Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4388 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4388 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 19253-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS,
(SCCI SPA),

eiettivamente dorniciiito

in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, proga) (‘AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE
DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente contro
POLITANO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA
43, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MAURO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINO PIOGGIA;

resistente

avverso la sentenza n. 901/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 03/02/2016;

C

e)

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha

avverso l’avviso di addebito con il quale l’Inps aveva ingiunto a
Politano Lucia il pagamento in favore dell’Istituto della somma di C
13.188,96 a titolo di contributi per la gestione commercianti in
relazione all’anno 2005, aveva dichiarato estinto per prescrizione il
credito azionato;

che la Corte d’appello poneva a fondamento della decisione il rilievo
in forza del quale il termine prescrizionale non poteva ritenersi
interrotto dalla notificazione del verbale di accertamento, trattandosi
di atto proveniente da un terzo, nonché in ragione del tenore
generico della comunicazione dell’obbligo di pagamento della
contribuzione contenuto nello stesso;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla
base di un unico motivo;

che l’intimata ha prodotto procura e, successivamente, memorie
illustrative;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

Ric. 2016 n. 19253 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

confermato la decisione di primo grado che, in sede di opposizione

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 3 c. 9 e
10 I. 335 del 1995, dell’art. 1 d. Lgs. N. 462 del 1997 in relazione
all’art. 2943 c.c. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), rilevando che la
Corte territoriale ha errato nel ritenere inidonea a interrompere la

poiché il predetto ente svolge un’attività di controllo, mediante
accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai
contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi
o evasi da trasmettere all’Inps con un sistema di accertamento,
liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, con la
conseguenza che la notifica dell’avviso di accertamento incide non
solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale;

che in sede di memorie la controparte oppone l’inammissibilità del
ricorso sotto molteplici profili (per violazione del principio di
autosufficienza e mancata indicazione topografica del documento
prodotto; per mancata esposizione dei fatti di causa; per inidoneità
dell’atto prodotto da parte dell’Inps, costituente semplice riepilogo
contabile dell’Agenzia delle Entrate, a interrompere la prescrizione;
perché non risulta mai notificato alla contribuente l’avviso di
accertamento, imprescindibile per l’avvio di tutta la sequela
procedimentale di riscossione);

che i profili di inammissibilità denunciati sono irrilevanti ove si
consideri che l’esposizione dei fatti e l’esistenza dell’avviso di
accertamento e della sua notifica, idonei a dare avvio a tutta la
sequela procedimentale di riscossione, sono elementi dati come
acquisiti nella sentenza impugnata (pg. 4) e che, a fronte delle
affermazioni contenute in sentenza, nessun onere di allegazione
documentale e di relativa specificazione compete al ricorrente;

Ric. 2016 n. 19253 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-

prescrizione la notifica dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate,

che, tanto premesso, il motivo di ricorso è da ritenere fondato alla
luce dell’orientamento di questa Corte, al quale il collegio intende
dare continuità, in forza del quale (Cass. n. 17769 del
08/09/2015);

che al riguardo questa Corte, a sostegno della continuità data al
richiamato indirizzo, ha rilevato, altresì, che non può logicamente
sostenersi che ( Cass. n. 13463 del 30/1/2017);

che in base alle argomentazioni svolte il ricorso va accolto e la
1.0*

sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione, affinché faccia applicazione dei principi di diritto sopra
enunciati ai fini del computo della prescrizione del credito
contributivo vantato dall’Inps, provvedendo, altresì, alla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità;

Ric. 2016 n. 19253 sez. ML – ud. 06-12-2017
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per i redditi del 1998), un’attività di controllo sui dati denunciati dal

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di

m a in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 6/12/2017

o Curzio

Il Presidente

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