Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4382 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 23/02/2011), n.4382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 172-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA QUALE INCORPORANTE DELLA CASSE

TOSCANE, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102

presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RUSSO PASQUALE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA MARIA LETIZIA, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato FRANSONI GUGLIELMO per delega Avv.

RUSSO PASQUALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa di Risparmio s.p.a. quale incorporante della Casse Toscane s.p.a. ricorreva avverso avviso di accertamento con il quale si contestava, per l’anno 1994, l’omesso versamento delle ritenute d’acconto sui dividendi corrisposti ad enti e fondazioni bancarie.

Il giudice adito accoglieva il ricorso rilevando che l’operato della società ricorrente era stato conseguente all’autorizzazione ricevuta negli esposti sensi, da parte dell’ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Firenze, come da nota prot. N. 93/25487 del 27.12.1993.

Avverso detta decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, ma la C.T.R. della Toscana con sentenza n. 42 depositata il 23.11.2004 e non notificata rigettava il gravame.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponevano ricorso, notificato il 14/15.12.2005, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate, articolando cinque motivi all’accoglimento dei quali si opponeva la società contribuente con controricorso tempestivamente notificato il 12.1.2006, successivamente sostenuto anche con il deposito di due memorie aggiunte, la seconda delle quali rivolta a informare la Suprema Corte dell’avvenuta disapplicazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, come da comunicazione in data 7 dicembre 2010, delle sanzioni originariamente irrogate per il tramite dell’avviso di accertamento oggetto del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Ministero, posto che il Ministero stesso risulta privo della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado in quanto estraneo al giudizio di appello, introdotto successivamente al primo gennaio 2001. Al riguardo, è appena il caso di osservare che la data indicata coincide con quella in cui è divenuta operativa l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia (Sez. Un. Sent. n. 3118/06). A tal riguardo giova aggiungere, con riferimento ai procedimenti introdotti precedentemente alla detta data, come nel caso di specie, che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, pronunciata la sentenza di primo grado nei confronti del dante causa, il giudizio di appello da quest’ultimo consapevolmente disertato e celebrato senza che alcuna delle parti reclamasse l’integrazione del contraddittorio, con successiva sentenza nei confronti del solo successore – così come è avvenuto nella vicenda processuale in esame – consente di ritenere integrati i presupposti per l’estromissione dell’alienante pur in assenza di un provvedimento formale (cfr. Cass. sent. N. 10955/07).

Alla luce di tali considerazioni, risulta pertanto evidente come nella vicenda processuale in esame il Ministero, il quale non aveva partecipato al procedimento di appello, introdotto con atto depositato nel 2002, non era legittimato a ricorrere in cassazione avverso la sentenza impugnata, onde la declaratoria di inammissibilità del ricorso dal medesimo soggetto proposto.

Sussistono giusti motivi per compensare fra Ministero e intimata le spese di questo giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo successivamente al momento di introduzione della presente lite.

2 – Passando quindi all’esame del ricorso dell’Agenzia, con il primo motivo questa deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento a quanto dal giudice di merito ritenuto in ordine alla competenza dell’Ispettorato Compartimentale delle II.DD. a riconoscere il diritto esercitato dalla contribuente.

La censura è fondata. In proposito questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare di recente che: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il controllo sul possesso, da parte di una fondazione bancaria, dei requisiti per poter godere dell’esonero dalla ritenuta sui dividendi, prevista dalla L. n. 1745 del 1962, art. 10-bis non compete all’Ispettorato Compartimentale, cui la norma citata riconosce soltanto il compito di trasmettere alle società emittenti, entro il 20 dicembre, l’elenco degli enti che hanno presentato la distinta con l’indicazione del numero delle azioni in essa comprese, ma, in base ai principi generali in materia di accertamento delle obbligazioni tributarie, all’Ufficio delle Imposte Dirette” (v. Cass. Sent. 30.12.2009, n. 28028). Da tale condiviso orientamento non vi è motivo alcuno per discostarsi nel caso di specie, onde la conclusione già innanzi anticipata.

3 – Con il secondo motivo articolato dall’Agenzia sempre per violazione dell’art. 10 bis citato, oltre che per vizio di motivazione sulla stessa questione, deduce la ricorrente che il giudice di merito con la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che gli enti conferenti de quibus (le cd. fondazioni bancarie) non avrebbero scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica, ma perseguirebbero piuttosto scopi ulteriori rispetto a quelli menzionati, la qual cosa sarebbe sufficiente per escludere la spettanza del beneficio invocata.

Con il terzo motivo denuncia ancora la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 e il difetto di motivazione della sentenza sulla stessa questione, lamentando, quale ulteriore ragione di esclusione del beneficio richiesto, che “gli enti conferenti hanno mantenuto un intimo collegamento genetico e funzionale con le Casse di Risparmio da cui sono derivati, continuando a gestire (sia pure indirettamente attraverso la gestione delle partecipazioni nelle società conferitane) l’attività creditizia …”.

Con la quarta doglianza fondata sulla violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e sul connesso vizio di motivazione, – lamenta ancora l’Agenzia che la C.T.R. avrebbe trascurato di considerare che la riduzione di imposta, prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, costituisce una agevolazione di carattere soggettivo, applicabile agli enti tassativamente indicati in tale norma, tra i quali non sono affatto indicati gli enti conferenti derivati dallo scorporo delle aziende bancarie.

Con il quinto e ultimo motivo denuncia infine la ricorrente i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.P.R. n. 601 del 1973 cit., art. 6 nonchè di omessa motivazione al riguardo, con riferimento a quanto da essa dedotto in ordine alla partecipazione al capitale sociale della s.p.a. Casse Toscane (a sua volta titolare del pacchetto di maggioranza della Cassa di Risparmio Firenze s.p.a.) che l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze aveva nella misura del 67, 69%, così da continuare ad esercitare un controllo di fatto sulla conferitaria Cassa di Risparmio s.p.a..

I motivi innanzi così riassunti possono essere trattati congiuntamente, proponendo profili di censura sostanzialmente connessi, fondati sul comune presupposto dell’inapplicabilità – ai ed. enti conferenti derivati dallo scorporo delle originarie Casse di Risparmio – della disciplina normativa invece applicabile agli enti fiscalmente agevolati.

Tanto premesso, le ragioni di doglianza sono fondate. Al riguardo osserva questa Suprema Corte che le questioni poste con i motivi articolati nel presente giudizio risultano già affrontate e risolte in termini favorevoli per l’Amministrazione Finanziaria nel separato giudizio relativamente alle ritenute di acconto non versate sui dividendi spettanti all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, promosso da detto Ente e dalla Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., con la sentenza n. 28028 del 30.12.2009, richiamata già con riferimento al primo motivo di ricorso.

Ciò in conformità a quanto dalle Sezioni Unite affermato con sentenza 22.1.2009, n. 1576, precisandosi in proposito che: “Gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 “bis” (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “ex” art. 87, comma 1, lett. c) (T.U.I.R.), non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro,la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni”.

Poichè nel caso in esame è pacifico che tale dimostrazione non è stata fornita dalla parte interessata, e a maggior ragione non è stata posta a base della decisione, fondata su affermazioni tutte argomentatamente smentite dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, ne consegue la palese erroneità, e quindi la cassazione, della sentenza impugnata.

Tanto considerato, premesso che sulla base delle precisazioni appena fornite la decisione della controversia nel merito non richiede ulteriori accertamenti, a ciò può provvedere direttamente questa Suprema Corte ex art. 384 c.p.c. dichiarando cessata la materia del contendere in ordine alle sanzioni già annullate in autotutela dall’Ufficio e rigettando per il resto il ricorso introduttivo della società, per non aver essa dedotto nè provato di avere gli specifici requisiti richiesti dalla legge per godere dell’agevolazione invocata.

La complessità delle questioni affrontate, solo di recente risolte dalle Sezioni Unite di questa Corte, giustificano la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio tra Agenzia e parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle sanzioni, e rigetta il ricorso introduttivo della società. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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