Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4385 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 20/02/2020), n.4385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29245-2017 proposto da:

S.V., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIANCARLO FALCO in virtù di delega in atti;

– ricorrente –

contro

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIUSEPPE POLITO in virtù di delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1942/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/07/2017 R.G.N. 77/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1942 del 2017 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del 28.9.2015 emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata la domanda proposta da S.V., dipendente dell’Acquedotto Pugliese, già E.A.A.P., dal 1 agosto 1989, dapprima con inquadramento nella V qualifica funzionale, area B1, CCNL Enti Pubblici non economici e dal 1 settembre 1999 nella VI qualifica funzionale area B2, diretta ad ottenere la condanna di parte datoriale al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate a partire dal 30 aprile 2003 tra il trattamento economico tabellare, contributivo e previdenziale, corrispondente alle mansioni superiori progressivamente ricoperte nella qualifica funzionale prevista dal CCNL Enti pubblici non economici ed il trattamento economico tabellare, contributivo e previdenziale assegnatogli a seguito dell’applicazione del CCNL Federgasacqua.

2. I giudici di seconde cure, respinta la richiesta di riunione del giudizio con altro per mancanza di aspetti comuni e per il pregiudizio che la riunione stessa avrebbe arrecato ad una celere definizione della causa, hanno rilevato che: a) lo S. non aveva specificamente contestato, neanche in sede di gravame, che il livello assegnatogli in base al CCNL Federgasacqua fosse inferiore a quello a lui spettante a norma dello stesso contratto nè aveva riportato le varie declaratorie per operare un corretto raffronto tra le stesse; b) nella ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti assegnazioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti; c) nella fattispecie in esame, a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 1999 (avvenuta il 2 luglio 1999), l’Acquedotto Pugliese aveva cessato di essere ente pubblico non economico ex lege n. 70 del 1975 ed il rapporto di lavoro del personale dipendente della società era stato assoggettato alla disciplina prevista dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva sicchè il CCNL Parastato del 1996, pur non essendo stato abrogato, era divenuto inapplicabile al caso de quo; d) a seguito della trasformazione dell’EAAP in una società per azioni, era stato sottoscritto il 15.6.2000 in Roma tra L’AQP e le OO.SS. a livello nazionale un Accordo Nazionale per disciplinare le modalità di tale passaggio del personale da un contratto collettivo ad un altro che prevedeva, appunto, salvo quanto espressamente disciplinato dall’accordo medesimo, che nei confronti dei dipendenti in forza, ai quali veniva applicato il CCNL del Parastato, trovassero attuazione esclusivamente le disposizioni del CCNL Federgasacqua; e) corretta, pertanto, era stata la statuizione di prime cure che aveva ritenuto il rapporto di lavoro dello S. regolato dal CCNL Federgasacqua senza che fosse necessaria una personale adesione del lavoratore; f) conseguentemente erano irrilevanti tutte le richieste istruttorie finalizzate a dimostrare la tesi contraria; g) la causa di primo grado era stata definita nei modi di cui all’art. 429 c.p.c. come novellato ed una eventuale nullità per inosservanza di tale disposizione non avrebbe comportato le rimessione degli atti al primo giudice, bensì si sarebbe trasformata in motivo di gravame da fare valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.V. affidato a quattordici motivi.

4. Ha resistito con controricorso l’Acquedotto Pugliese spa.

5. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia che il giudice di 1 grado aveva fatto malgoverno delle emergenze processuali e segnatamente non aveva tenuto conto di rilevanti circostanze di fatto, incorrendo altresì, in un vizio di ultra petizione posto che il thema disputandum verteva sulla applicabilità del CCNL Comparto Enti Pubblici non Economici al ricorrente, rispetto al D.Lgs. n. 141 del 1999, attesa la illegittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 2, e 3 suddetto decreto, nella parte in cui non aveva precisato, per i dipendenti dell’EAAP, oggi Acquedotto Pugliese, l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego e ravvisandosi, in una tale situazione, una ipotesi di diritto quesito alla applicabilità del CCNL Comparto Enti Pubblici non Economici.

3. Con il secondo motivo si censura che il giudice di 1grado era incorso in errores in procedendo e in iudicando per non avere ammesso i mezzi istruttori ritualmente indicati e richiesti in prime cure: in violazione degli artt. 3,24,28 Cost., art. 35 Cost., comma 2; art. 36 Cost., art. 97 Cost., comma 1; art. 101 Cost. e art. 111 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 84 c.p.c., comma 2; dell’art. 306 c.p.c., comma 2 e dell’art. 390 c.p.c., comma 2 e 3; dell’art. 115 c.p.c. come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45; dell’art. 116 e 257 c.p.c.; dell’art. 360 c.p.c., commi 3, 4 e 5; degli artt. 1421,1422,1423,1424,1425,1427,1429 e 1434 c.c.

4. Con il terzo motivo si evidenzia che il giudice di 1 grado non aveva dato esaurientemente conto delle ragioni del suo convincimento, con motivazione immune da vizi, in violazione di legge di cui agli artt. 1126 e 2697 c.c., con riferimento alla L. n. 69 del 2009, art. 45 posto che i testi indicati non erano stati mai ascoltati.

5. Con il quarto motivo lo S. si duole che il giudice di 1 grado non aveva dato esaurientemente conto delle ragioni del suo convincimento, con motivazione immune da vizi, in violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 2 inerente al danno esistenziale e al diritto al risarcimento dei danni biologici subiti.

6. Con il quinto motivo si rappresenta che il giudice di 1 grado era incorso in errores in procedendo e in iudicando, in violazione dell’art. 111 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, del novellato art. 437 c.p.c., in violazione degli artt. 156 e 429 c.p.c., e dell’art. 161 c.p.c., per non avere dato lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in udienza, come era evincibile da relativo verbale.

7. Con il sesto motivo il ricorrente eccepisce che il giudice di 2 grado era incorso in errores in procedendo e in iudicando, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in violazione dell’art. 258,261,262 e 421 c.p.c., atteso che non aveva ammesso la richiesta di riunione dei procedimenti, non dando esaurientemente conto delle ragioni del proprio convincimento, con motivazione immune da vizi, in violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 2.

8. Con il settimo motivo si deduce che il giudice di 2 grado era incorso in errores in procedendo e in iudicando, in violazione dell’art. 258,261,262 e 421 c.p.c., nonchè ai sensi dell’art. 101, comma 21 e art. 384 c.p.c. comma 3, atteso che aveva omesso di esaminare e di decidere sulle questioni, oggetto di impugnazione in appello, evidenziate nei motivi 3, 4, 5 e 6 sopra riportati.

9. Con l’ottavo motivo si denunzia che anche il giudice di 2 grado aveva fatto malgoverno delle emergenze processuali e non aveva tenuto conto di rilevanti circostanze di fatto, in violazione dell’art. 421 c.p.c., comma 1 e incorrendo nel vizio di ultrapetizione per causa diversa da quella dedotta dal ricorrente, ex art. 1421,1422,1423,1424,1425,1427,1429 e 1434 c.c., posto che il thema disputandum verteva sulla applicabilità del CCNL FP Comparto Enti Pubblici non Economici rispetto al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141.

10. Con il nono motivo si censura che il giudice di 2 grado era incorso in errores in procedendo e in iudicando, per non avere riammesso i mezzi istruttori, pur essendo stati legittimamente reiterati nel ricorso di appello, in violazione degli artt. 3,24,28 Cost., art. 35 Cost., comma 2; art. 36 Cost., art. 97 Cost., comma 1; art. 101 Cost. e art. 111 Cost., commi 1 e 2; dell’art. 84 c.p.c., comma 2; dell’art. 306 c.p.c., comma 2 e dell’art. 390 c.p.c., commi 2 e 3.

11. Con il decimo motivo si lamenta che il giudice di 2 grado aveva fatto malgoverno delle emergenze processuali, incorrendo nel vizio di nullità e di travisamento, nella parte in cui era stato affermato che il giudice di 1 grado aveva dato lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pur non essendo ciò avvenuto.

