Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4385 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., SA.MA., ZURITEL ASSICURAZIONI

SPA (già SpA Sicurtà 1879);

– intimati –

avverso la sentenza n. 21049/2008 del TRIBUNALE di ROMA, del 2/10/08,

depositata il 28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 31 marzo 2009 P.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 28 ottobre 2008 dal Tribunale di Roma che, pronunciando sul gravame da lui proposto avverso sentenza del Giudice di Pace, confermava la disposta liquidazione del danno da sinistro stradale ma aumentava le spese di primo grado poste a carico dei soccombenti Sa.Ma., S.M. e S.p.A. Sicurtà 1879.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2 – L’unico motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 61 c.p.c. e art. 1226 c.c., nonchè vizio di motivazione. Formula un quesito con il quale chiede di stabilire se il giudice potesse ricorrere alla liquidazione equitativa del danno all’autovettura malgrado il deposito di un preventivo di spesa riscontrato con le foto prodotte e con le dichiarazioni testimoniali e sebbene fosse stata chiesta la nomina di C.T.U..

Quest’ultima proposizione prescinde totalmente dalla motivazione addotta dalla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto non effettuata la richiesta in primo grado e rinunciata quella formulata in appello.

Per il resto la doglianza attiene a valutazioni di merito e trascura ancora una volta la motivazione del Tribunale, che ha fatto leva su una relazione della controparte che evidenziava come non fosse necessaria la sostituzione di alcune delle parti indicate nel preventivo e sul mancato deposito della fattura necessario per attestare l’effettiva esecuzione delle riparazioni indicate nel medesimo.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata a difensore del ricorrente;

Costui ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dal difensore e notificato alle controparti;

5.- Ritenuto che, non essendovi altri ricorsi da decidere, vada dichiarata l’estinzione del processo;

visti gli artt. 380 bis, 390 e 391 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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