Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4380 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4380
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.G.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO
21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta
e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 267/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 12/05/2005 R.G.N. 6571/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe specificata la Corte d’appello di Roma, in relazione alla domanda proposta da D.G.D. intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto a successivi contratti a termine, nonchè delle successive proroghe, con i quali era stato assunto dalle Poste Italiane s.p.a., ha confermato la decisione di primo grado che aveva accertato la illegittimità del primo contratto, avente scadenza 30 aprile 1998, sino al maggio 1998, e, conseguentemente, aveva dichiarato che fra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 7 febbraio 1998, condannando la società convenuta alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dal momento di offerta della prestazione lavorativa dopo la scadenza. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che l’ammissibilità della proroga del contratto sino al 30 maggio 1998, alla stregua dell’accordo collettivo del 27 aprile 1998, era subordinata alla sussistenza di esigenze contingenti, che nella specie non erano state dimostrate.
2. La società propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, deducendo che per la proroga in questione non occorreva alcuna prova di concrete esigenze produttive, poichè le parti collettive avevano pattiziamente stabilito la prorogabilità a prescindere da specifiche giustificazioni. La lavoratrice resiste con controricorso, precisato con successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La resistente eccepisce l’esistenza di un giudicato interno in relazione all’affermazione della Corte d’appello secondo cui dopo la data del 30 aprile 1998 è venuta meno l’ammissibilità di contratti a termine. Tale eccezione va però disattesa, poichè la predetta affermazione, nella decisione impugnata, si coordina con quella successiva, che riconosce la possibilità di una proroga di trenta giorni per i contratti aventi scadenza alla data del 30 aprile 1998.
2. Il ricorso delle Poste è fondato, in conformità con l’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte in casi analoghi. In particolare, occorre ribadire che la proroga del contratto in esame deve essere considerata pienamente corretta in relazione al contenuto dell’accordo sopra richiamato, nel quale le parti contrattuali si sono date atto dell’esistenza di esigenze contingenti e imprevedibili ed hanno concordato, per far fronte alle stesse, la proroga di trenta giorni per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998; non giova, in senso contrario, sottolineare che la L. n. 56 del 1987, art. 23, nel delegare all’autonomia collettiva la previsione di ipotesi diverse ed ulteriori di apposizione del termine al contratto di lavoro, nulla ha disposto in materia di proroga; l’accordo sopra citato, infatti, non prevede una nuova e diversa disciplina della proroga ma contiene una mera presa d’atto delle parti sociali relativamente all’esistenza delle condizioni (esigenze contingenti ed imprevedibili) previste dalla legge (L. n. 230 del 1962, art. 2) per legittimare la proroga;
una presa d’atto che rileva unicamente sotto il profilo probatorio esentando il datore di lavoro dall’onere di provare ulteriormente la sussistenza delle suddette circostanze (v. fra le altre Cass. 24-9- 2007 n. 19696).
3. La sentenza impugnata non è coerente con i suddetti principi e deve essere pertanto cassata. La causa va dunque rinviata alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per l’esame della domanda attore a alla stregua degli enunciati principi. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà sulle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010