Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4381 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO

CHIARA, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6876/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/05/2006 R.G.N. 9588/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 9 maggio 2006, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima città aveva in data 9 aprile 2002 dichiarato la nullità del ricorso introduttivo di C.E. nei confronti della propria datrice di lavoro Istituto poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., ha condannato l’Istituto a pagare al suo dipendente impiegato C. la somma complessiva – per capitale e accessori – di Euro 28.102,40, a titolo di computo sull’indennità di anzianità e sul t.f.r. dell’incidenza dei compensi per il lavoro straordinario svolto in maniera costante nel corso dell’intero rapporto di lavoro intercorso dal novembre 1947 al dicembre 1996 e di computo, nei limiti della prescrizione quinquennale, degli stessi compensi nella base di calcolo di 13^ e 14^ mensilità.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione l’Istituto, affidandolo a cinque motivi, illustrati poi con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste alle domande C.E. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, l’Istituto poligrafico dello Stato deduce la violazione degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., laddove la Corte territoriale aveva riformato la precedente pronuncia di nullità del ricorso introduttivo nonostante che l’originario ricorrente non avesse prodotto le buste paga cui aveva fatto riferimento la sentenza nè introdotto elementi di prova o allegazioni sufficienti a fondare la domanda.

Quesito:

“Dica la Corte se per violazione degli art. 414 c.p.c. e norme connesse, l’atto introduttivo del giudizio promosso da C. E. sia nullo e che pertanto la sentenza di secondo grado impugnata risulti viziata per errata e illegittima motivazione e statuizione in ordine alla rilevata nullità e vada pertanto cassata senza rinvio.”.

2 – Col secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione e la violazione della L. n. 297 del 1982, degli artt. 2120, 2934 e 2935 cod. civ., in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato.

In proposito, la società sostiene infatti che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sic et simpliciter che la prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto inizi a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, attribuendo pertanto a tale evento natura costitutiva del diritto.

Viceversa, a seguito della trasformazione dell’indennità di buonuscita in t.f.r., operata dalla L. n. 297 del 1982, occorrerebbe distinguere tra la fase di esigibilità (parzialmente del resto ormai stabilita anche in corso di rapporto, quanto alle possibili anticipazioni del t.f.r.) e quella di maturazione e concretizzazione quantitativa del diritto, cadente anno per anno, tanto è vero che la giurisprudenza di questa Corte riconosce la possibilità di una azione giudiziale di accertamento del livello dell’accantonamento annuale (cfr. Cass. 6046/00 e altre, tra cui S.U. n. 11945/90), diritto di azione che pertanto non potrebbe che essere esso stesso soggetto a prescrizione, con decorrenza dalla possibilità di esercitarlo con riguardo ad ogni singolo accantonamento annuale.

L’Istituto deduce altresì che in realtà la domanda del lavoratore non atterrebbe alla rivendicazione del diritto al t.f.r., che sarebbe incontestato e per il cui pagamento la prescrizione decorre dal termine del rapporto, ma unicamente alla computabilità di determinati compensi negli accantonamenti annuali del tfr. Poichè il relativo giudizio riguarda pertanto il singolo accantonamento annuale, anche la prescrizione relativa avrebbe una decorrenza collegata ad o-gnuno di tali anni.

Il motivo conclude con la formulazione, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., del seguente quesito di diritto:

“Accerti la Corte se, in costanza di rapporto di lavoro si prescriva, nel sistema normativo introdotto dalla L. n. 297 del 1982, non il diritto all’esigibilità del t.f.r. ma il diritto al computo nella base di calcolo del t.f.r. delle voci di calcolo che maturano anno per anno e che concorrono a comporre ogni rateo annuale”.