12. Con l’undicesimo motivo si denunzia che il Collegio della Corte di appello era incorso in errores in procedendo e in iudicando posto che i componenti non avevano ravvisato l’obbligo di astenersi, in violazione dell’art. 51 c.p.c., attesa la loro avvenuta partecipazione in diversi giudizi tra le stesse parti.

13. Con il dodicesimo motivo si rappresenta che le sentenze di 1 e 2 grado erano affette da travisamento in quanto i giudici del merito erano incorsi in errores in iudicando, con riferimento all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, in violazione dell’art. 258,261,262 e 421 c.p.c., atteso che sul punto vi era stata violazione dell’art. 2112 c.c., comma 1, nonchè la violazione degli artt. 1421,1422,1423,1424,1425,1427,1429 e 1434 c.c., in tema di CCNL FP Comparto Enti Pubblici non Economici: si sostiene, sul presupposto della maggiore gravosità in tema di orario di lavoro, ferie e congedo del CCNL di diritto privato rispetto a quello di diritto pubblico, che i suddetti giudici avrebbero dovuto sindacare il thema disputandum sotto il profilo dell’applicabilità ad esso ricorrente del CCNL FP, attesa la illegittimità costituzionale del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, art. 5, commi 1, 2 e 3 nella parte in cui non aveva previsto per i dipendenti dell’EAAP, oggi Acquedotto Pugliese, l’opzione per la permanenza del pubblico impiego.

14. Con il tredicesimo motivo il ricorrente eccepisce che i giudici del merito non avevano dato esaurientemente conto delle ragioni del proprio convincimento, con motivazione immune da vizi, in violazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 21, posto che i suddetti giudici erano incorsi in errores in iudicando, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 5, in relazione alle questioni di cui ai precedenti dodici motivi del presente ricorso, come sopra riportati.

15. Con il quattordicesimo motivo lo S. si duole che il giudice di 2 grado era incorso in errores in procedendo e in iudicando, in violazione degli artt. 258,261,262 e 421 c.p.c., atteso che sul punto la sentenza era affetta da violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nella parte in cui era stata omessa la disamina e la decisione su ciascuna delle questioni evidenziate nel ricorso di 2 grado, non offrendo alcuna motivazione logico-giuridica sui punti seguenti: Punto 1) a pag. 42; 2) a pag. 43; 4) a pag. 44; 5) e 6) a pag. 45; 9, 10) e 11) a pag. 46; delle domande indicate nel ricorso di 2 grado.

16. Inoltre, si evidenzia che il Presidente del Collegio della Corte di appello, rinviando la causa in camera di consiglio, non aveva dato la possibilità ad esso ricorrente di chiedere, anche in “sub ordine”, il termine per l’autorizzazione al deposito di una memoria conclusionale prima della decisione.

17. Il ricorso non è fondato e va rigettato.

18. I primi cinque motivi, riguardanti la pronuncia di primo grado confermata in appello sulle questioni oggetto di gravame, sono inammissibili in quanto l’impugnazione, con un unico atto e con l’osservanza dei requisiti prescritti dall’art. 360 c.p.c., di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa è consentita unicamente se l’una investe una Questione pregiudiziale e l’altra il merito (cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19470, Cass. 4.1.2002 n. 69), ma non quando le stesse siano state emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti e in relazione ai quali può essersi formato sui relativi punti della decisione un giudicato interno.

19. Inammissibile è anche il sesto motivo in quanto l’impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità.

20. Il provvedimento con cui viene respinta l’istanza di separazione, ancorchè contenuto in sentenza, non è suscettibile di impugnazione innanzi al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronuncia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali con la conseguenza che l’esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. in ipotesi di separazione di cause riunite Cass. 27.3.2019 n. 8446).

21. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica va esaminato, in quanto relativo alla corretta composizione dei membri dell’organo giudicante che non avevano ravvisato l’obbligo di astenersi ai sensi dell’art. 51 c.p.c. attesa la loro partecipazione in diversi giudizi tra le stesse parti, l’undicesimo motivo.

22. Esso è infondato.

23. Invero, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l’istanza di ricusazione nei modi e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. e non, tranne che per l’ipotesi di interesse diretto in giudizio nella causa, come motivo di nullità della sentenza (Cass. n. 23930/2009; Cass. n. 12263/2009): fattispecie quest’ultima non ricorribile nè denunziata nel caso di specie.

