Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4385 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4385 Anno 2014
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NARDI MASSIMO, quale già legale rappresentante e segretario generale della estinta associazione UIL-UNIONE
NAZIONALE SCRITTORI (UIL-UNS), rappresentato e difeso,
per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti
Napoleone Bartùli e Lorenzo Scione ed elett.te dom.to
presso il loro studio in Roma, Largo Generale Gonzaga
del Vodice n. 4

2013

A6`11-

– ricorrente –

contro

Data pubblicazione: 24/02/2014

AIE-ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI, in persona del legale rappresentante dott. Federico Angelo Motta, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del
controricorso, dall’avv. Andrea Micciché ed elett.te

vanni Nicotera n. 29

– controrícorrente e contro
U.I.L.-UNIONE NAZIONALE SCRITTORI ED ARTISTI (U.I.L.UNSA), in persona del legale rappresentante sig. Maurizio Nicolia, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Daniela
De Berardinis, Massimo Pineschi e Giorgio Antonini ed
elett.te dom.ta presso lo studio della prima in Roma,
Via San Tommaso d’Aquino n. 104

– controricorrente e contro
S.I.A.E.-SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI;
A.L.I.-ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANA

– intimate avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice Istruttore
del Tribunale di Roma il 26 aprile 2007 nel procedimento n. 13363/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’8 novembre 2013 dal Consigliere dott. Car2

dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Via Gio-

lo DE CHIARA;
udito per la controricorrente U.I.L.-UNSA l’avv. Daniela DE BERARDINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-

l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso dall’associazione non riconosciuta UIL-Unione Nazionale Scrittori (UIL-UNS) nei
confronti dell’Associazione Italiana Editori (AIE),
della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE),
dell’Associazione Librai Italiana (ALI) e dell’Unione
Nazionale Scrittori e Artisti (UIL-UNSA) per
l’accertamento di obblighi e violazioni con riguardo al
“bollino SIAE” delle opere librarie, il Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, con ordinanza resa
all’udienza del 26 aprile 2007, respinta la richiesta
d’interruzione del processo formulata dal difensore
della parte attrice sull’assunto dell’avvenuta estinzione dell’associazione, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art.
190 c.p.c.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il
Sig. Massimo Nardi “quale già legale rappresentante e
segretario generale della estinta Associazione” attrice

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nerale dott. Giuseppe CORASANITI, che ha concluso per

dolendosi della mancata interruzione del processo. Resistono con separati controricorsi la AIE e la UILUNSA, la prima delle quali ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

provvedimento che non solo ha forma di ordinanza, ma ha
anche sostanza meramente ordinatoria e non decisoria,
dato che non decide la controversia, ma si limita a respingere la richiesta d’interruzione del processo e a
riservare la decisione della causa con successivo provvedimento (cfr. Cass. 4733/2007, 6915/1997, 2574/1986,
27/1971, che evidenziano la natura ordinatoria, e dunque la non ricorribilità per cassazione, del provvedimento che dispone in senso positivo sull’interruzione
del processo).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate
in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna
delle parti controricorrenti.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2013.

Il ricorso è inammissibile avendo ad oggetto un

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