Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4389 del 10/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4389
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19813-2020 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato DARIO ANDREOLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE SURIANO;
– ricorrente –
contro
B.A.I., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato WALTER CASTELLANA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA
depositata il 10/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti F.G. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto dell’ex-coniuge B.A.I. a percepire l’assegno previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, sull’assunto che, stante la sperequazione patrimoniale tra le parti, era altresì provato che in costanza di coniugio la B. si fosse dedicata alla cura della famiglia e, segnatamente, del figlio minore e che poteva perciò ritenersi che l’impegno casalingo della donna fosse frutto di una scelta consapevole comunemente operata dai coniugi.
Di detta sentenza il F. impetra ora la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso, al quale replica con controricorso l’intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L’unico motivo di ricorso, merce’ il quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato il richiamato parametro normativo per aver statuito, pur nel solco dei principi enunciati da SS.UU. n. 11287/2018, il diritto della resistente alla percezione del contributo ancorché questa non avesse dato prova che la scelta di dedicarsi alla cura della famiglia fosse stata consapevolmente deliberata dai coniugi, è inammissibile, essendo inteso censurare il sindacato probatorio esperito nell’occorso dal decidente del grado.
Allorché la Corte d’Appello ha motivato il proprio assunto rappresentando, in uno con la deteriore condizione patrimoniale dell’ex coniuge seguita al divorzio, anche il fatto che costei si fosse dedicata per l’intera durata del rapporto alla cura della famiglia, ha dato anche atto che rispetto alla determinazione così assunta, nessun elemento di discorde valutazione era emerso nel corso dell’espletata istruttoria, da ciò traendo la premessa per ritenere che, stante l’occupazione lavorativa del marito fuori di casa, la scelta della moglie di occuparsi della famiglia fosse espressione di una comune e consapevole deliberazione delle parti.
Il ragionamento deduttivo in tal modo operato, nel mentre riflette nell’itinerario argomentativo i topoi messi in luce dalle SS.UU. – di cui per vero neppure il ricorrente intende discostarsi – esalta contemporaneamente il ruolo riservato al giudice di merito nella valutazione delle prove, dovendo per l’appunto ricordarsi che solo al giudice del merito compete selezionare le fonti del proprio convincimento nell’esercizio di quel prudente apprezzamento che costituisce insindacabile prerogativa del medesimo.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 1600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 18 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022