Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4382 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e L’AGENZIA DELLE ENTRATE, in

persona rispettivamente del Ministro e del Direttore pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA

41, presso lo studio dell’avvocato CAIAFFA FABIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato UGOLINI ALESSIO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/04/2005 r.g.n. 109/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato TORTORA ROBERTA;

udito l’Avvocato UGOLINI ALESSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 3 aprile 2003 il Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda avanzata da Mario C. contro il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle entrate – direzione Regionale per la Toscana, condannava il datore di lavoro a corrispondere le differenze retributive ira l’ottava e la nona qualifica dal 2 novembre 1993 al 29 dicembre 2000, oltre interessi e rivalutazione. Con la stessa sentenza – accertato che il C. era stato incaricato dell’effettivo svolgimento di mansioni superiori (consistite nella reggenza di Uffici rispetto ai quali la pianta organica prevedeva una posizione apicale di nona qualifica) – il Tribunale rigettava invece la domanda di superiore inquadramento.

2. Avverso la sentenza interponeva appello il datore di lavoro, reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione (ai sensi del D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17) quantomeno avuto riguardo alle mansioni svolte in datata antecedente all’1.7.1998; nel merito invocava il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, per sostenere come anche il diritto alle differenze retributive fosse affidato all’intervento regolativo della contrattazione collettiva.

Chiedeva, infine, che la sentenza fosse comunque riformata nella parte in cui aveva disposto il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e svolgeva domanda per la restituzione di quanto (eventualmente) corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il C. resisteva in giudizio con una memoria chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con sentenza dell’1-84.2005 la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 2 aprile 2003 del Tribunale di Arezzo, condannava il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere al C. le differenze fra la retribuzione prevista, per l’ottava qualifica e quella prevista, per la nona con decorrenza 1.7.1998 fino al 20.12.2000. Dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate fino al 30 giugno 1998.

Condannava l’appellante a pagare su dette somme i soli interessi e dichiarava inammissibile la domanda restitutoria avanzata dall’appellante. Compensava le spese del grado.

3. Avvero questa pronuncia propongono ricorso per Cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 57 (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52) e L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 208, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Richiama la Legge Finanziaria del 1995, comma 208, art. 3 (L. 28 dicembre 1995, n. 549) che ha previsto che: “per l’Amministrazione finanziaria, dalla data di approvazione della prima graduatoria del corso di cui al comma 207, decorre il termine di sessanta giorni per l’applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 57 e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 57, comma 6”. La norma speciale, dunque, derogando alla disciplina generale, differisce il termine iniziale, a partire dal quale dovevano essere retribuite le mansioni superiori, all’approvazione della prima graduatoria delle procedure di riqualificazione.

2. Il ricorso è infondato.

Questa Corte (Cass., sez. un., 11 dicembre 2007, n. 25837) ha già affermato che in materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nel testo, sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, ora riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 – l’impiegato cui siano state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni. Cfr. anche in precedenza Cass., sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20692, secondo cui la disciplina della materia dello svolgimento delle mansioni superiori nell’ambito della cd. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, quale risultante dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, e, quanto al D.Lgs. n. 387 del 1998, comma 6, art. 15, ed ora riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, ha riconfermato il principio secondo cui l’esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore.

In particolare quest’ultima pronuncia ha osservato che il novellato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, prevedeva che “le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi con la decorrenza da questi stabilita (…).

Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.” Tuttavia il citato D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, ha eliminato la parte della disposizione relativa alla (transitoria) esclusione del diritto a differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e questa Corte (Cass. 8 gennaio 2004 n. 91) ha precisato che a tale disposizione correttiva deve attribuirsi carattere interpretativo e retroattivo, considerata la sua incidenza su una norma transitoria e la sua ratio di eliminare una ragione di illegittimità costituzionale del precedente tenore della disposizione. Si è infatti ritenuto che il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6, ultimo periodo disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all’intero periodo transitorio; la portata retroattiva della disposizione risulta peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l’applicabilità anche nel pubblico impiego dell’art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di Cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate in Euro 22,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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