Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4384 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.L., D.B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SERRADIFALCO 7, presso lo studio dell’avvocato FAVA

ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avvocato PULLANO ANIELLO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.p.A., già GENERALI BUSINESS

SOLUTIONS S.P.A. (già GGL – GRUPPO GENERALI LIQUIDAZIONE DANNI

S.P.A., Società risultante dalla fusione per incorporazione della

“Gruppo Generali Liquidazione danni S.p.A. nella “CST CENTRO SERVIZI

TORO S.p.A.), in persona dei Procuratori Speciali, mandataria e

rappresentante della Società Toro Assicurazioni S.p.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo

studio dell’avvocato DI LASCIO SEBASTIANO, rappresentata e difesa

dagli avvocati BASILE ALESSANDRO e PERCUOCO MARIO, giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

P.L.;

– intimato –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 223/2008 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

31/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 marzo 2009 D.B.A. e V.L. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 31 gennaio 2008 dal Tribunale di Nola confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Santa Anastasia che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta nei confronti di P.L. e Toro S.p.A..

La General Businness Solutions S.C.p.A. (che ha assorbito Toro S.p.A.) ha proposto ricorso incidentale, mentre il P. non ha espletato attività difensiva.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I tre motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 228 c.p.c., in riferimento all’art. 2733 c.c..

Formula un quesito in termini di ammissibilità e rilevanza dell’interrogatorio formale che non postula l’enunciazione di un principio di diritto che sia, al tempo stesso, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata e prescinde dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

D’altra parte i capitoli indicati non sembrano avere valore decisivo.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Il quesito proposto non appare idoneo a soddisfare i requisiti voluti dall’art. 336 bis c.p.c., poichè lamenta la mancata considerazione dei profili di colpa del conducente antagonista sotto il profilo dell’eccesso di velocità trascurando di considerare che la circostanza è stata esclusa dal Tribunale.

Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si assume che il Tribunale non ha tenuto conto di risultanze processuali dimostrative della velocità eccessiva tenuta dal P..

La censura, peraltro non autosufficiente, si muove su un terreno eminentemente fattuale e, quindi, non è proponibile in sede di legittimità.

4. – La ricorrente incidentale assume che al Tribunale è sfuggita l’eccepita tardività dell’appello. La censura non reca l’indicazione della norma violata, nè prospetta un quesito di diritto, quindi è inammissibile.

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria dai ricorrenti principali non sono in armonia con i principi enunciati in materia da questa Corte; la precisazione contenuta nella memoria del ricorrente incidentale non vale ad eliminare l’inidoneità della formulazione della censura;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che i ricorsi debbono perciò essere dichiarati inammissibili; spese compensate;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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