Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4388 del 21/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 4388 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 7805-2011 proposto da:
MELE ROBERTO (MLERRT67D08A662A) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELTA GIULIANA 101, presso lo studio dell’avv.
ANNA NIARIA GALEAZZ1, rappresentato e difeso dall’avvocato
SCI-TINO VITTORIO, giusta procura ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente contro
” MINISTERO DELLA GIUSTIZL‘ in persona del Ministro pro tempure, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 21/02/2013

- controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 969/09 della CORTE
D’APPELLO di LECCE del 25.1.2011, depositato il 31/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per raccoglimento del 1° motivo del ricorso,
assorbito il 2° motivo.

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Lecce, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da
Mele Roberto in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento intrapreso nel gennaio del 1995 davanti al Tribunale di Bari e
conclusosi in appello con sentenza del maggio del 2009, ha condannato l’amministrazione convenuta, previa determinazione del periodo eccedente la durata ragionevole in anni sei, al pagamento in favore del
ricorrente della somma di .9.000,00 oltre interessi e spese., oltre alle
spese processuali, compensate per metà.
Per la cassazione di tale decisione il Mele ha proposto ricorso, affidato
a due motivi, illustrati da memoria.
L’amministrazione resiste con controricorso.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si denuncia vizio motivazionale per
aver la corte territoriale, nel determinare un periodo eccedente la durata ragionevole pari ad anni sei, omesso di considerare la durata complessiva del procedimento, indicando delle date non corrispondenti a
quelle effettive, come risultanti dagli atti processuali e correttamente
riportate in altra partte della decisione.

Ric. 2011 n. 07805 sez. MI – ud. 25-09-2012
-2-

25/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,
per essersi violato il principio della soccombenza nel regolare le spese
processuali.

nammissibile.
Infatti, pur dovendosi condividere l’assunto secondo cui non si tratterebbe di errore materiale, ma di errore di calcolo che, in quanto posto
alla base della decisione, rilava sotto il profilo della motivazione (tanto
più che in altra parte della decisione i dati risultano correttamente indicati), deve rilevarsi che, condividendosi la censura, il periodo eccedente la durata ragionevole dovrebbe risultare pari, secondo le indicazioni
dello stesso ricorrente, ad Otto anni. .
In relazione ai parametri da utilizzarsi ai fini della liquidazione, deve
richiamarsi il criterio, ormai unanimemente condiviso, secondo cui il
ristoro del pregiudizio non patrimoniale deve di regola effettuarsi mediante attribuzione della somma di C 750,00 per i primi tre anni ed C
1000,00 per ogni anno successivo (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21840).
Ribaditi tali principi ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve osservarsi che la
prima censura non è sorretta da un valido interesse.
Infatti, anche considerando un ritardo ingiustificato di otto anni, applicando i criteri di liquidazione sopra indicati (non essendo i parametri
suscettibile di cosa giudicata: cfr. Cass., 15 novembre 2010, n. 23055,
in motivazione), si otterrebbe una liquidazione di C 7.250,00.
La cassazione del decreto comporterebbe, come conseguenza finale, la
successiva liquidazione di una somma inferiore a quella liquidata dal
giudice del merito.

Ric. 2011 n. 07805 sez. M1 – ud. 25-09-2012
-3-

Il primo motivo, ancorché parzialmente e virtualmente fondato, è i-

Ne consegue l’inammissibilità del motivo in esame, in applicazione del
principio secondo cui l’interesse ad agire, necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento

una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass., 8 settembre 2003, n. 13091;
Cass., 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass., 19 maggio 2006, n. 11844;
Cass., 23 maggio 2008, n. 13373; Cass., 25 giugno 2010, n. 15353).
nche il secondo motivo è inammissibile, in quanto, avendo la corte
territoriale dato conto delle ragioni, anche giuridiche, in base alle quali
il “ridimensionamento della domanda” va ricondotto nella nozione
ampia di “soccombenza reciproca” (che costituisce un criterio normativo, ai fini della compensazione delle spese processuali, specifico rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni”, anche nel testo novellato di
cui all’art. 92, comma 2, c.p.c.), la censura, che in tal modo non coglie
tale “rado decidendi”, per altro fondata sul richiamo a un preciso arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 16542 del 2009; ma
cfr., in termini, anche Cass., n. 22381 del 2009), è unicamente incentrata sull riferimento – per il vero di per se stesso inadeguato – alla ricorrenza di “giusti motivi”.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e
si liquidano, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in C 510,00, oltre spese prenotate a debito.

kic. 2011 n. 07805 sez. M1 – ud. 25-09-2012
-4-

dell’impugnazione, e non può consistere in un mero interesse astratto a

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Ci-

vile, in data 25 settembr 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA