Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4381 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliera –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.O., nato in (OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso nel

presente giudizio, giusta procura alle liti in calce al ricorso,

dall’avv. Serena Brachetti che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo all’indirizzo p.e.c.

serena.brachetti.avvocatiperugla.pec.it, e al fax n. 075/5727823;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– controricorrente intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, emesso e depositato in data

4.5.2018, n. R.G. n. 16714/2017;

sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. Dott. Sergio

Gorjan.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.O. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bari avverso il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della sua istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Foggia.

Il ricorrente prospettava d’esser dovuto fuggire dal suo Paese poichè in lite con il fratello in quanto egli ebbe a vendere la casa spettante in eredità al solo germano, sicchè su istanza di questo era ricercato dalla Polizia ed anche da una setta segreta.

All’esito del procedimento il Collegio barese ha dichiarato inammissibile la domanda, confermando l’omologo provvedimento della Commissione e osservando come l’ O. avesse reiterato sostanzialmente i fatti già posti alla base di due precedenti procedimenti di protezione internazionale conclusi con il rigetto della sua domanda, oramai statuizioni in giudicato.

L’ O. ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi.

L’Amministrazione degli Interni ritualmente evocata non s’è costituita a contraddire.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’ O. s’appalesa siccome inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione, il ricorrente deduce violazione di norme giuridiche ex art. 1 direttiva comunitaria n. 2005/85/CE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 e L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comportante nullità del provvedimento impugnato, nonchè motivazione apparente o viziata su punto decisivo della controversia, in quanto il Tribunale ebbe a ritenere che eventuali vizi del provvedimento amministrativo non erano in causa sorretti da apprezzabile interesse ad agire, stante che, anche in ipotesi di loro concorrenza, comunque non conseguirebbe per ciò solo l’accoglimento della domanda.

Con la seconda ragione di doglianza l’ O. deduce i medesimi vizi esposti nel primo motivo correlati alla mancata traduzione in lingua inglese del provvedimento d’inammissibilità reso dalla Commissione amministrativa, poichè il Tribunale non avrebbe illustrato la ragione della ritenuta irrilevanza dei vizi afferenti il provvedimento impugnato, posto che la mancata conoscenza delle argomentazioni in esso contenute incideva sul diritto di difesa.

Le prime due censure possono esser esaminate unitariamente posto che si fondano sulle medesime ragioni giuridiche e sono patentemente prive di pregio giuridico.

In primo luogo va rilevato come la disciplina ex lege n. 241 del 1990, trova applicazione solo quando espressamente richiamata da atti normativi regolanti la materia di specie, poichè altrimenti questa è compiutamente regolamentata dagli stessi.

In secondo luogo l’evocata giurisprudenza di questa Corte attiene esclusivamente alla traduzione del provvedimento, giammai della relata di notifica, esigenza ex se inutile posto che detto atto attesta unicamente la consegna all’interessato dell’atto a lui diretto.

In terzo luogo, come rettamente evidenziato dal Collegio pugliese, ogni vizio del provvedimento, emesso dalla Commissione amministrativa, rimane superato dalla possibilità del ricorso giurisdizionale, che ha ad oggetto diritti e non atti.

Infine l’asserita assenza di traduzione totale o parziale del contenuto del provvedimento amministrativo, quale vizio di nullità, assume rilievo esclusivamente se è anche indicato in concreto quale attività difensiva il difetto di traduzione abbia impedito (Cass. sez. 1 n. 420/12, Cass. sez. 1 n. 16470/19), mentre nel ricorso il pregiudizio risulta evocato esclusivamente come conseguenza astratta posto che l’opposizione avverso il provvedimento della Commissione avanti il Tribunale fu tempestivamente proposta.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce nullità della decisione impugnata per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2 e carenza assoluta di motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia la nullità del provvedimento amministrativo per carenza dell’indicazione dell’Autorità territorialmente competente e del termine per l’impugnazione.

Detta censura appare manifestamente priva di pregio posto che l’ O. ebbe a proporre tempestivo ricorso al competente Tribunale di Bari, sicchè l’eventuale erronea indicazione nel provvedimento impugnato risulta irregolarità irrilevante.

Inoltre non sussiste all’evidenza il difetto di motivazione posto che la stessa parte ricorrente evidenzia come il Collegio pugliese ebbe specificatamente a precisare che non ricorre interesse giuridico della parte a proporre, una volta instaurata l’opposizione avanti al Giudice, questioni correlate ai vizi propri del provvedimento amministrativo impugnato.

Con la quarta ragione di doglianza l’ O. rileva violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29, comma 1, lett. b ed art. 8 comma 3, in unione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè vizio di motivazione ed omesso esame di fatto decisivo in relazione alla valutazione della rilevanza dell’articolo di giornale versato in atti, rivelatosi genuino.

In effetti l’articolata censura svolta si compendia nell’apodittica critica rivolta alla valutazione di scarsa credibilità del racconto reso, siccome ritenuto dal Tribunale, nonchè nella lamentela circa la mancata attivazione della collaborazione istruttoria al fine di accertare il regime successorio vigente in Nigeria ed in ispecifico nella provincia, in cui abitava il richiedente asilo.

Viceversa il Collegio barese ha puntualmente messo in rilievo come la nuova domanda del richiedente asilo avesse contenuto sostanzialmente corrispondente alle due precedenti rigettate e come l’elemento nuovo – supportato da articolo di giornale – fosse rappresentato dall’esplicazione delle ragioni – vendita della casa ereditaria – per le quali lo stesso fosse in contrasto con il fratello.

Il Tribunale ha valutato detti elementi e ritenuto che non solo non configurassero effettiva novità, ma che, comunque, rimaneva non credibile la persecuzione da parte di una gang criminale ed assolutamente incerte le conseguenze della vendita in questione specie sotto il profilo della sussistenza di atti persecutori posto che il fratello s’era rivolto all’Autorità per ottenere soddisfazione del suo – preteso – diritto ereditario.

In questa cornice rettamente il Tribunale ha ritenuto non sussistente ragione per attivare la collaborazione istruttoria circa il regime successorio vigente in Nigeria, in quanto i Giudici del merito hanno ritenuto non credibile il racconto del richiedente asilo e comunque la domanda proposta meramente ripetitiva di precedenti già reiette con provvedimenti in giudicato.

Con riguardo a detta argomentazione in effetti parte ricorrente non svolge specifica argomentazione critica, così palesando la genericità del motivo di ricorso.

Con il quinto mezzo di impugnazione l’ O. deduce violazione di regole di diritto – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 – vizi motivazionali ed omesso esame di fatti decisivi poichè il Tribunale ha trascurato gli elementi fattuali versati in atti lumeggianti il suo stabile inserimento del tessuto sociale e economico della zona di residenza.

Con il sesto motivo di ricorso l’ O. lamenta violazione di legge – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – vizi di motivazione ed omesso esame poichè il Collegio barese non ha ritenuto concorrere, in base ai dati in atti, una situazione di vulnerabilità sofferta dal richiedente asilo, specie in relazione ai problemi all’udito, di cui comprovatamente soffre, senza procedere all’assunzione di informazioni se detta patologia trovasse adeguata possibilità di cura in Nigeria.

Tali censure possono esser esaminate unitariamente poichè presentano comuni profili di inammissibilità.

In disparte l’osservazione che risultano articolati più e disparati vizi di legittimità anche antinomici tra loro con lesione dell’esigenza di specificità dei motivi, come reso evidente dalla citazione dei precedenti procedimenti omologhi, conclusi con il rigetto della domanda di protezione internazionale, parte impugnante precisa d’aver già segnalata la questione della malattia non appena arrivato in Italia e di godere di permesso di soggiorno provvisorio dal 2013.

Tuttavia non si fa carico di illustrare, ai fini dell’autosufficienza, se detti elementi, correlati alla documentazione elencata in ricorso, furono effettivamente addotti quali fatti nuovi alla base della nuova domanda di protezione.

Con il settimo mezzo d’impugnazione l’ O. deduce violazione di legge – richiama le norme già evocate a sostegno delle precedenti ragioni di doglianza – vizi motivazionali ed omesso esame in relazione all’attuale situazione socio-politica in Nigeria ed anche nel suo Stato d’origine caratterizzata da violenza diffusa.

Con l’ottavo mezzo d’impugnazione l’ O. deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, vizi di motivazione ed omesso esame in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il ricorrente rileva contraddittorietà nell’argomentazione esposta dal Tribunale e, comunque, come la statuizione impugnata risulti contrastata da altri elementi documentali, quali le sentenze di altri Giudici e il rapporto del Ministero degli Esteri Italiano.

Tuttavia la censura, se anche richiama vizi tipici di legittimità, si compendia in effetti nella mera contrapposizione della propria valutazione a quella elaborata dai Giudici del merito, che hanno dato atto della situazione sociale non tranquilla in generale nella Nigeria, ma esaminato in modo particolare quella dello Stato di appartenenza dell’ O., concludendo motivatamente per la non concorrenza della specifica situazione richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Comunque anche al riguardo il ricorrente non ha specificatamente indicato l’elemento nuovo introdotto con la rinnovata istanza di protezione internazionale dopo il rigetto delle due precedenti, così non confrontandosi con la ragione fondante la declaratoria di inammissibilità adottata e svolgendo una censura del tutto generica.

Con la nona doglianza l’ O. denunzia violazione delle norme in tema di protezione umanitaria, vizi di motivazione ed omesso esame posto che il Tribunale non ha valutato adeguatamente a tal fine le emergenze fattuali già indicate nei precedenti motivi d’impugnazione.

Con la decima ragione di doglianza l’ O. deduce violazione delle norme in tema di protezione umanitaria ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, poichè il Tribunale non ebbe a valorizzare la situazione di violenza diffusa esistente in Nigeria.

Le due censure possono essere trattate unitariamente stante i comuni profili di inammissibile che presentano.

In disparte l’osservazione che i motivi si fondano su plurimi vizi di legittimità anche antinomici tra loro con vulnus del precetto della specificità, va rilevato come nei citati motivi vengono riproposte questioni già sollevate in relazione alle precedenti censure senza un confronto con la puntuale motivazione illustrata dal Tribunale al riguardo, fondata sull’assenza di seri elementi fattuali lumeggianti integrazione nella società italiana con adeguate fonti di reddito e sull’inesistenza di gravi patologie non altrimenti curabili in Nigeria, portati siccome fatti nuovi ossia non già dedotti in occasione delle precedenti domande respinte – Cass. sez. 1 n. 18440/19.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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