Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4383 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliera –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.G., nato in (OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso nel

presente giudizio, giusta procura alle liti in calce al ricorso,

dall’avv. Gianluca Aldo Corvelli, p.e.c. g.corvelli.pec.it, fax n.

0881/1880484;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 3308/2018 del Tribunale di Bari, emesso in data

6.4.2018 e depositato in data 10.4.2018, R.G. n. 15820/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. Dott. Sergio

Gorjan.

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.G. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bari avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè venne avvicinato sul posto di lavoro da un gruppo di ragazzi di fede mussulmana, i quali ebbero ad invitarlo alla conversione, essendo egli cristiano cattolico, ed il giorno dopo il suo rifiuto ad aderire alla religione musulmana il villaggio dove risiedeva con la famiglia d’origine venne attaccato da un gruppo terroristico di matrice islamica, che uccise sua madre ed i suoi fratelli, sicchè egli si dovette rifugiare in altro villaggio, che pure venne attaccato dai terroristi.

Il Collegio barese ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile, sia per scarsa coerenza, intrinseca che estrinseca, il racconto fatto dal richiedente asilo e non sussistente ragione, prescritta dalla normativa in materia, per godere della protezione internazionale.

Il Tribunale inoltre aveva reputato anche non concorrenti le condizioni, nelle quali è possibile riconoscere la protezione umanitaria, poichè all’uopo non era stato fornito elemento probatorio alcuno delle condizioni della asserita sua situazione di vulnerabilità.

Il sig. K.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale pugliese articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni evocato è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da K.G. è privo di pregio e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 4 e 14, poichè il Collegio pugliese non ha fatto, per giungere alla statuizione di rigetto, buon governo delle norme di legge in tema di valutazione probatoria nella speciale materia della protezione internazionale.

Il ricorrente lamenta che il Collegio barese si sia limitato a rilevare la scarsa credibilità del suo racconto, senza considerare che in altre occasioni lo stesso ufficio aveva accolto la domanda di cittadini nigeriani, e senza attivare il suo potere d’assunzione ex officio di opportune informazioni a conferma di quanto narrato e per apprezzare appieno le attuali condizioni socio-politiche della Nigeria anche in relazione alla zona in cui viveva.

La censura s’appalesa priva di fondamento posto che il Collegio pugliese ha puntualmente esaminato le questioni, ancor oggi riproposte dal ricorrente, e motivatamente concluso – sulla scorta di precisa analisi del racconto reso dal richiedente asilo che ha portato ad indicare i punti di lacunosità ed inverosimiglianza – per la non credibilità del narrato e quindi delle ragioni fondanti la richiesta di protezione.

Inoltre il Collegio barese, sulla scorta di rapporti specificamente indicati, redatti da Enti internazionali e organismi non governativi di standing internazionale, ha esaminato la situazione socio-politica della zona del Delta della Nigeria – zona di provenienza del sig. K. – per escludere la concorrenza di una situazione di violenza diffusa e di particolare gravità cui fa riferimento, sulla base del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la giurisprudenza di legittimità a sua volta condizionata da quella Eurounitaria, una situazione cioè che sia produttiva di gravi rischi per l’incolumità di chiunque risieda in loco – e ciò il Tribunale barese lo ha affermato anche se in detta zona operano bande criminali dedite alla commissione di reati comuni.

A fronte di detta specifica motivazione, relativa a tutti i requisiti richiesti dalla legge per godere della protezione internazionale, il ricorrente si limita a contrapporre una propria apodittica opinione contraria, evocando decisioni giudiziali relative ad altri cittadini nigeriani, fattore questo irrilevante stante la peculiarità di ogni situazione personale. Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 32, comma 3 ed art. 19, comma 1 T.U. Immigrazione posto che il Collegio pugliese non ha considerato le informazioni circa la scarsa affidabilità del servizio sanitario nigeriano, anche per essere situato in un territorio percorso da epidemie di particolare gravità, nonchè circa la turbolenza socio-politica in atto ed il grado di suo inserimento in Italia per la frequenza di corsi di lingua, elemento valorizzato da numerosi precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità.

L’argomento critico svolto in effetti si compendia nella proposizione di una tesi giuridica alternativa di natura astratta senza un effettivo confronto con le ragioni di rigetto esposte dal Tribunale sul punto.

Difatti il Collegio barese ebbe a porre in rilievo come il ricorrente, in ordine alla richiesta di protezione umanitaria non aveva introdotto in atti alcun elemento fattuale lumeggiante il ricorrere di una situazione di vulnerabilità particolare. Requisito cui è collegato giuridicamente l’istituto invocato, posto che in relazione agli altri istituti erano già state esaminate ed escluse situazioni persecutorie individuali ovvero violenza diffusa nella zona della Nigeria di sua residenza.

A fronte di detta motivazione puntuale, il sig. K.G. deduce critiche astratte senza neanche indicare i dati fattuali individuali non considerati dal Collegio barese per giungere alla statuizione di assenza di prova a sostegno della chiesta protezione umanitaria.

Al rigetto dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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