3 – Col terzo motivo, la ricorrente denuncia l’errata interpretazione dell’accordo aziendale del 1974 relativo ai dipendenti dell’Istituto, con la conseguente illegittima reiezione della domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione da esso svolta, anche in violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e in violazione dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla L. n. 297 del 1982.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’oggetto di tale accordo fosse lo scambio tra aumento della produttività e un miglioramento retribuivo consistente nell’erogazione di un compenso aggiuntivo. Per cui aveva interpretato la clausola secondo la quale tale assegno “è assorbibile in caso di vertenze comunque proposte dal personale dipendente che possano ricollegarvisi” come riferibile esclusivamente ad eventuali liti sui compensi della produttività e non sulla effettuazione di lavoro straordinario.

Una tale interpretazione sarebbe illegittima ed erronea, in quanto avrebbe ignorato il testo integrale dell’accordo del 1974, il quale avrebbe chiaramente distinto la disciplina e le finalità di due incrementi retributivi, assegnando a quello in parola (lett. a) la funzione di evitare in futuro un contenzioso in allora massiccio relativo alla inclusione del compenso dello straordinario nel calcolo del t.f.r., oltre ad altri obiettivi come l’abolizione dei tempi morti e l’aumento di produttività; mentre questi ultimi avrebbero avuto una contropartita economica in un altro incremento retributivo (lett. b).

Tutto ciò si desumerebbe dal contesto, oltre che dal tenore letterale dell’accordo e dalla disciplina differenziata dei due istituti, il primo non collegato con la produzione aziendale e non corrisposto ai graduati (che appunto non percepirebbero compenso per il lavoro straordinario, ma unicamente una maggiorazione percentuale della retribuzione normale), mentre il secondo è legato all’effettiva presenza e al raggiungimento di risultati ed obiettivi programmati.

L’interpretazione sostenuta dall’Istituto sarebbe altresì confermata dal fatto che l’accordo del 1974 era stato rinegoziato, con la sostanziale conferma del relativo contenuto, dopo la riforma della L. n. 297 del 1982, legge che la sentenza violerebbe, laddove mostrerebbe di ignorare il margine di autonomia da questa attribuito alla negoziazione tra le parti.

Segue la formulazione del seguente quesito di diritto:

“Accerti la Corte se, in applicazione dell’accordo aziendale del 1974, le somme eventualmente dovute ai sigg. B. … a titolo di ricalcalo di IDA e TFR in considerazione del lavoro straordinario prestato debbano in ogni caso essere considerate assorbite e/o compensate sino a concorrenza di quanto percepito dagli stessi per il cd. Punto A”.

4 – Col quarto motivo, viene denunciata l’omessa pronuncia sul motivo di appello formulato in via subordinata per la corretta applicazione del C.C.N.L. del 1992 con riferimento al calcolo del t.f.r., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e illogicità manifesta della decisione.

La sentenza della Corte d’appello di Roma viene censurata infatti nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla questione sollevata in via subordinata dalla società e relativa alla pretesa di escludere dall’incidenza sul t.f.r. i compensi per lavoro straordinario successivi all’ottobre 1992.

In tale mese era stato infatti stipulato il nuovo C.C.N.L. dei grafici, il quale per la prima volta nel fornire in via generale all’art. 21 la definizione del termine retribuzione, che poi sarebbe stato usato nell’art. 32 del contratto, relativo al t.f.r. (che prevede che questo si calcoli sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5), preciserebbe che agli effetti dell’interpretazione e applicazione del contratto del 1992 la nozione di retribuzione va intesa come ciò che viene complessivamente percepito dal lavoratore per la sua prestazione lavorativa “nell’orario normale”, così escludendo legittimamente per il futuro il computo dei compensi per l’orario straordinario.

Quesito:

“Accerti la Corte se, in forza del C.C.N.L. grafici del 1992 possa essere incluso nella base di calcolo di IDA e TFR solo il compenso per lavoro straordinario prestato in modo non occasionale e continuativo fino all’ottobre 1992”.

5 – Col quinto motivo di ricorso viene denunciata l’errata applicazione dell’art. 1322 c.c., in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie in ordine al ricalcalo dei cc.dd. istituti collaterali della 13^ e 14^.

