Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4384 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017), n. 4384
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2545/2016 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALBERTO MARELLI;
– ricorrente –
contro
N.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CIPRO 4,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PROVENZANI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO MARIA ROSSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2192/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 20/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
GRAZIOSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
osserva quanto segue:
P.F. impugna sentenza della Corte d’appello di Milano del 20 maggio 2015, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., che ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Milano n. 5211/2014, la quale aveva rigettato la sua domanda di risarcimento di danni da calunnia. La calunnia sarebbe consistita in una denuncia a carico del P. proposta da N.M.C. per molestie sessuali, denuncia da cui era derivato giudizio penale, sfociato poi nella assoluzione del P. perchè il fatto non costituisce reato.
Si difende con controricorso N.M.C..
L’impugnazione può essere trattata in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..
Il ricorso presenta tre motivi.
Il primo motivo, rubricato come vizio motivazionale, in realtà è direttamente fattuale – e dunque inammissibile – in ordine alla natura calunniatoria della condotta di controparte; fattuale è anche il secondo motivo – rubricato come vizio motivazionale e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. – riguardo alla prova del danno che il ricorrente avrebbe subito.
Il terzo motivo, pure rubricato vizio motivazionale e violazione dell’art. 96 c.p.c. e art. 2697 c.c., riguarda la condanna per responsabilità processuale aggravata che – lamenta – non sarebbe sorretta da motivazione: al contrario, la motivazione sussiste (pagine 7-8 della motivazione della sentenza).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la presente motivazione semplificata, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione alla controricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
PQM
Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 8200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Si dà atto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017