Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4382 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliera –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.M., nato in (OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso nel

presente giudizio, giusta procura alle liti in calce al ricorso,

dall’avv. Gianluca Aldo Corvelli, che chiede di ricevere le

comunicazioni relative al ricorso all’indirizzo p.e.c.

g.corvelli.pec.it e al fax 0881/1880484;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 3207/18 del Tribunale di Bari, emesso in data

6.4.2018 e depositato in data 9.4.2018, R.G. n. 19115/2017;

sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. Dott. Sergio

Gorjan.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

C.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione poichè non credibile il racconto delle ragioni fattuali poste alla base della sua istanza d’asilo e protezione. L’adito Tribunale di Bari adito ebbe a rigettare il ricorso poichè effettivamente non appariva credibile il racconto del richiedente asilo quando asseriva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese perchè ingiustamente accusato dalla famiglia di una sua amica di averla uccisa – posto che la Polizia, a seguito delle indagini, aveva appurato che la ragazza era morta di malattia – e per tale falsa accusa d’esser anche, unitamente a suo fratello, perseguitato da noto e spietato militare della zona in cui viveva.

Inoltre il Collegio pugliese ritenne che non concorrevano i requisiti di legge per la protezione internazionale e nemmeno per quella umanitaria.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio barese articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni – Commissione territoriale di Foggia è rimasto intimato, limitandosi a depositare nota d’intervento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da C.M. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato.

Con il primo motivo di ricorso l’impugnante deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 4 e 14, poichè il Tribunale non s’era avvalso della facoltà di ascoltare personalmente il richiedente in udienza ed ha ritenuto di revocare erroneamente l’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, nonostante lo stesso Tribunale di Bari avesse, in altre occasioni, riconosciuto la protezione a cittadini del Gambia e nemmeno s’era avvalso, se dubbi permanevano sulla sua credibilità, della facoltà, prevista dalla legge, di assumere informazioni ex officio circa i fatti narrati e le condizioni socio-politiche del suo Paese d’origine.

L’argomentazione critica svolta nella censura sopra richiamata appare confusa e priva di pregio posto che non si confronta in effetti con la motivazione, pur esposta dal Tribunale pugliese.

Difatti i Giudici di prime cure hanno puntualmente sottolineato come il richiedente non sia perseguitato per le ragioni previste dalla normativa in tema di protezione internazionale, bensì abbia in corso una diatriba con i parenti della ragazza, morta – come appurato dall’Autorità locale di Polizia – per ragioni naturali.

Inoltre il Tribunale con specifico richiamo a documenti redatti da Organizzazioni internazionali specificamente indicati ha concluso che in Gambia non si manifesta attualmente situazione di violenza diffusa, siccome richiesto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c.

A fronte di detta esaustiva motivazione, il ricorrente si limita ad evidenziare argomenti non attinenti con le disposizioni di legge richiamata a sostegno del motivo di ricorso, come la questione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e decisioni giudiziali di merito afferenti peculiari posizioni personali di altri richiedenti asilo. Od ancora la mancata attivazione della facoltà di assumere ex officio informazioni o la decisione di non avvalersi della facoltà di audizione personale del richiedente asilo, attività queste ritenute dal Collegio di primo grado inutili rispetto alle ragioni fattuali poste a fondamento della decisione adottata. Con la seconda doglianza il C. lamenta violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 32, comma 3, poichè il Tribunale ha disatteso anche la sua domanda di protezione umanitaria.

La censura s’appalesa essere una apodittica contestazione della statuizione adottata dai Giudici pugliesi, confondendo per giunta le ragioni della protezione umanitaria con quelle relative al divieto di espulsione senza nemmeno confrontarsi con l’argomento, fondante la decisione del Tribunale, centrato sulla natura esclusivamente personale della ragione di dissidio con i parenti della ragazza morta (Cass. sez. 1 n. 9043/19) e sull’accertato allontanamento del parente facente parte di una milizia armata del luogo.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il C. deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 ed art. 19, comma 1 e art. 20 T.U. Immigrazione nonchè vizio di motivazione ed omessa pronunzia poichè il Collegio barese non avrebbe adeguatamente esaminato la sua richiesta di protezione umanitaria in presenza di una situazione di suo inserimento avanzato nel tessuto sociale italiano e della sua situazione oggettiva e soggettiva di vulnerabilità.

Anche detta ragione di doglianza s’appalesa come una apodittica contrapposizione della propria affermazione rispetto alla motivazione espressa sul punto dai Giudici pugliesi.

Difatti il Collegio barese ha puntualmente valutato la documentazione depositata afferente l’attività lavorativa svolta – a tempo determinato e per un trimestre – e ha ritenuto al riguardo che patentemente non ricorre la lumeggiata motivazione generica ed apparente.

Inoltre, quanto alla asserita situazione di vulnerabilità, il Tribunale ha richiamato la già analizzata situazione sociopolitica del Gambia e la scarsa credibilità del racconto, reso dal richiedente asilo, per evidenziare come non concorrano, nè oggettivamente nè soggettivamente, le situazioni di vulnerabilità richieste dalla legge (Cass. sez. 1 n. 9304/19). Al riguardo di tale ultima questione esaminata dal Collegio barese, il ricorrente si limita a una apodittica attestazione affermando che dette situazioni di vulnerabilità ricorrono senza per altro indicarne, in concreto e specificamente, alcuna.

Al rigetto del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata rituale costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà

atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA