Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4383 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16957/2019 proposto da:

Q.Z., elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Riboty, 23,

presso lo studio dell’avvocato Valeria Gerace, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), domiciliato ope legis in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2046/2019 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 27/03/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il processo trae origine dalla domanda di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della c.d. protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, proposta da Q.Z., cittadina (OMISSIS);

– a sostegno della domanda ella ha allegato di essere fuggita dalla Cina a causa della sua professione religiosa, quale appartenente alla Chiesa Cristiano-evangelica, che le aveva provocato un’aggressione fisica da parte delle forze di polizia, con rottura di due denti, nella casa della madre anch’ella di religione cristiano evangelica, a differenza degli altri componenti della famiglia e in particolare del marito poliziotto, dal quale aveva divorziato;

– l’adito Tribunale di Roma, avanti al quale la richiedente asilo ha impugnato il diniego emesso dalla Commissione territoriale, ha respinto la domanda argomentando che le dichiarazioni non risultavano attendibili perchè prive di adeguato riscontro probatorio e in parte contraddittorie;

– la decisione è stata appellata dalla ricorrente avanti la corte d’appello capitolina che ha respinto il gravame;

-la corte territoriale ha ribadito il giudizio di inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni ed ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sottolineando la rilevanza dell'”accordo provvisorio” intervenuto nel 2018 fra lo Stato del Vaticano ed il governo cinese a favore della riammissione di alcuni vescovi, accordo che deporrebbe nel senso di costituire un’apertura nei confronti della fede cattolica da parte del governo cinese e di escludere il rischio di persecuzione religiosa;

– la cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta dalla cittadina cinese con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere escluso il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme richieste, ritenendo decisiva la valutazione dell’inattendibilità della ricorrente senza alcuna indagine sul contesto dalla quale ella proviene;

– inoltre, si censura il riferimento fatto per negare la protezione sussidiaria all’accordo provvisorio intervenuto nel settembre 2018 fra lo Stato del Vaticano ed il governo cinese, in quanto riferito esclusivamente al culto della religione cattolica mentre la ricorrente ha dichiarato di professare la religione cristiano-evangelica;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva Europea 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’onere probatorio, per non avere la corte territoriale attivato il dovere di cooperazione acquisendo le fonti informative necessarie a verificare le condizioni di vita nel paese di origine della ricorrente ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti per il riconoscimento della richiesta protezione;

– la ricorrente denuncia, in particolare, la statuizione relativa alla non veridicità del certificato di iscrizione all’Esercito della salvezza rilasciato dalla sede di (OMISSIS) ed attestante la sua appartenenza alla Chiesa cristiano-evangelica nonostante la richiesta di integrare la documentazione con il certificato rilasciato dalla sede di (OMISSIS), città nella quale dopo un primo periodo di residenza (OMISSIS), la ricorrente si era trasferita e svolgeva la sua attività lavorativa;

– con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame della storia della ricorrente in relazione alla violazione dei diritti umani in Cina;

– la ricorrente censura, in particolare, la statuizione della corte di non credibilità per avere riferito di festeggiare il ringraziamento e di prendere la comunione;

– i motivi possano essere esaminati congiuntamente perchè attengono all’apprezzamento svolto circa le ragioni poste a fondamento della domanda che la corte territoriale ha motivatamente ritenuto non credibili e vanno respinti tutti perchè inammissibili;

– con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla richiedente asilo avanti alla Commissione e poi avanti al tribunale, al fine di raccogliere eventuali ulteriori elementi rispetto a quelli già resi, la corte ha evidenziato come la narrazione dell’aggressione fisica subita da parte della polizia sia risultata priva di riscontro così come, al di là della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese sul credo religioso professato, contraddittoria sia risultata la prova della sua frequentazione della Chiesa locale con sede a (OMISSIS), documentata cioè da una dichiarazione (di non comprovata provenienza) che riferisce tale circostanza al mese di (OMISSIS), epoca in cui la richiedente asilo ha assunto di avere lavorato come baby sitter a (OMISSIS) e ha confermato con la produzione di certificati medici rilasciati dall’Ospedale (OMISSIS);

– ancora, la corte ha legittimamente escluso, così confermando il percorso argomentativo, l’attendibilità dell’allegato timore di persecuzione dal momento che ella, sposata e poi divorziata con un poliziotto, era riuscita ad allontanarsi dal suo Paese utilizzando il passaporto e superando i controlli alla frontiera benchè asseritamente “schedata” per la sua fede religiosa;

– ebbene, si tratta di considerazioni che esaminano la vicenda della Q.Z. alla luce dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e che, in difetto della disponibilità a circostanziare ulteriormente le lacune e contraddizioni rilevate, giustificano la ritenuta inverosimiglianza, implausibilità ed inattendibilità della vicenda personale riferita dalla ricorrente;

– ciò posto e poichè la valutazione in ordine alla credibilità del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. 3340/2019), osserva il Collegio come il ricorso per cassazione, ammissibile solo nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è del tutto privo di pregio attesa la articolata e coerente motivazione che sorregge la decisione assunta dalla corte territoriale;

– con riferimento alle fattispecie di protezione sussidiaria, ed in assenza di allegazione della ricorrente di essere esposta al rischio di subire condanne o forme di tortura a causa della sua professione religiosa, rileva il Collegio come il richiamo, oltre a quello delle fonti tratte dal sito del Ministero degli esteri, all’accordo provvisorio concluso nel settembre 2018 fra la Santa sede ed il governo cinese – pur rilevante a dimostrare l’avvenuto approfondimento dello stato attuale della libertà religiosa in Cina – non appare l’elemento decisivo sul quale poggia la decisione di diniego; pertanto, anche da questo punto di vista la censura è inammissibile perchè non attinge la motivazione di non credibilità della religione asseritamente professata così come quella della non ravvisabilità di un’effettiva esposizione a rischio per motivi religiosi;

– per le considerazioni sin qui svolte il ricorso va dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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