Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4388 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26616/2015 proposto da:

D.G.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI GRATTACASO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato

e difeso dall’avvocato ELIA CARINCI, giusta procura in calce al

ricorso;

– controricorrente –

e contro

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via A. Locatelli 1,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VALENTINO, rappresentata e

difesa dagli avvocati GALLO MICHELE e LEMBO IGNAZIO, giusta procura

a margine del ricorso in originale;

– contricorrrente –

avverso la sentenza n. 2190/2015 del 21/04/2015 del TRIBUNALE di

SALERNO, depositata il 16/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il conduttore di uno degli appartamenti siti nello stabile denominato (OMISSIS) in (OMISSIS), D.G.R., evocava in giudizio il Condominio di (OMISSIS) e la compagnia assicuratrice per la r.c. di questo, Axa Ass.ni, per sentirsi risarcire dei danni arrecati all’appartamento dalla rottura della colonna fecale.

Il giudice di pace e poi il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2190/2015 depositata il 16.5.2015 qui impugnata, rigettavano la domanda sul presupposto che i danni fossero preesistenti rispetto al rapporto di locazione e che quindi rispetto ad essi il conduttore non fosse legittimato.

Il tribunale chiarisce che in astratto il conduttore vanta una propria situazione soggettiva di vantaggio – il diritto a godere e ad utilizzare pienamente il bene locato – che lo legittima alla proposizione dell’azione di risarcimento dei danni, e precisa che tale posizione discende dal contratto e non può preesistere rispetto al momento della locazione.

Il D.G. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Resistono con controricorso sia il condominio che la società di assicurazioni.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente non contesta la violazione di norme di legge nella decisione della corte d’appello, quanto piuttosto, con esposizione confusa che non dà pieno conto neppure della propria linea difensiva prima ancora che delle censure che intende muovere alla sentenza impugnata, la veridicità dell’assunto in fatto su cui si fonda la decisione di merito, ovvero che la data del verificarsi della rottura della colonna fecale sia precedente al sorgere del rapporto locatizio, sostenendo che essa sia avvenuta due anni dopo l’inizio del rapporto di locazione, iniziato in data 1.3.2008 e che pertanto sussisterebbe il suo diritto, come conduttore, a vedersi risarcire i danni provocati nell’immobile oggetto della locazione. Sia per l’assoluta genericità delle censure, per la mancanza di una chiara benchè sommaria esposizione dei fatti, perchè l’unica censura apprezzabile è rivolta all’accertamento in fatto eseguito dal tribunale piuttosto che alle regole di giudizio da questo applicate, si propone che il ricorso sia dichiarato inammissibile”.

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, esaminato anche il contenuto della memoria depositata dal condominio controricorrente, ritiene di condividere il contenuto della relazione.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore del Condominio, e in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di Axa Ass.ni, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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