Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4386 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/02/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5330-2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “A. CARDARELLI”, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORIOLO ROMANO 59, presso lo studio dell’avvocato

MARGHERITA RAFANIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

NARDONE;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.VICO 22,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI ORANGES (Studio Bernardini

& Sabino), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8050/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/02/2013 R.G.N. 4423/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso al Tribunale di Napoli M.C., dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli con inquadramento nella categoria D e profilo di collaboratore professionale sanitario – infermiere, premesso di aver svolto, dal 1 settembre 2001, mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento, conveniva in giudizio l’Azienda datrice di lavoro e chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento nella categoria Ds ed il pagamento delle differenze retributive anche a titolo di indennità di pronta disponibilità ed indennità di coordinamento;

2. il Tribunale con sentenza n. 4959/2009 accoglieva la domanda ritenendo che con l’assegnazione al servizio 118 presso la C.O. dell’Ospedale Cardarelli la M. avesse svolto mansioni sicuramente compatibili con la declaratoria di cui al livello superiore richiesto, avendone la rilevanza, l’autonomia e il grado di responsabilità;

rilevava che nei compiti svolti si rinvenissero anche indubbie capacità di coordinamento del personale ivi addetto;

3. la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 8050/2012;

rilevava la Corte territoriale che l’Azienda, senza tener conto delle ragioni della sentenza impugnata, si era limitata a riprodurre (con i primi due motivi di ricorso) le argomentazioni sviluppate con la memoria di costituzione in primo grado disconoscendo da un lato l’esistenza di compiti propri del personale infermieristico adibito al servizio di emergenza sanitaria e negando dall’altro la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità di coordinamento;

in ogni caso, a volere considerare le doglianze quali sviluppi argomentativi della contestazione rispetto alla determinazione dell’inquadramento e comunque quanto all’ulteriore motivo di gravame, evidenziava che i compiti assegnati alla M. presso il servizio di emergenza 118 fossero corrispondenti alla linee guida per gli operatori della C.O.T. alla cui stregua emergeva il grado di rilevante autonomia posseduto dagli operatori medesimi nell’individuazione della tipologia di intervento da effettuare, del mezzo da utilizzare, della misura da adottare con diretta responsabilità dei risultati e con un certo grado di autonomia sia pure nell’ambito di una discrezionalità tecnica fissata dai protocolli generali;

rilevava che al personale infermieristico della centrale operativa competesse la completa gestione degli interventi, decisi in piena autonomia quanto alle modalità di attuazione e con assunzione di responsabilità, sicchè la riconducibilità delle mansioni alla qualifica rivendicata non poteva essere esclusa per il solo fatto che alla centrale sia assegnato un dirigente medico, il quale impartisce direttive generali e determina i protocolli da rispettare negli interventi;

riteneva spettante anche l’indennità di coordinamento ex art. 10, comma 1 c.c.n.l. evidenziando che fosse emerso lo svolgimento da parte della M. di funzioni di coordinamento sia delle attività del servizio sia del personale;

4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli con due motivi;

5. M.C. ha resistito con controricorso;

6. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione e/o falsa applicazione del contratto collettivo di sanità del 7 aprile 1999” e addebita alla Corte territoriale di non avere rispettato il procedimento cosiddetto trifasico, che implica la comparazione fra la qualifica di appartenenza e quella rivendicata e l’individuazione degli elementi che valgono a differenziarle;

1.1. richiamate le declaratorie contrattuali, l’Azienda evidenzia che il livello DS è caratterizzato dall’ampiezza della discrezionalità esercitata, dalla responsabilità dei risultati conseguiti, dall’esercizio di poteri di direzione e controllo di risorse umane, dalla capacità di assumere iniziative di programmazione e proposta, elementi, questi, non sussistente nella fattispecie;

1.2. aggiunge che il servizio del 118 è disciplinato dal D.P.R. 27 marzo 1992, che assegna la responsabilità organizzativa della centrale ad un medico ospedaliero e limita la responsabilità del personale infermieristico a quella meramente operativa, in quanto lo stesso personale è tenuto a rispettare i protocolli decisi dal dirigente;

