Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4386 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2016, dep.21/02/2017),  n. 4386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5915-2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE1 CASTANI,

82 PAL C INT 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

FIGLIONIENI, rappresentato e difeso dall’avvocato CAUSI RACCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIOISA IONICA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 19, presso lo studio dell’avvocato VALERIO FEMIA

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALINO ROCCO ZAVAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

osserva quanto segue.

Ricorre C.C. e controricorrente è il Comune di Gioiosa Ionica, che ha argomentato la sua difesa anche in memoria.

Il ricorso con due motivi impugna la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 4 dicembre 2014-9 febbraio 2015, che ha accolto l’appello del Comune avverso sentenza n. 24/2004 del Tribunale di Locri, sezione di Siderno – la quale aveva condannato il Comune a risarcire all’attuale ricorrente i danni derivati da un sinistro stradale – e ha rigettato l’appello incidentale del suddetto.

L’impugnazione può essere trattata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., artt. 2043 e 2051 c.c.: avrebbe errato il giudice d’appello nel ritenere che la non contestazione della qualificazione dell’azione ex art. 2043 c.c. del primo giudice abbia comportato rinuncia e quindi giudicato sulla domanda ex art. 2051 c.c., perchè la domanda del ricorrente “va correttamente inquadrata nella fattispecie” ex art. 2051 c.c. In realtà la corte territoriale rileva che solo in conclusionale d’appello l’attuale ricorrente invoca l’art. 2051 c.c., e ne desume giudicato; ciò assorbe anche l’eventuale erroneità.

Il secondo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omessa e insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo: il suo effettivo contenuto, peraltro, si impernia su una valutazione alternativa degli esiti delle prove inammissibilmente così richiesta al giudice di legittimità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione al controricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

PQM

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2300, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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