Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4381 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4381 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 13126-2011 proposto da:
INPS, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura centrale
dell’Istituto e rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO
TRIOLO, ANTONIETTA CORETTIt VINCENZO STUMPO,
ENAKIL)-EL? ‘Tés t2sW
per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente contro
LOFANO GIUSEPPANGELA;

– intimata avverso la sentenza n. 2218/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 20.5.2010, depositata il 26.5.2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Data pubblicazione: 24/02/2014

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
Fatto e diritto
Con la relazione redatta ai sensi dell’ art. 375 e 380 bis c.p.c. è riferito
quanto segue:

agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo
venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di
disoccupazione dell’anno 2005; la ricorrente – premesso che il
trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla
base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato,
ai sensi del d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti
dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva rigettata con sentenza che era riformata dalla
Corte d’appello di Bari, che accoglieva la domanda con l’inclusione
nella retribuzione utile per il calcolo della indennità di disoccupazione
della quota di trattamento di fine rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;
L’intimata non si è costituita;
Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli
artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in
relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l.
n. 318/96, conv. in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362,
2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la
sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce
denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per
Ric. 2011 n. 13126 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

“Con ricorso al Tribunale di Bari Giuseppangela Lofano, operaia

avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita;
Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da
ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre
conformi, con cui si è enunciato il seguente principio:

questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto
con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n.
146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va
ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce
denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui
all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996
n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione
dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo
escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata
dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
L’ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata
dal legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011,
convertito in legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del d.lgs. 16
aprile 1997 n. 146 e l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle
Ric. 2011 n. 13126 sez. ML – ud. 12-12-2013
-3-

“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di

prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.”
Poiché la Corte condivide le considerazioni esposte nella relazione, e le
fa proprie, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata.

essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c. con il
rigetto della domanda di inclusione della quota di t.f.r. nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola chiesta.
Quanto alle spese dell’intero processo, sussistono giusti motivi
ravvisabili nel recente consolidamento della giurisprudenza di questa
Corte, per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
PQM
La Corte

Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di inclusione della quota TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione per il settore agricoltura. Compensa le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

,

Non essendo necessari poi ulteriori accertamenti in fatto la causa può

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