Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4387 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4387 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 19091-2016 proposto da:
BERNARDINI VIVIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN
TOMMASO D’AQUINO 47 presso lo studio dell’avvocato MICHELE
BONETTI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
UMBERTO CANTELLI, MICHELE BONETTI, SANTI DELIA;
– ricorrente eantlIJ
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E

DELLA

RICERCA;
– intimato avverso la sentenza n. 342/2015 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO

u-

Data pubblicazione: 22/02/2018

- che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, in
parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha accolto
la domanda proposta nei confronti del MIUR da Bernardini Viviana,
docente non di ruolo dipendente del

Ministero,

relativa

all’adeguamento, sotto il profilo retributivo e contributivo, alla
progressione economica riconosciuta ai dipendenti di ruolo,

declaratoria di illegittimità dei contratti a termine stipulati in
successione tra le parti, l’immissione in ruolo e il risarcimento dei
danni. Ha ritenuto la Corte territoriale che non potesse ravvisarsi
alcun abuso, essendo le tipologie di supplenze sorrette da ragioni
oggettive di carattere temporaneo, quale la necessità di
espletamento del servizio scolastico nei casi di momentanea assenza
del docente titolare della cattedra;

– che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la
Bernardini affidato a tre motivi, illustrati mediante memoria;

– che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è
rimasto intimato;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

-che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
motivazione in forma semplificata;

CONSIDERATO

– che con il primo motivo la parte ricorrente denuncia, ai sensi
dell’art. 360 c. 1 n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod.
Ric. 2016 n. 19091 sez. ML – ud. 06-12-2017
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rigettando nel contempo le domande intese ad ottenere la

proc. civ. – omesso esame – violazione dell’articolo 342 c. 1 n. 1 cod.
proc. civ. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Osserva che con
l’atto di costituzione in appello aveva rilevato l’inammissibilità del
ricorso per violazione dell’art. 342 c. 1 n. 1 cod. proc. civ. e che
nulla si legge in merito nella decisione impugnata, con violazione del

-che le denunciate carenze dell’atto di appello non hanno impedito
alla Corte territoriale di esaminare nel merito le censure del MIUR e
di accoglierle, talché, sia pure implicitamente, deve ritenersi che la
Corte territoriale abbia risolto la questione dell’ammissibilità
dell’appello in senso positivo, con la conseguenza che la prospettata
inammissibilità dell’appello comporta l’onere della parte interessata
di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia implicita
sulla validità dell’atto di appello (vedi, per tutte: Cass. 28 gennaio
1984, n. 711; Cass. 20 maggio 2008, n. 12746; Cass. 24 maggio
2013, n. 12923 Sez. L, Sentenza n. 2631 del 05/02/2014), laddove
nella specie la ricorrente si è limitata a dedurre la mancata
corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

-che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione del
D.L.G.S. 368/2001 – falsa applicazione del Dlgs 165/2001 violazione dell’art. 97 Cost. – omesso esame circa un fatto decisivo
per la causa ex art. 360 c. 1 n. 4 cod. proc. civ. – falsa applicazione
della direttiva 1999/70/CE – falsa applicazione della I. 129 del 1999,
osservando che il protrarsi nel tempo, ben al di sopra della soglia dei
trentasei mesi, del rapporto precario sconfessa di per sé solo la
sussistenza del requisito della temporaneità, ed in tal senso depone,
altresì, il mancato espletamento di procedure concorsuali in presenza
di cattedra vacante e sottolineando la rilevanza nella materia del
principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo
indeterminato;

Ric. 2016 n. 19091 sez. ML – ud. 06-12-2017
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principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

-che deduce, ancora, falsa applicazione della clausola 4 e 5 della
direttiva comunitaria 1999/70/CE – falsa applicazione dell’art. 6 D.
Igs. 368/2001 – falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 4 Cost. Omesso esame circa un fatto importante per la decisione ex art. 360
c. 1 n. 4 CPC sul risarcimento del danno, rilevando l’abusività della
reiterazione dei contratti a termine in forza della disciplina

– che gli ultimi due motivi (da trattarsi congiuntamente in
ragione della intrinseca connessione) sono infondati ai principi
enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte ( Cass. S.U. n. 5072
del 2016; Cass. n. 22552 del 07/11/2016; Cass. n. 22557/2016, ai
cui principi occorre uniformarsi);

– che, in particolare, è stato affermato (punto 118. A della citata
Cass. n. 22557/2016) che la disciplina del reclutamento del
personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n.
297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001,
essendone stata disposta la salvezza dall’art. 70, comma 8, del d.lgs.
n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;

– che è stato anche precisato (punto 119.B) che per effetto della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, e 11 della
legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della direttiva 1999/70/CE è
illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’art. 4, co. 1, e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata
in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero
anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano
avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a
trentasei mesi;

Ric. 2016 n. 19091 sez. ML – ud. 06-12-2017
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comunitaria;

- che è stato rimarcato (punto 120.C) che, ai sensi dell’art. 36
(originario comma 2, ora comma 5) del d.lgs. 165/2001, la
violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o
l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma

– che è stato evidenziato che qualora trattasi (punto 124. G) di
ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell’ art.
4, co. 1, I. n. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai
docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non
sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna
certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento
del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già
richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016;

– che è stato osservato (punti 102 e 125. H) che, invece, nelle
ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti
individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze
temporanee, entrambe destinate a coprire posti che non sono
tecnicamente vacanti ma che si rendano disponibili per vaie ragioni
(commi 2 e 3 dell’art. 4 I. 3 maggio 1999 n. 124), non è in sé
configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla
Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e
provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di
supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le
sintomatiche condizioni concrete della medesima;

– che va rilevato che nella fattispecie dedotta in giudizio non è
configurabile comunque alcuna abusiva reiterazione dei contratti a
termine in quanto emerge dalla combinata lettura della sentenza
impugnata e del ricorso per cassazione (in relazione all’elenco vi
riportato e alle indicazioni in ordine alla durata delle singole
Ric. 2016 n. 19091 sez. ML – ud. 06-12-2017
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restando ogni responsabilità e sanzione;

supplenze) che si è trattato di numerose assunzioni a termine su
posti di organico di fatto, con limitato ricorso ad assunzioni a termine
su posti di organico di diritto per un tempo inferiore a trentasei mesi;

– che la parte ricorrente non ha mai dedotto né allegato – se non
con apodittica e generica affermazione – che vi sia stato, nella

uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato
dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle
concrete esigenze del servizio;

– che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore,
il ricorso va rigettato;

– che nessun provvedimento deve essere adottato con
riferimento alle spese del giudizio, in ragione del mancato
espletamento di attività difensiva da parte del Ministero;

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto un

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