La difesa della ricorrente sostiene in proposito che la Corte territoriale applicando la definizione di cui all’art. 21 del CCNL a tutti gli istituti contrattuali avrebbe errato omettendo di considerare che ognuno di questi avrebbe una disciplina specifica al riguardo della composizione dello stesso.

Così l’art. 37 del CCNL 1970 (e successivi con una articolo diverso) lega la 14^ per i quadri e impiegati a una mensilità di retribuzione, ma per gli operai al “salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese”.

L’art. 8 parte impiegati conforma la 13^ a “30/26 della retribuzione mensile”, mentre l’art. 7 parte operai a “20 ore di retribuzione”.

Quindi conclude nel senso che il contratto collettivo prevede per gli istituti indicati compensi determinati su base fissa e non variabile.

Quesito:

“Accerti la Corte se in tema di computabilità dello straordinario nella base di calcolo degli istituti diretti, non esistendo nel nostro Ordinamento un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, ai sensi dell’art. 37 Reg personale, dell’art. 8, parte terza operai CCNL 89 e 92 nonchè dell’art. 6, parte 3^ impiegati CCNL grafici, lo straordinario, elemento variabile per sua natura, non possa essere incluso nella base di calcolo degli indicati istituti collaterali.

6 – Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Premesso che l’interpretazione della domanda giudiziale è riservata ai giudici di merito ed è censurabile in questa sede unicamente per insufficienza o contraddittorietà della relativa motivazione, ne deriva la inconferenza dei richiami effettuati col motivo in esame a pretese violazioni della legge processuale, costituenti mere conseguenze di fatto dell’eventuale erronea interpretazione compiuta dalla Corte territoriale.

Erroneità comunque sostenuta dall’Istituto, nel corpo del ricorso e con un accenno nel quesito, contrapponendo alla articolata, esauriente e conseguente motivazione della sentenza impugnata una diversa propria interpretazione che pretende di sottoporre alla valutazione di questa Corte di legittimità, in una sorta di giudizio di terza istanza, come tale estraneo al nostro ordinamento processuale (cfr., ad es., sull’argomento, Cass. 18 aprile 2008 n. 10203 e 2 novembre 2007 n. 23484).

Il secondo motivo, attinente alla prescrizione del diritto all’accertamento della consistenza dei singoli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto, è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti da tempo chiarito che la scadenza delle annualità cui si riferiscono i singoli accantonamenti di t.f.r., come la ricezione delle comunicazioni annuali relative alla consistenza di questi ultimi non sono idonee ad eliminare la situazione di incertezza relativamente all’ammontare dell’importo spettante che legittima il lavoratore a richiedere l’accertamento giudiziale del diritto.

Ed invero, “perchè possa decorrere il termine di prescrizione è necessario che il diritto sia incontroverso e, dato che la maturazione del t.f.r. non è istantanea non è dato identificare un unico momento destinato a costituire il dies a quo della prescrizione dell’azione di accertamento” (Cass. 21 gennaio 2008 n. 1207).

“Può dirsi”, argomenta Cass. 20 ottobre 2004 n. 20516, “che l’azione meramente dichiarativa è dotata del requisito dell’imprescrittibilità, mentre prescrittibile è il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non in sè e per sè, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo. Ne consegue che la relazione ravvisabile tra azione di mero accertamento del diritto e azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso esattamente inverso a quello preteso da parte ricorrente, perchè, mentre la mancata sperimentazione della prima, non soggetta a termini di prescrizione, risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentalità della seconda, è la possibile prescrizione di quest’ultima che può precludere l’azione di mero accertamento, per difetto di interesse” (cfr., altresì, tra le altre, Cass. sentt. nn. 6044/08, 2781/08, 2723/08, 2614/08, 1672/08, 9575/03 etc.) Tali conclusioni, che resistono alle obiezioni dell’Istituto ricorrente, sono pienamente condivise da questo Collegio.

Al quesito di diritto va pertanto risposto che “il diritto al trattamento del t.f.r. si prescrive a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, senza che sulla prescrizione incida in alcun modo la mancata proposizione in corso di rapporto di azioni di accertamento della consistenza dei singoli accantonamenti annuali”.

Anche il terzo motivo è infondato.

Premesso che il quesito non riguarda in realtà alcuna questione riconducibile al vizio di violazione di leggi, ma attiene semmai alla interpretazione dell’accordo aziendale citato, va infatti ricordato che l’interpretazione del contratto collettivo aziendale citato (così come di ogni contratto di diritto comune, salvo il contratto collettivo nazionale di lavoro nel caso di ricorso per Cassazione avverso le sentenze pubblicate successivamente al 1^ marzo 2006: cfr.

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 2 e 27, comma 2) è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e pertanto incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti all’applicazione dei criteri legali di ermeneutica (artt. 1362 e ss. c.c.) o ad una motivazione carente o contraddittoria nella relativa argomentazione.

Nel caso in esame, la ricorrente, pur denunciando la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., non identifica in realtà specifiche violazioni dei canoni ermeneutici legali, limitandosi a riprodurre il testo dell’accordo nella parte considerata, affermando genericamente che è stato violato, nell’interpretazione di esso, il criterio letterale, quello di contesto nonchè quello relativo alla considerazione del comportamento successivo delle parti, che avrebbero rinegoziato l’accordo anche dopo la L. n. 297 del 1982.

Quanto al preteso vizio di motivazione, la ricorrente omette di indicare i vizi logici o i difetti di indagine che comprometterebbero l’iter logico seguito dalla Corte territoriale, in realtà operando la mera contrapposizione di una propria diversa interpretazione del testo contrattuale a quella dei giudici, contrapposizione in cui non può in nessun caso consistere la censura finalizzata al controllo di legittimità su di una interpretazione di contratto (cfr., ad es., recentemente Cass. 18 aprile 2008 n. 10203 e 2 novembre 2007 n. 23484).

Con riguardo, poi, alla censura di violazione della L. n. 297 del 1982 “nella parte in cui lascia margine di libera pattuizione”, va comunque ribadito che la pattuizione collettiva in deroga, relativamente alla definizione di retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., può essere contenuta unicamente in contratti collettivi successivi alla L. n. 297 del 1982, e non è desumibile dal semplice richiamo ad accordi precedenti, genericamente confermati, essendo viceversa necessaria la riformulazione di un esplicita volontà nel senso indicato (Cass. n. 21239/07, cit.).

In proposito, la ricorrente si limita ad affermare che l’accordo del 1974 sarebbe stato rinegoziato, nel medesimo contenuto, anche successivamente alla L. n. 297 del 1982, senza specificarne i termini precisi, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per Cassazione.

In ogni caso, la presenza di una rinegoziazione di identico contenuto non appare in grado di contraddire la interpretazione che di tale contenuto ha fornito la Corte territoriale, per le ragioni sopra indicate.

Va infine rilevato che la Corte territoriale ha respinto analoghe censure in ordine all’interpretazione dell’accordo del 1974 anche sulla base della autonoma considerazione che se anche può ritenersi che l’accordo fosse stato stipulato anche nella prospettiva della progressiva eliminazione delle prestazioni straordinarie continuative, tale prospettiva era stata comunque successivamente abbandonata nei fatti, alla stregua del comportamento delle parti.

Un tale accertamento, che sostiene di per sè solo la decisione dei giudici di merito, non è stato in alcun modo contrastato dal ricorrente, per cui anche per tale ragione il motivo in esame appare infondato.

Il quarto motivo è inammissibile, in ragione della confusione concettuale alla sua base.

Mentre infatti nella rubrica viene denunciata sia l’omessa pronuncia su di un motivo di appello insieme al vizio di illogicità della motivazione, che in realtà è incompatibile col primo, in quanto attinente ad una valutazione di fatto mentre il primo riguarda una violazione della legge processuale, il quesito finale prospetta una terza censura, relativa alla erronea interpretazione di norme del contratto collettivo nazionale di lavoro relativamente al calcolo del trattamento di fine rapporto, ivi compreso il primo accantonamento di indennità di anzianità al 31 maggio 1982.

Poichè la prima e la seconda censura non ricevono adeguato sviluppo nel corso del motivo, rimanendo pertanto tra di loro incompatibili, anche in assenza di migliore esplicitazione in momenti di sintesi finale e la terza possibile censura comporterebbe l’improcedibilità del motivo ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4) in ragione del mancato deposito del testo integrale del C.C.N.L. invocato (come meglio si dirà con riguardo al quinto motivo), il motivo è comunque inammissibile.

Infine anche il quinto motivo, che propone una interpretazione di norme del C.C.N.L. diversa da quella operata dai giudici di merito, è improcedibile a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) secondo cui, col ricorso per cassazione, devono essere depositati, a pena di improcedibilità, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

La disposizione ricomprende nel proprio ambito anche i contratti o accordi collettivi, a seguito della modifica ad essa apportata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, con effetto, a norma del cit.

decreto, art. 27, comma 2, che ha riferimento ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze depositate successivamente alla data del 1 marzo 2006; essa riguarda il contratto o accordo nel suo testo integrale ed è infine da porsi in collegamento con la modifica operata dalla legge anche dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con l’introduzione della possibilità di un controllo di legittimità in ordine al vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (per cui deve ritenersi riferita esclusivamente a tali accordi e contratti collettivi).

Nel caso in esame la società ricorrente si è limitata a riprodurre nel corpo del ricorso e a sostegno del motivo in esame unicamente stralci del C.C.N.L. invocato, allegando unicamente gli altri atti di cui all’art. 369 c.p.c., ivi compresi i fascicoli di parte del giudizio di merito.

Senonchè, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) non appare sufficiente ad adempiere al relativo onere l’allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Cass. S.U. ord. 14 ottobre 2009 n. 21747).

Inoltre e comunque va rilevato che (come recentemente ribadito da questa Corte nelle sentenze gemelle rese all’udienza del 1^ dicembre 2009 in cause nn. 18208/08, 18812/08, 20342/08 e 20344/08), anche la parziale allegazione del C.C.N.L. invocato (a voler ritenere equivalente ad essa la riproduzione del relativo testo nel corpo del ricorso) non sarebbe sufficiente ad assicurare l’adempimento dell’onere indicato.

E’ stato infatti al riguardo ripetutamente affermato (cfr., ad es.

Cass. nn. 5050/08 e 19560/07), in sede di procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (contenente la disciplina del procedimento relativo all’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità e interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, che prevede l’immediata decisione da parte del giudice, con una sentenza impugnabile in cassazione), che questa Corte, nell’interpretazione del contratto invocato, ha il potere di ricercare all’interno dell’intero contratto collettivo le clausole ritenute utili ai tale fine, senza essere in tale funzione condizionata dalle prospettazioni di parte.

Una tale regola è sicuramente applicabile anche in sede di controllo di legittimità del contratto collettivo nazionale di lavoro a seguito di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto la produzione parziale di un documento sarebbe incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento (che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrne solo una parte) nonchè con i criteri di ispirazione dell’intervento legislativo citato volto a potenziare la funzione nomofilattica della Corte (nei medesimi termini, cfr. Cass. 2 luglio 2009 n. 15495).

La regola appare infine coerente con i canoni di ermeneutica contrattuale di cui la Corte deve fare applicazione, in particolare con la regola relativa alla interpretazione complessiva delle clausole, secondo la quale “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’attò” (art. 1363 c.c.) (cfr. anche Cass. n. 21080/08).

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso nel suo complesso va respinto, con la condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare al C. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 38,00 per spese ed Euro 2.000,00, oltre accessori, per onorari, che distrae all’avv. Romolo G. Cipriani.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA