Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4384 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17634/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Chisimaio, 29,

presso lo studio dell’avvocato Marilena Cardone, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 7495/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 26/11/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda di protezione, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della c.d. protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, proposta da S.S., cittadino (OMISSIS);

– a sostegno della domanda egli ha allegato di essere fuggito dal Senegal a causa della sua omosessualità; aveva allegato che una volta divorziato dalla moglie, con la quale aveva avuto una figlia, aveva intrattenuto una relazione con un uomo e che la sua famiglia, venuta a conoscenza di ciò, lo aveva ripetutamente minacciato, spingendolo ad allontanarsi dal Senegal ove la condizione degli omosessuali non era ancora pienamente accettata;

– l’adito Tribunale di Roma, avanti al quale era stata impugnato il diniego della Commissione territoriale, aveva respinto la domanda e la decisione era stata appellata dal ricorrente avanti la Corte d’appello di Roma che aveva confermato l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle forme di protezione richieste;

– la cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta dal cittadino straniero con ricorso affidato a tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 4 ed art. 7, per non avere la corte territoriale adeguatamente valutato, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, l’allegata persecuzione derivante dalla omosessualità, considerata in Senegal ancora come reato e punita con la reclusione;

– il motivo è infondato in quanto la corte territoriale ha dato atto che in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale il ricorrente aveva dichiarato la sua condizione di omosessuale, ma ha al contempo rilevato come lo stesso non avesse male sostenuto di essere vittima di persecuzioni o di maltrattamenti e, ancora, che nell’atto di impugnazione della decisione del tribunale egli non aveva contestato il percorso logico ed argomentativo che aveva portato il tribunale a non ritenere credibile il racconto della sua omosessualità;

– la corte territoriale ha dunque motivatamente escluso la ravvisabilità nei suoi confronti di una persecuzione rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2 lett. e) e art. 8, ed infondata appare la censura fondata sul richiamo alle persecuzioni e minacce già patite, quali indizio della fondatezza del timore di subire (nuove) persecuzioni, ai sensi al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la corte territoriale attivato il dovere di cooperazione istruttoria in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al paese di origine del ricorrente, anche in riferimento alla domanda di protezione umanitaria;

– il ricorrente censura, in particolare, la statuizione secondo la quale il Senegal gode di una situazione di relativa stabilità che troverebbe riscontro anche nei rapporti delle organizzazioni umanitarie, mentre, al contrario, la corte ha trascurato di esaminare la situazione di pericolo e di mancanza di tutela cui sono esposte in Senegal le persone di orientamento omosessuale;

– la censura è inammissibile atteso che non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia ed in particolare con la motivazione secondo la quale il ricorrente non aveva censurato la valutazione di non credibilità della riferita condizione di omosessualità, con la conseguenza che appare ora sfornita di interesse la censura sollevata con il ricorso in cassazione ove censura la mancata attivazione del dovere di cooperazione ufficiosa al fine di verificare la situazione di pericolo e persecuzione cui sono esposte le persone di orientamento omosessuale nel suo paese di origine;

– con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la corte territoriale negato la sussistenza di una condizione di vulnerabilità in capo al ricorrente, trascurando la valutazione della sua vita privata e familiare;

– la censura è inammissibile per le medesime considerazioni enunciate riguardo al secondo motivo, nel senso della mancata allegazione da parte del ricorrente di una specifica condizione omosessuale apprezzabile ai fini del riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA