Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4386 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15658/2008 proposto da:

COMUNE DI RIMINI in persona del Sindaco, legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso

lo studio degli avvocati DEL FEDERICO LORENZO e ROSA LAURA,

rappresentato e difeso dall’avv. DEL FEDERICO LORENZO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ IMMOBILIARE G.R. DI VALENTINI RENATO E C. SNC, in persona

del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato AURELI STANISLAO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAENZA ELISA,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2 0 07 della Commissione Tributaria

Regionale di BOLOGNA del 13.2.07, depositata il 17/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la controricorrente l’Avvocato Michele Aureli (per delega

avv. Stanislao Aureli) che si riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Emilia ha rigettato l’appello del Comune di Rimini nei confronti Immobiliare G.R. s.n.c. di Valentini Renato e C. ed accolto l’appello incidentale della contribuente. Ha ritenuto in motivazione che le rendite attribuite in Catasto a due immobili fossero di L. 20.000.000 per l’immobile di categoria (OMISSIS) e di L. 6.282.000 per l’immobile di categoria (OMISSIS), conseguiva la radicale nullità degli avvisi di accertamento ICI 1993/1996 fondati su valori diversi.

Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il Comune, la contribuente si è costituita con controricorso.

Va ritenuta l’inammissibilità del ricorso per non essere accompagnato da idonei quesiti di diritto.

I quesiti proposti si palesano affatto generici o non pertinenti. Invero con il primo, deducendo violazione di legge, si chiede se debba applicarsi la rendita risultante in catasto al primo gennaio dell’anno. La sentenza impugnata non afferma principio diverso. La questione, come risulta dal corpo del motivo, è diversa e consiste nell’accertamento di fatto della rendita alle date di riferimento.

Il secondo e terzo motivo si conclude con il quesito se incorra nel vizio di motivazione la sentenza che non indichi i fondamenti logici e giuridici per i quali ha riformato la sentenza. L’art. 366 bis c.p.c., prescrive, invece, quando i deduca il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, di indicare nel momento di sintesi il fatto controverso e la ragioni della insufficienza, illogicità o contraddittorietà dell’accertamento su di esso.

Il quesito con il quale si conclude l’ultimo motivo si chiede di accertare se valore catastale accertato abbia natura costitutiva o dichiarativa. La sentenza ha tenuto determinati valori della rendita risultanti dal catasto, la questione proposta era l’accertamento di fatto dei valori catastali, fondato ovviamente su certificazioni del catasto, che non sono state esibite in allegato al ricorso come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite, che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. La memoria conferma i rilievi della relazione. Il primo motivo infatti ha per oggetto l’esatta lettura delle risultanze del certificato catastale, cioè un accertamento di fatto. I quesiti del secondo e terzo motivo non sono una sintesi come sostiene la memoria, da essi infatti non è desumibile quale sia la specifica questione posta all’esame della Corte, l’onere previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare insieme al ricorso copia degli atti sui quali si fonda è diverso e distinto da quello di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito ed è preordinato all’attività di esame preliminare del ricorso al fine di valutarne l’ammissibilità, cfr. SS.UU. n. 21747/09;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duecento per spese vive ed Euro 2.000,00, per onorario.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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