Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4385 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2784-2016 proposto da:

A.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO

GIUGOVAZ e ANDRIA GIUSSANI;

– ricorrente –

contro

HERTZ ITALIANA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, HCM HERTZ CLAIMS MANAGEMINT S.R.L., P.I.

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA VESPASIANO 17/a presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’ che le rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato FRANCESCO PINTUCCI;

e contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11894/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

osserva quanto segue.

Ricorre A.Y.; intimati sono Hertz Italiana S.p.A. – che presenta controricorso – e S.F..

Con sentenza del 22 ottobre 2015 il Tribunale di Milano ha respinto l’appello dell’attuale ricorrente avverso sentenza del giudice di pace di Milano, il quale aveva rigettato la domanda del suddetto di risarcimento dei danni da sinistro stradale che avrebbe subito quanto alla propria auto: il rigetto si fonda sul fatto che il ricorrente era sì proprietario dell’auto, ma che la fattura a lui intestata n. (OMISSIS) era emerso dalla c.t.u. non essere attinente al sinistro, mentre le altre fatture da lui prodotte non gli erano intestate, risultando invece intestate a una società cooperativa – Meneghina Top Società Cooperativa -, la quale quindi era vera titolare del diritto al loro rimborso.

L’impugnazione può essere trattata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost., art. 832 c.c. e art. 144 Codice Assicurazioni, argomentando che il danneggiato ha diritto al risarcimento, e che danneggiato è comunque il proprietario: e della vettura de qua il ricorrente pacificamente è il proprietario.

In realtà, come correttamente è stato evidenziato dal Tribunale, il danneggiato non è il proprietario di per sè, ma chi subisce il danno; in questo caso il danno patrimoniale è stato subito dalla cooperativa cui sono intestate le fatture. Nota infatti il Tribunale che l’attuale ricorrente avrebbe dovuto provare con idonea documentazione sociale che le fatture non erano state dalla società acquisite e detratte come capitolo di spesa quale esborso riguardante un bene necessario all’attività sociale.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alla controricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

PQM

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1400, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Si dà atto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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