Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4380 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4380 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 7492-2011 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 00811720580 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
FAGONE PAOLO FGNPLA56R04G253N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo
studio dell’avvocato VALSECCHI FRANCESCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNI FARA, giusta procura speciale in
calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro

Data pubblicazione: 24/02/2014

ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO,
REGIONE LOMBARDIA;

– intimate – ricorrenti incidentali –

BRESCIA del 4.11.2010, depositata il 23/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.
Fatto e diritto
Con la relazione redatta ai sensi dell’ art. 375 e 380 bis c.p.c. è riferito quanto
segue: “Paolo Fagone, deducendo di aver subito un’infermità a causa di
somministrazioni infette, ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute, la
Asl di Bergamo e la Regione Lombardia per il pagamento dell’indennizzo
previsto dalla legge n. 210/92.
Il Tribunale di Bergamo, ritenuta la legittimazione passiva del Ministero, ha
accolto la domanda condannando l’Amministrazione alla corresponsione
dell’indennizzo con rivalutazione monetaria dell’assegno (e non della indennità
integrativa speciale), con decisione che la Corte di Appello di Brescia ha
confermato rigettando sia il gravame del Ministero della Salute che quello
dell’assistito.
Avverso questa pronuncia l’Amministrazione appellante propone ricorso per
cassazione con quattro motivi cui resiste con controricorso Paolo Fagone che
ha proposto anche ricorso incidentale fondato su quattro articolati motivi di
ricorso.
Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente ripropone la questione del
difetto di legittimazione passiva del Ministero in ordine alle domande aventi ad
oggetto le provvidenze economiche di cui alla legge n. 210/92, presentate in
epoca successiva al trasferimento alle Regioni della competenza e delle
Ric. 2011 n. 07492 sez. ML – ud. 12-12-2013
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avverso la sentenza n. 529/2010 della CORTE D’APPELLO di

funzioni amministrative in materia di indennizzo ex art. 11. n. 210/92.
Con il secondo motivo il Ministero denuncia l’omessa pronuncia della Corte
d’appello in ordine al motivo di gravame concernente la statuizione con cui il
Tribunale aveva respinto

l’eccezione di

decadenza formulata

dall’Amministrazione.
Con il terzo motivo il ricorrente ripropone le argomentazioni già svolte in

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui avrebbe confermato, sia pure implicitamente, la
decisione del Tribunale, che aveva ritenuto tempestiva la domanda di
indennizzo.
Il primo motivo deve essere qualificato come manifestamente infondato alla
stregua del principio enunciato in materia dalla più recente giurisprudenza di
legittimità, secondo cui in tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del
1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie
amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente
dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usi
al Ministero della salute, dovendosi ritenere che l’art. 123 del d.lgs. n. 112 del
1998, nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la
corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante
legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede
amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione
generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall’art. 112,
comma 2, lett. O del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle
Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non
suscettibili di derogare alle disposizioni di legge – dei soli oneri economici,
ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni
ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 112 del 1998 (Cass. 13.10.2009, nn.
21703, 21704, 21706, 21707; Cass. 19.10.2009, n. 22111; Cass. 20.10.2009, n.
22166; Cass. 3.11.2009, nn. 23216 e 23217; Cass. 5.11.2009, n. 23434; Cass.
6.11.2009, n. 23588, cui adde Cass. 17.2.2011, n. 3864 e Cass. 21.2.2011, n.
4166).
Ric. 2011 n. 07492 sez. ML – ud. 12-12-2013
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appello in ordine alla individuazione del dies a quo del termine di decadenza.

Tale orientamento è stato più di recente confermato dalle Sezioni unite, che con
la sentenza n. 12538 del 9.6.2011 hanno osservato, in sintesi, che: a) le
disposizioni sul contenzioso contenute nei D.P.C.M. 26 maggio 2000, 8 gennaio
2002 e 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si
ricava anche una regola processuale sulla legittimazione passiva, né potrebbe
ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato

contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e
Regione, che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di
assistenza sociale; b) l’art. 5 legge n. 210/1992 continua ad assegnare al
Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso
la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è
stata fatta salva dall’art. 123 d.lgs. n. 112/1998 e sopravvive anche nel mutato
contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di
indennizzo (ad opera dei cit. D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di
attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di
assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117, quarto comma, Cost., riformato).
Deve pertanto concludersi, secondo la citata sentenza, che, come il Ministero
della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi
chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti
che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica
l’indennizzo.
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza di cui sopra è
il seguente: “nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni
irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento
del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della
salute”.
Alla sentenza delle Sezioni unite sono poi seguite Cass. n. 29311/2011 e
numerose altre conformi.
Il secondo motivo è manifestamente fondato poiché effettivamente, come
risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello ha omesso di

Q

pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la statuizione con la quale il
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Tribunale aveva respinto l’eccezione di decadenza.
Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo,
così come restano assorbiti i motivi del ricorso incidentale, il primo per effetto
del rigetto del primo motivo del ricorso principale e gli altri perché
ripropongono questioni che dovranno essere esaminate eventualmente in sede
di rinvio.”

ricorsi vanno riuniti e mentre deve essere rigettato il primo motivo del ricorso
principale, deve essere accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri ed anche il
ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo
accolto e la controversia va rinviata alla Corte d’appello di Milano che
applicherà il seguente principio di diritto “nelle controversie aventi ad oggetto
l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei
soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi
proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione
passiva del Ministero della salute”. La Corte del rinvio provvederà altresì alla
regolazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.

PQM
La Corte
Riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale. Accoglie il
secondo motivo, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale . Cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di
Milano che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013
1 Presidente

La Corte condivide e fa proprie le considerazioni sopra esposte e pertanto i

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