Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4383 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. CADEO

Fausto del foro di Brescia come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PENTAIR PUMPS S.p.A., già STA RITE S.p.A., in persona del

Consigliere Delegato Dott. B.G., giusta i poteri

conferitigli, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare

n. 14, presso lo studio dell’Avv. PAFUNDI Gabriele, che la

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Carlo

Brotini del foro di Pisa, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

IN TIME S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato R.

R., giusta i poteri a lui conferiti, elettivamente domiciliata

in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’Avv.

Gabriele Pafundi, che la rappresenta e difende, unitamente e

disgiuntamele, con l’Avv. Emanuele Corli del foro di Brescia, per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 251/05 della Corte di Appello di

Brescia del 16.06.2005/10.08.2005 nella causa iscritta al n. 407 del

R.G. anno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12.01.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Stefano Santarelli, per delega Avv. Gabriele Pafundi,

per le controricorrenti Pentair Pumps e In Time;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 25.03.2003, L.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia la IN TIME S.p.A., società tornitrice di lavoro temporaneo, e la STA-RITE S.p.A., società utilizzatrice, per sentir accertare il suo diritto all’assunzione e per sentir disporre l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell’obbligo del datore di lavoro di assumerlo, con conseguente condanna, a titolo di risarcimento del danno, della somma pari alle retribuzioni maturate alla data dell’interruzione del rapporto a quella dell’effettivo ripristino, secondo il CCNL del settore, oltre accessori.

Il ricorrente premetteva:

– di avere lavorato come operaio di 3^ livello del CCNL, addetto alle presse nello stabilimento di (OMISSIS) della S.p.A. STA-RITE dall’11.02.2002 a 12.10.2002;

– di essere stato avviato al lavoro dalla soc. IN TIME sotto le false generalità di D.S., essendo egli privo di permesso di soggiorno;

– che del fatto erano informati M.F. e O. S., impiegati della soc. IN Time, nonchè Mauro Fracassi, direttore dello stabilimento della Soc. STA-RITE;

– che con lettera del 9.12.2002 la STA-RITE si impegnava, dietro sua richiesta, a sottoscrivere con esso D. un contratto di dodici mesi, purchè fosse avvenuta la regolarizzazione della sua posizione;

– che la IN TIME, attestato di essere in possesso dell’anzidetto impegno dell’impresa utilizzatrice, garantiva che il contratto sarebbe stato sottoscritto, una volta che il lavoratore fosse entrato in possesso del regolare permesso di soggiorno in Italia intestato a L.D.;

– che, presentata la documentazione per la regolarizzazione, esso D. non era stato riassunto dalla STA-RITE. Si costituivano entrambe le società convenute contestando la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto. All’esito l’adito Tribunale di Brescia con sentenza n. 292 del 2004 rilevata la nullità del contratto di lavoro, indipendentemente dall’eventuale accordo fraudolento tra le parti, respingeva la domanda del D., in quanto le dichiarazioni di disponibilità all’assunzione erano subordinate alla regolarizzazione della sua posizione, che non era avvenuta e non avrebbe potuto avvenire, recando la delega alla regolarizzazione e il relativo modulo firme apocrife.

Tale decisione, a seguito di appello del D., è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 251 del 2005.

La Corte territoriale ha ritenuto non necessario ammettere le prove in ordine all’eventuale esistenza di un accordo in frode alla legge per far lavorare il D., allora clandestino e con false generalità, trattandosi di contratto nullo costituente solo un antecedente di fatto della vicenda.

La stessa Corte ha rilevato, in punto di merito, che, in relazione alle anzidette firme apocrife, il lavoratore non avrebbe avuto diritto ad essere regolarizzato in Italia, con la conseguenza che la soc. IN TIME, alla quale il D. aveva offerto la propria prestazione lavorativa, legittimamente avrebbe potuto rifiutarsi di sottoscrivere il contratto di assunzione.

La Corte ha aggiunto che il D. non avrebbe potuto pretendere nulla dalla PENTAIR PUMPS, succeduta alla STA-RITE non avendo quest’ultima sottoscritto alcun impegno azionabile ex art. 2932 cod. civ., ma soltanto una dichiarazione – indirizzata alla IN TIME – di impegno a sottoscrivere un contratto interinale di dodici mesi, impegno subordinato all’acquisizione da parte del D. del permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro.

Il D. sulla base di un solo articolato motivo.

Le società intimate resistono con distinti controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso il D. denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 195 del 2002, art. 1 (convertito nella L. n. 222 del 2002), in relazione all’art. 2932 cod. civ., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare il ricorrente sostiene che il giudice di appello non ha preso in considerazione la richiamata normativa in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, che affida alla mera discrezionalità del datore di lavoro la possibilità di procedere alla regolarizzazione del lavoratore irregolare.

Ciò posto, rileva che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l’ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione del capitolo di prova per testimoni n. 4 del ricorso di primo grado, volto a dimostrare che le società convenute, per superare le difficoltà connesse alla mancanza di permesso di soggiorno da parte del lavoratore, avevano pensato di utilizzare la normativa anzidetta negando il diritto del ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro.

Le esposte censure sono prive di pregio e vanno disattese.

Il ricorrente ha sollevato in sede di legittimità la questione di diritto relativa alla violazione della normativa in materia di regolarizzazione di lavoro irregolare degli extracomunitari, che non ha formato oggetto della pronuncia dei giudici di merito, i quali hanno rigettato la domanda del D. all’assunzione, stante la falsità dei documenti presentati dal lavoratore ai fini della regolarizzazione.

Nella delineata situazione, hanno aggiunto i giudici di merito, il lavoratore nulla poteva pretendere dalle società convenute, e in primo luogo dalla Pentair Pumps (già STA RITE), non essendo intervenuto alcun impegno azionabile ex art. 2932 cod. civ.. Tale profilo non risulta espressamente contestato da ricorrente D..

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per ciascuno dei controricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 31,00, per PENAIR PUMP S.P.A. e Euro 24,00 per IN TIME S.P.A., oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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