1.3. difettano, pertanto, il grado di autonomia, la responsabilità dei risultati e la correlata ampia discrezionalità nell’espletamento del compito affidato, che caratterizzano il livello economico rivendicato;

2. la medesima rubrica l’Azienda ricorrente antepone al secondo motivo, con il quale si duole, in realtà, della violazione dell’art. 10 del c.c.n.l. 20 settembre 2001, richiamato nella parte illustrativa, che ha istituito una specifica indennità da riconoscere al personale che svolge la “funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso ad altro profilo anche di pari categoria”;

2.1. sostiene la ricorrente che il coordinamento presuppone una funzione direttiva e organizzativa di tipo manageriale, nella specie svolta solo dal dirigente medico responsabile del servizio;

3. non sono fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa della controricorrente perchè:

a) il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che risponde all’esigenza di porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle argomentazioni della sentenza impugnata, può ritenersi osservato anche attraverso la trascrizione dello svolgimento del processo riportato nella decisione gravata, allorquando, come si verifica nel caso di specie, ” se ne possa ricavare la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti” (Cass. n. 4782/2012);

b) il fatto che un singolo motivo di ricorso sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come autonoma censura, non costituisce di per sè ragione di inammissibilità dell’impugnazione, qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza le critiche formulate e ne consenta l’esame separato (Cass. S.U. n. 9100/2015), evenienza, questa, che ricorre nella fattispecie in quanto l’azienda ricorrente, pur dolendosi contestualmente dell’interpretazione delle disposizioni contrattuali e dell’errata valutazione delle risultanze processuali, indica le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre le mansioni svolte al livello economico DS e nel ritenere integrate le condizioni richieste dalle parti collettive ai fini dell’attribuzione dell’indennità di coordinamento;

c) non è invocabile il divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sia perchè la disposizione, a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, convertito nella L. n. 134 del 2012, è applicabile ai soli giudizi di appello introdotti decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, sia perchè, sebbene l’azienda ricorrente finisca per censurare anche l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, la ragione fondante del ricorso va individuata nell’errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni contrattuali;

d) questa Corte ha affermato, a partire da Cass. S.U. nn. 21558 e 23329 del 2009, che gli oneri previsti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, quanto alla specifica indicazione ed al deposito dei contratti collettivi, non si estendono al contratto disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, in ragione della sua particolare natura, derivante dal procedimento formativo, dal regime di pubblicità, dalla sottoposizione a controllo contabile della compatibilità dei costi previsti;

e) non è applicabile alla fattispecie l’orientamento secondo cui la denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 è limitata ai contratti collettivi nazionali di lavoro e non si estende ai contratti integrativi, perchè il c.c.n.l. 20.9.2001, che integra la disciplina dettata dal c.c.n.l. 7.4.1999 e per questo è definito integrativo, ha carattere nazionale, è stato sottoscritto nel rispetto delle forme previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è consultabile accedendo al sito internet dell’ARAN;

4. il primo motivo è fondato, perchè il giudice d’appello, nel ritenere che l’avere gestito in autonomia l’intervento di urgenza consentisse di sussumere la prestazione nella posizione economica Ds, superiore a quella di inquadramento dell’originaria ricorrente, collaboratore professionale sanitario di livello D, ha omesso ogni comparazione fra le due posizioni economiche che vengono in rilievo e non ha individuato gli elementi caratterizzanti il profilo superiore rispetto a quello di base;

4.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr., fra le tante, Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass. 4.10.2017 n. 23180);

4.2. si è precisato che l’osservanza dell’anzidetto criterio trifasico non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.);

4.3. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè l’omissione si risolve nell’errata applicazione dell’art. 2103 c.c. o, per l’impiego pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (v. Cass. n. 11037/2006 cit. e, fra le più recenti, Cass. 15.1.2018 n. 752);

4.4. con specifico riferimento all’esercizio di mansioni superiori nell’impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori “soltanto l’attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che “a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all’esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti” (Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007);

