di costituzione” ma non si è difesa con controricorso.

5. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, in persona del Sostituto, Dottoressa Rita Sanlorenzo, con requisitoria in data 1 ottobre 2020, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, Sentenza n. 5586 del 9/03/2011).

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Va rilevato che la procura speciale per la rappresentanza e difesa di T.A. alias A.T. nel giudizio di cassazione, conferita all’Avvocato, Luca Mandro, è stata vergata in un foglio separato, non materialmente congiunto al ricorso, ed è stata depositata so/tanto in data 1 aprile 2020, quindi, in data successiva alla proposizione del ricorso stesso, che reca spillata, invece, una procura che, al di là del riferimento ad “ogni stato e grado”, contiene riferimenti ad incombenti tipici del giudizio di merito, e non alla sentenza di appello ed al ricorso per cassazione, sicchè non può ritenersi specifica ex art. 365 c.p.c. (così Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063; Sez. 6, Ordinanza n. 16040 del 28/07/2020, Rv. 658752).

2.2. Occorre, quindi, fare applicazione del principio di diritto secondo il quale: “Nel giudizio di cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, sicchè, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 13431 del 13/06/2014, Rv. 631299, hanno, inoltre, stabilito che: “Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica”; donde, occorre ribadire che:”E’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poichè l’art. 365 c.p.c., prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso” (Sez. 3, Ordinanza n. 1255 del 19/01/2018, Rv. 647579).

3. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese per le ragioni indicate in premessa quanto all'”Atto di costituzione” del Ministero dell’Interno. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, comma 3, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, dovrà essere versato dal ricorrente se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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