Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4387 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17386/2008 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LA ROCCA NICOLA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIOMBINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di FIRENZE – Sezione Staccata di LIVORNO del 12.12.06, depositata il

24/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Toscana ha rigettato l’appello di A.M. nei confronti del Comune di Piombino confermando avvisi di accertamento ICI. Ha ritenuto in motivazione che la ricorrente aveva riprodotto nell’appello le questioni sollevate con il ricorso, senza indicazione di motivi specifici di doglianza e che tale mancanza precludeva l’esame di ogni altra questione.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l’ A., il Comune non si è costituito.

Con i due motivi la contribuente ripropone le questioni di merito concernenti la valutazione del valore del terreno ai fini dell’ICI e della sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento.

Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata che è di natura processuale, cioè della inammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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