Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4388 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14540/2014 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

CERBARA n. 64, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CASTIELLO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI, LU.WA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1515/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/12/2013 R.G.N. 188/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello di L.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto infondato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Lu.Wa., volto ad ottenere: la declaratoria di nullità e di inefficacia del conferimento al Lu. dell’incarico di dirigente del Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti – S.I.I.T. – Lombardia/Liguria, l’accertamento del suo diritto all’attribuzione dell’incarico in questione, la condanna del Ministero al risarcimento dei danni patiti;

2. il giudice d’appello, attraverso il richiamo a principi di diritto affermati da questa Corte, ha premesso che le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, che disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali obbligano l’amministrazione datrice al rispetto dei criteri di massima indicati, alle clausole generali di correttezza e buona fede, ai principi di imparzialità e di buon andamento, ma non fanno sorgere un diritto soggettivo all’attribuzione dell’incarico, che resta riservata alla scelta discrezionale del datore di lavoro, con la conseguenza che il giudice non può sostituirsi a quest’ultimo;

3. la Corte territoriale ha aggiunto che nel caso di specie, all’esito del processo di riorganizzazione delle strutture periferiche, trasformate da regionali a pluriregionali, al L., già Provveditore alle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, era stato attribuito il S.I.I.T. Emilia Romagna/Marche, ossia un incarico di direzione generale con ambito territoriale più esteso, il che aveva comportato un ampliamento, non una restrizione, della precedente sfera giuridica;

4. ha escluso che il Ministero fosse tenuto ad indire una procedura selettiva ed ha evidenziato che l’obbligo di motivazione si modella diversamente a seconda della natura del provvedimento, ed è di contenuto assai attenuato nei casi in cui l’atto determini un accrescimento della situazione giuridica del suo destinatario;

5. ha ritenuto non rilevante che il Lu., al quale era stato assegnato il S.I.I.T. Lombardia/Liguria, fosse dirigente di seconda fascia, ed ha precisato che l’appellante non poteva invocare l’art. 2103 c.c., non applicabile agli incarichi dirigenziali;

6. ha aggiunto che il diritto al conferimento di un incarico equivalente non poteva essere fondato sull’art. 13 del CCNL per il quadriennio 1998/2001, sia perchè la disciplina era stata superata da quella dettata dai contratti successivi, sia in quanto le parti contrattuali avevano inteso garantire solo la conservazione del trattamento accessorio, pacificamente assicurata all’appellante, il quale non aveva mai lamentato una reformatio in peius della retribuzione e non aveva contestato le deduzioni del Ministero secondo cui ci sarebbe stato un miglioramento retributivo;

7. infine la Corte territoriale ha evidenziato che “nella pacifica accordabilità della sola tutela risarcitoria” doveva essere escluso “un interesse qualificato allo scrutinio della eventuale illegittimità del provvedimento sub iudice” atteso che nessun pregiudizio patrimoniale, biologico o esistenziale era stato allegato in modo specifico dal ricorrente;

8. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.A. sulla base di cinque motivi, ai quali non hanno opposto difese Lu.Wa., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia “violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c e art. 2, comma 1, lett. d) – violazione del principio di trasparenza (L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1 e L. n. 150 del 2009, art. 11, comma 10) – violazione art. 112 c.p.c.” e rileva che l’amministrazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali è tenuta al rispetto dei principi indicati nella rubrica, violati nella fattispecie in quanto il Lu., il quale in precedenza ricopriva l’incarico di Provveditore della Regione Liguria, si era visto assegnare il S.I.I.T. avente la sede principale in Lombardia ed era stato preferito al dirigente che in quella regione già operava e che poteva vantare l’inquadramento nella la fascia dirigenziale nonchè una maggiore anzianità di servizio;

1.2. nella mancata valorizzazione delle circostanze sopra sintetizzate il L. ravvisa la violazione dell’art. 112 c.p.c. e comunque il “malgoverno” del principio secondo cui la trasparenza e la motivazione costituiscono “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche”;

2. la seconda censura addebita alla Corte territoriale l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice di appello ha omesso di considerare la diversità dei bacini di utenza ed il divario dei finanziamenti assegnati ai due S.I.I.T.;

2.1. assume che il fatto, erroneamente ritenuto privo di rilievo dal giudice d’appello, aveva valenza decisiva, in quanto idoneo a provare la deminutio professionale, esclusa, invece, dalla Corte bolognese;

3. con la terza critica il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo: art. 1375 c.c. – violazione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.)” e rileva che nella specie l’amministrazione aveva tenuto una condotta che meritava di essere sanzionata in sede giudiziale perchè: non aveva informato preventivamente le organizzazioni sindacali sui criteri di assegnazione degli incarichi; aveva assegnato questi ultimi in coincidenza delle ferie estive; aveva avviato il procedimento con le garanzie partecipative fissate dalla L. n. 241 del 1990, per abbandonarlo dopo il suo inizio; aveva reiteratamente negato l’accesso agli atti; aveva derogato solo per il L. al criterio di assegnazione dei S.I.I.T. agli ex Provveditori titolari dell’ufficio nella sede principale, senza motivare le ragioni della scelta;

4. il quarto motivo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione art. 6 CCNL Area 1 1998/2001; violazione del principio di trasparenza; violazione D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 1; violazione art. 112 c.p.c.” ed addebita alla Corte territoriale di non avere pronunciato sul mancato rispetto della disciplina dettata dalle parti collettive nonchè sulle ulteriori anomalie dalle quali doveva desumersi la violazione del principio di trasparenza;

5. con la quinta censura è dedotta la violazione, oltre che dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 1226 c.c., perchè, a detta del ricorrente, l’assegnazione ad un ufficio di modestissime dimensioni, in luogo di quello in precedenza ricoperto, che comportava la movimentazione di centinaia di milioni di Euro di spesa, rendeva di per sè evidente la dequalificazione subita e, quindi, il danno professionale che, sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, può essere provato anche attraverso il ricorso alle presunzioni;

5.1. aggiunge il ricorrente che la prova del danno esistenziale, di immagine e professionale doveva ritenersi “in re ipsa risultando evidente dalla enorme differenza tra l’importanza del S.I.I.T. Lombardia e Liguria rispetto a quella del S.I.I.T. Emilia-Romagna e Marche”;

6. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè non censura in modo specifico tutte le rationes decidendi sulle quali la Corte territoriale ha fondato il rigetto dell’impugnazione;

6.1. nello storico di lite si è evidenziato che il giudice d’appello, oltre ad escludere l’asserita illegittimità del conferimento dell’incarico attribuito al Lu., ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato e provato il pregiudizio subito e, comunque, non poteva invocare il principio di equivalenza, perchè l’art. 2103 c.c., non è applicabile al rapporto dirigenziale e la contrattazione collettiva impedisce solo una reformatio in peius del trattamento retributivo, pacificamente non verificatasi nella fattispecie;

6.2. quest’ultima ratio, da sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dal preteso demansionamento, non è stata oggetto di alcuna censura, perchè i motivi di ricorso, sintetizzati nei punti che precedono, insistono sull’illegittimità della procedura seguita, sulla minore importanza dell’ufficio assegnato al L. rispetto a quello ricoperto in passato, sul pregiudizio da dequalificazione, che si assume essere in re ipsa, ma nulla dicono sull’affermata insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente a vedersi attribuire un incarico equivalente a quello in precedenza espletato;

6.3. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo avere aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti nella stessa ratio decidendi, nè contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe a pena di inammissibilità” (Cass. n. 10815/2019);

6.4. il ricorso è tutto incentrato sull’esistenza di un “fortissimo scarto” di responsabilità e funzioni rispetto a quelle espletate in qualità di Provveditore alle Opere Pubbliche della Lombardia, scarto che, tra l’altro, viene desunto non dalle competenze attribuite bensì dalla diversità demografica e dall’entità degli investimenti pubblici nelle aree a confronto, ma non indica le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere che una pretesa risarcitoria potesse essere fondata sulla violazione del principio di equivalenza, non invocabile in tema di dirigenza pubblica;

6.5. il giudice d’appello si è posto in continuità con il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nell’attuale sistema del lavoro pubblico contrattualizzato la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di altro incarico, che può essere anche di studio ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 10, non determina un demansionamento, in quanto la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente, senza che sia configurabile un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico (cfr. fra le più recenti Cass. n. 8674/2018), principio in relazione al quale il ricorrente nulla deduce;

7. a detta ragione di inammissibilità, già assorbente, si deve aggiungere che gli addebiti mossi ai capi della sentenza impugnata che, esprimendo un giudizio riservato al giudice del merito, hanno escluso sia la prova del danno sia l’asserita dequalificazione, non sono riconducibili al vizio di cui al riformulato art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla fattispecie ratione temporis, perchè la Corte territoriale ha esaminato le circostanze allegate dall’appellante e le ha ritenute, da un lato, non sufficienti a provare il pregiudizio subito e dall’altro prive di decisività quanto alla natura ed all’importanza dell’incarico affidato;

8. erroneamente, poi, nei motivi è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., configurabile solo allorquando manchi la statuizione, anche implicita, su una domanda, su un’eccezione ritualmente proposta o su un motivo d’appello, non già qualora la pronuncia sia stata resa e la doglianza si riferisca all’omessa valutazione di argomenti, di fatto o di diritto, non adeguatamente apprezzati dal giudice del merito, perchè in tal caso l’omissione assumerà rilievo solo se abbia comportato un error in iudicando o si sia tradotta nell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1539/2018), evenienze, queste, che non ricorrono nella fattispecie;

9. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater;

9.1. la mancata costituzione degli intimati esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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