Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4383 del 22/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4383 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 24407-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
NORANTE ANTONIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 310/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il
23/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/12/2017 dal Consiglière Dott. MAURO
MOCCI.
tX
r-P
Data pubblicazione: 22/02/2018
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
dell’Abruzzo che aveva rigettato il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Teramo.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Antonio Norante
contro un avviso di accertamento IVA, per l’anno 2009;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia nullità della sentenza per
violazione e falsa applicazione degli artt. 36 comma 2° D. Lgs.
n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR, dopo aver condiviso nella
propria motivazione il ragionamento seguito dall’Ufficio con
riguardo all’IVA, avrebbe poi inspiegabilmente respinto il
gravame;
che, con la seconda doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.,
si invoca la nullità della sentenza per violazione e falsa
applicazione degli artt. 36 comma 2° D.Lgs n. 546/1992, 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., avendo la sentenza impugnata
trascurato di fornire una congrua risposta sulla questione
dell’autonomia dell’atto di contestazione rispetto all’avviso di
accertamento;
che, mediante la terza censur3, l’Agenzia assume violàzione e
falsa applicazione degli artt. 23 comma 29° D.L. n. 98/2011, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché, nella specie, la sanzione
avrebbe avuto natura formale, sicché sarebbe stato possibile
Ric. 2016 n. 24407 sez. MT – ud. 20-12-2017
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confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
utilizzare la procedura autonoma per l’irrogazione delle
sanzioni;
che l’intimato non ha resistito;
che il primo motivo è fondato;
che, infatti, sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo
incida sulla idoneità del provvedimento, considerato
complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali,
a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale
(Sez. 2, n. 12622 del 24/05/2010);
che, nella specie, la CTR, dopo aver affrontato l’interpretazione
della sentenza n. 228/2014 di questa Corte, afferma che “La
sanzione di cui all’art. 6 c. 8 D. Lgs. 471/97, in base al quale è
stato emesso l’atto contestato, per i suddetti motivi va
conservata poiché la cancellazione della rilevanza dei
prelevamenti dei conti correnti per i professionisti vale sotto il
profilo delle II.DD., ma non sotto quello dell’IVA, con la
conseguenza che i medesimi prelevamenti sono presunti in
evasione d’imposta. L’Ufficio, pertanto, è legittimato a
considerare i predetti prelevamenti, in assenza della
dimostrazione del contrario, acquisti irregolari e poiché l’art. 6
D.Lgs. 471/97 prevede uno specifico obbligo di
regolarizzazione anche in assenza del documento fiscale (art. 6
c. 8 lett. a) e in mancanza ad irrogare la sanzione
contestualmente all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 16
della richiamata legge delegata”;
che appare, pertanto, condivisa l’impostazione dell’Ufficio almeno con riguardo all’IVA – sicché il rigetto dell’appello non è
coerente con, le suddette premesse;
che il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti, giacché la
motivazione della CTR, come sopra richiamata, non affronta nel
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che dà luogo alla nullità della sentenza se ed in quanto esso
merito la questione dell’autonomia fra atto di contestazione ed
avviso di accertamento;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Abruzzo, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo
ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di