24. Sempre per le stesse ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, va dichiarato infondato anche il decimo motivo relativo alla asserita nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo.

25. La Corte territoriale, invero, da un lato ha dato atto che la causa era stata definita dal primo giudice nei modi previsti dal novellato art. 429 c.p.c., ossia dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: tale affermazione non è stata contestata dal ricorrente nè mediante il richiamo a riscontri documentali da cui evincere l’erroneità della affermazione (per es. verbale di udienza da cui non risulterebbe quanto dedotto) nè è stata impugnata di falso; dall’altro, in punto di diritto, va precisato che la posizione della Corte di merito è conforme al principio espresso in sede di legittimità (Cass. 9.3.2010 n. 5659; Cass. 11.5.2006 n. 10869) secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile in base al principio generale sancito dall’art. 161 c.p.c., comma 1, senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l’atto di appello, possa rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., nè limitare la pronuncia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito; un eventuale rinvio ad altro giudice di appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione.

26. Ciò è stato ben sottolineato nella gravata pronuncia.

27. Quanto agli altri motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, osserva il Collegio che le censure articolate debbano essere differenziate per tipologia dei vizi denunciati: violazioni di natura processuale; vizi di omessa pronuncia o di difetto di motivazione; violazioni di leggi sostanziali.

28. In ordine alle violazioni processuali va rilevato quanto segue.

29. Infondata è la doglianza con cui si lamenta la mancata autorizzazione al deposito di una memoria conclusionale, prima della decisione, atteso che nel rito lavoro l’appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alla difesa dell’appellato, neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell’art. 437 c.p.c., u.c. e dell’art. 429 cit. codice, comma 2 come effetto dell’esercizio da parte del giudice del potere discrezionale – che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità – di consentire alle parti, se necessario, il deposito di note difensive (cfr. Cass. 13.4.2018 n. 9232; Cass. 5.8.2013 n. 18627).

30. Analogamente il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cass. 8.2.2012 n. 1754; Cass. 29.3.2007 n. 7700).

31. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha logicamente e correttamente specificato le ragioni per le quali le richieste istruttorie erano inammissibili, sia perchè tardive sia perchè tendevano a provare circostanze non influenti a determinare un esito diverso del processo: ciò è sufficiente per escludere ogni sindacato da parte di questa Corte.

32. I denunziati vizi di omessa pronuncia sui motivi di appello da parte della sentenza di seconde cure sono insussistenti atteso che essi non ricorrono quando, pur non essendovi una espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata, come è avvenuto nel caso in esame, comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tali vizi siano configurabili solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. 4.6.2019 n. 15255; Cass. 20.9.2013 n. 21612).

33. Nella fattispecie, le doglianze proposte non riguardano tecnicamente il paradigma dell’art. 112 c.p.c. ma le conclusioni dei giudici di merito in ordine alle questioni centrali del giudizio, loro sottoposte, circa l’applicabilità del CCNL Parastato nel 1996 al personale dell’Acquedotto Pugliese una volta cessata la qualità di Ente pubblico non economico: esse, pertanto, in quanto tali, non colgono nel segno della ratio decidendi.

34. Le censure formulate ex art. 360 c.p.c., n. 5, concernenti questioni in fatto, sono invece inammissibili vertendosi in una fattispecie di cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 conv. con modific. dalla L. n. 134 del 2012 ai giudizi di appello introdotti con ricorso o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11.9.2012 e alle sentenze pubblicata a decorrere dal medesimo giorno.

35. Infine, devono ribadirsi i consolidati orientamenti secondo cui: a) la valutazione delle prove idonee a sostenere i fatti dedotti in giudizio appartengono all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito se congruamente ed adeguatamente motivato, come nel caso in esame e, pertanto, le statuizioni del giudice di merito sono insindacabili in sede di legittimità; b) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile in causa ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones fatti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (cfr. Cass. 7.4.2014 n. 8053; Cass. 29.10.2018 n. 27415).

36. Venendo, infine, alle violazioni di norme sostanziali, preliminarmente deve escludersi che la trasformazione dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni, ai sensi del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, art. 1 abbia comportato l’estinzione di un soggetto e la correlativa costituzione di uno nuovo in luogo del precedente, avendo determinato una mera variazione della sua qualità giuridica con mantenimento della medesima identità soggettiva, con la conseguenza che, in assenza di alterità soggettiva, non è configurabile un trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2112 cc. In questa prospettiva, il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, art. 5 nella parte in cui richiama il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 34 (ora sostituito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 31), va inteso come una fictio iuris in funzione di garanzia dei diritti acquisiti dai dipendenti (Cass. 5.12.2014 n. 25823).

37. Orbene, deve rilevarsi che il citato D.Lgs. n. 141 del 1999, art. 5 (che testualmente recita: “Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Al personale dell’ente, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 12, comma 1, lett. s) e art. 14, comma 1, lett. b), si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 34,35 e 35 bis e successive modificazioni”) non richiama anche il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 33 e il D.P.C.M. 15 settembre 1992 (relativi alla procedura del cd. nulla osta del dipendente coinvolto dalla mobilità del pubblico impiego) per cui la prospettata necessaria adesione del singolo lavoratore, per non permanere nel pubblico impiego, non trova alcun riscontro normativo, come correttamente evidenziato anche dai giudici di seconde cure.

38. Nè sotto questo aspetto la norma presenta i denunciati profili di incostituzionalità la cui eccezione, potendo essere rilevata anche di ufficio, non richiede – se formulata su impulso di parte (L. n. 87 del 1953, art. 23, comma 1) – la indicazione precisa dei parametri costituzionali che si intendono violati in quanto essi possono essere desunti anche dalla prospettazione dell’eccezione medesima, allorquando siano sufficientemente chiari i termini della questione, come nel caso di specie in ordine alla dedotta disparità di trattamento e alla ragionevolezza della norma denunciata (cfr. Corte Cost. ord. n. 53 del 2002 e sent. n. 189 del 2007 in tema di ammissibilità dell’ordinanza di rimessione).

39. Rileva, infatti, il Collegio che la posizione dei lavoratori coinvolti dalla trasformazione è stata garantita, nella tutela dei propri diritti, dalle procedure di informazione e consultazione sindacale, previste dalla L. n. 428 del 1990, art. 47 richiamate per relationem dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34: procedure che, nel caso in esame, risultano essere state effettuate e concluse con l’accordo, sottoscritto in data 15.6.2000 in Roma tra l’Acquedotto Pugliese e le OO.SS. a livello nazionale, finalizzato a disciplinare le modalità del passaggio del personale dal contratto Parastato a quello privatistico Federgasacqua.

40. La disposizione di cui all’art. 5 sopra richiamato si palesa, quindi, ossequiosa del requisito della ragionevolezza, siccome assicurante un trattamento non ingiustificatamente disparitario (Corte Cost. 27 marzo 1987 n. 116) rispetto ai lavoratori per i quali era prevista la procedura del “nulla osta” e, pertanto, non in contrasto con l’art. 3 Cost., nonchè rispettosa del paradigma attuativo della tutela del lavoro nelle espletate procedure di privatizzazione di alcuni settori del pubblico impiego.

41. Le ragioni di diversità di disciplina quanto alle modalità di esplicazione della attività lavorativa (ferie, congedi ed orario di lavoro) si spiegano, invero, nella necessità di regolare situazioni transitorie particolari, che si sono prospettate a seguito della trasformazione in società di enti pubblici non economici, connesse a condizioni contingenti in attesa di una totale armonizzazione derivante dalla applicazione della contrattazione collettiva di natura privatistica come previsto dalla legge.

42. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

43. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

44. A parere del Collegio, non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c., anche con riferimento al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 8 in quanto, avendo l’istituto natura sanzionatoria e officiosa, presuppone la mala fede e la colpa grave del soccombente, nel caso di specie non ravvisabili per la particolarità di alcune questioni trattate, in particolare di quelle riguardanti il D.Lgs. n. 141 del 1999, art. 5.

45. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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