Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4384 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4384 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

f .P•

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25269-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

LISA Domenico
– intimato avverso la sentenza n. 2699/12/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE
STACCATA di SALERNO, depositata il 22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Data pubblicazione: 22/02/2018

RILEVATO
— che in controversia relativa ad impugnazione di avviso di
accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP emesso dall’Agenzia delle
entrate con riferimento all’anno di imposta 2006, la Commissione
tributaria regionale della Campania, decidendo sull’appello proposto

che lo stesso era stato emesso sulla scorta delle risultanze di un
processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data
20/05/2011 di cui il contribuente non aveva avuto conoscenza e che
non era stato allegato all’avviso di accertamento, in cui neppure erano
stati riportati «gli argomenti ed i dati dai quali l’organo di PG aveva
tratto le conclusioni»;
—che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per
cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l’intimato;
— che, regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta
avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis cod. proc. civ., il
Collegio con motivazione semplificata

OSSERVA
—che il motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle entrate deduce il
vizio di extrapetizione della sentenza impugnata, per avere la CFR, in
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., annullato l’avviso di
accertamento sulla base di un motivo di ricorso mai proposto dal
contribuente, è fondato e va accolto;
— che è fermo principio giurisprudenziale quello secondo cui «il
vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del
merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi
obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti
costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello
richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene
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dal contribuente Lisa Domenico, annullava l’atto impositivo sul rilievo

della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato). Ne consegue
che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i
limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori,
attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da
quello domandato» (Cass. n. 455 del 2011); con specifico riferimento al

forma della impugnazione dell’atto fiscale per vizi formali o sostanziali,
si è precisato che «l’indagine sul rapporto sostanziale non può che
essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di
diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve
specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la
conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità
dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non
può, “ex officio”, annullare il provvedimento impositivo per vizi
diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi
acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità
debbono ritenersi estranei al “thema controversum”, come definito
dalle scelte del ricorrente. L’oggetto del giudizio, come circoscritto dai
motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla
disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti,
consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo
caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre
parti o per ordine della commissione”» (Cass. n. 19337 del 2011; conf.
Cass. n. 28680 del 2005, n. 6620 del 2009 e, più recentemente, n.
15769 del 2017);
— che la CTR ha violato i suddetti principi avendo pronunciato su
una ragione di invalidità dell’atto impositivo, ovvero l’omessa notifica
o la conoscenza del contenuto del p.v.c. redatto dalla G.d.F., che la
parte contribuente non aveva proposto con il ricorso introduttivo, per
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giudizio tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella

come emergente dal contenuto dello stesso che la ricorrente ha
riprodotto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in
quest’ultimo;
— che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con
rinvio alla competente CTR per l’esame dei motivi rimasti assorbiti e

legittimità;

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese processuali, alla Commissione tributaria regionale della
Campania, in diversa composizione.

per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di

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