5. nella fattispecie vengono in rilievo le declaratorie della categoria D e della posizione economica D super, nonchè dei profili professionali, ignorati dal giudice d’appello, di collaboratore sanitario e di collaboratore sanitario esperto, analizzate da questa Corte con le sentenze nn. 21258/2018 e 425/2019, con le quali sono state ritenute conformi a diritto le pronunce della stessa Corte d’appello di Napoli che avevano escluso l’esercizio di mansioni superiori e si è rilevato che il discrimine fra la categoria D e la posizione economica DS è dato dall’ampiezza della discrezionalità esercitata, in relazione alla quale assume rilievo la presenza di procedure e protocolli aziendali ai quali l’operatore deve attenersi;

6. il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso, perchè il c.c.n.l. 7.4.1999 per il personale dipendente del comparto sanità all’allegato 1 prevede che appartengono alla categoria D i lavoratori assegnati a “posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”, mentre la posizione economica superiore presuppone “a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta”;

6.1. il profilo professionale del collaboratore sanitario implica lo svolgimento di tutte le attività attinenti alla competenza professionale specifica, comprese le funzioni strumentali, ed in particolare “…. la tenuta di registri – nell’ambito delle unità operative semplici, all’interno delle quali coordina anche l’attività del personale addetto; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo “, mentre il collaboratore professionale esperto “programma, nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi sanitari – quali, ad esempio, quelli infermieristici – la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l’espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell’ottimizzazione dei servizi sanitari…. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli”;

6.2. comparando fra loro le declaratorie generali nonchè quelle di profilo emerge evidente che l’autonomia nella gestione dell’intervento d’urgenza, implicante attività di coordinamento delle diverse professionalità nello stesso coinvolte, non è sufficiente a giustificare l’asserito svolgimento di mansioni superiori, perchè la categoria D, nella quale l’originaria ricorrente era inquadrata, presuppone anch’essa autonomia, responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali e quindi occorreva accertare che in concreto i compiti svolti presentassero gli elementi caratterizzanti la professionalità superiore, ossia: la responsabilità del risultato conseguito e non la sola responsabilità propria; il grado della discrezionalità operativa, perchè solo se questa è ampia le mansioni possono essere ricondotte al livello DS; il potere di direzione e controllo delle risorse umane e non il mero coordinamento; la capacità di programmazione dell’attività del servizio, rispondente ai requisiti indicati nel profilo professionale, che va oltre quella della mera predisposizione di “piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”, di competenza del collaboratore sanitario;

7. è fondato anche il secondo motivo di ricorso, in relazione al quale va data continuità al principio di diritto già affermato nelle richiamate sentenze nn. 21258/2018 e 425/2019, che, nel ribadire un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (si rimanda ai precedenti richiamati da Cass. nn. 14507 e 14508 del 2019), hanno innanzitutto precisato che l’attività di coordinamento valorizzata dall’art. 10 del c.c.n.l. 20.9.2001 per il personale del comparto della sanità costituisce un’autonoma e distinta funzione e, pertanto, perchè la stessa possa essere integrata non è sufficiente l’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale che, come si è detto nei punti che precedono, è caratterizzato da capacità organizzative, di coordinamento e gestionali;

7.1. l’indennità in questione, sia a regime che nella fase transitoria, presuppone il conferimento dell’incarico o la sua verifica con atto formale, sicchè si richiede che dello stesso vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale;

7.2. ha errato, pertanto, la Corte territoriale nel ritenere che il diritto a percepire l’indennità dovesse essere riconosciuto sulla base delle medesime ragioni per le quali le mansioni erano state ricondotte alla posizione economica superiore, perchè così ragionando ha finito per confondere il coordinamento degli interventi d’urgenza, connaturato alle mansioni proprie dell’addetto alla centrale operativa del servizio 118, con l’attività di coordinamento dell’intero servizio e del personale allo stesso assegnato, attività che, tra l’altro, costituisce solo uno dei presupposti richiesti dal richiamato art. 10;

8. in via conclusiva meritano accoglimento entrambi i motivi di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

9. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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