Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4383 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1589/2016 proposto da:

GENERALI ITALIA S.P.A., (nuova denominazione di INA ASSITALIA), C.F.

(OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCRI ZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ERASMO AUGERI;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3748/2014 del GIUDICE DI PACE di

SANT’ANASTAS1A, depositata il 20/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

osserva quanto segue;

Generali Italia S.p.A. propone ricorso ex art. 111 Cost., avverso ordinanza pronunciata ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dal Tribunale di Nola in data 24 novembre 2015 – che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’attuale ricorrente avverso sentenza n. 3748/2014 del giudice di pace di Nola, la quale aveva accolto la domanda di F.M. di risarcimento dei danni da sinistro stradale proposta nei confronti dell’attuale ricorrente -, nonchè ricorso ordinario avverso la suddetta sentenza del giudice di pace di Nola. L’intimato F.M. non si è costituito.

L’impugnazione può essere trattata in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..

Nella sua prima parte, attinente al ricorso straordinario avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, viene addotto un unico motivo che lamenta sia la violazione del contraddittorio per non avere il Tribunale previamente invitato le parti a discutere sulla questione dell’inammissibilità dell’appello, sia l’omessa pronuncia in ordine a due dei cinque motivi proposti in appello. Si tratta di censure proponibili avverso l’ordinanza di inammissibilità (S.U. 2 febbraio 2016 n. 1914): ed effettivamente emerge, in primo luogo, che nel verbale dell’udienza conclusa con la riserva del Tribunale sfociata nell’ordinanza di inammissibilità non risulta che il Tribunale abbia invitato le parti a discuterne, bensì soltanto che il provvedimento conclusivo dell’udienza è che il Tribunale “si riserva anche sul filtro ex art. 348 bis c.p.c.”; e in secondo luogo, che l’ordinanza omette di pronunciare sul terzo e sul quarto motivo d’appello. La manifesta fondatezza, quindi, del ricorso straordinario assorbe ogni questione del ricorso ordinario congiuntamente ad esso proposto.

In conclusione il ricorso, inteso congiuntamente, deve essere accolto per quanto concerne il primo motivo – cioè quello proposto ex articolo 111 Cost. -, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il resto, cassa e rinvia al Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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