Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4380 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4380 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 11443-2017 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA C.F. 97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
FAZZALARI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FABRIZIO LUCIFERO, AIUSTIDE POLICE e CARLO FELICE
GL‘MPAOLINO;

– ricorrente contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del Procuratore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO SZEMERE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/02/2018

o

avverso la sentenza n. 6369/2016 della CORTE …SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata l’ 01104/2016;
udita la relazione della causa svolta nella -camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.

Rilevato che:
il

presidente

del

tribunale

di

Roma

ingiungeva

all’amministrazione delle Poste il pagamento della somma di
lire 9.616.770.680 a favore della Ing. Olivetti & C. s.p.a., a
titolo di corrispettivo di un appalto;
l’ingiunta proponeva opposizione, che veniva rigettata dal
tribunale;
la corte d’appello di Roma rigettava a sua volta il gravame
delle Poste Italiane s.p.a, rilevando che non era stata fornita
prova alcuna in ordine alla dedotta nullità del contratto del 18
maggio 1990, né sotto il profilo della sua pretesa illiceità,
poiché frutto di accordo corruttivo, né sotto quello della
violazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti
pubblici;
questa Corte, con sentenza n. 6369-16, dichiarava
inammissibile il ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. nei
confronti della sentenza d’appello;
insorge nuovamente Poste Italiane s.p.a chiedendo la
revocazione della citata sentenza per aver tratto “una falsa
percezione delle risultanze emergenti dalla sentenza penale del
2003”, che sarebbe “apparsa alla Suprema Corte del tutto
estranea alla vicenda (..) e quindi priva di riferibilità alla
pronuncia della corte d’appello”;

Ric. 2017 n. 11443 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-2-

FRANCESCO TERRUSI.

al contrario sostiene l’istante che “la piana lettura della
sehtenza del giudice penale” sarebbe stata lì a dimostrare “la
assoluta pertinenza del dictum (..) al rapporto coinvolto nel
giudizio_de quo”;
entrambe le parti hanno depositato una memoria.

il ricorso per revocazione è inammissibile;
la sentenza n. 6369-16 di questa Corte ha premesso che quella
di appello aveva affermato che da Poste Italiane s.p.a. non era
stata fornita la prova della dedotta nullità del contratto del 18
maggio 1990, né sotto il profilo della sua illiceità, poiché frutto
di accordo corruttivo, né sotto quello della violazione delle
norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici; ciò in
quanto i presupposti tecnici di tale contratto erano già stati
tutti definiti in precedenti contrattazioni tra le parti, così come
accertato dalla sentenza penale del 5 luglio 2002 di assoluzione
degli imputati perché il fatto non sussiste;
la sentenza n. 6369-16, contrariamente a quanto sostenuto
dall’odierna ricorrente, non ha affatto vagliato (né poteva farlo,
per i noti limiti di cognizione del giudizio di legittimità) la
pronuncia del giudice penale o le altre richiamate, ma si è
limitata a evidenziare che secondo la corte d’appello la
sentenza sopra detta era stata specificamente emessa con
riferimento al contratto de quo, donde la fattispecie in esame
sarebbe stata del tutto differente da quella oggetto di altre
sentenze della medesima corte d’appello, concernenti contratti
diversi (e in relazione ai quali vi era stato un diverso esito del
procedimento penale a monte);
la ragione che ha indotto la Cassazione a dichiarare
inammissibile il ricorso a suo tempo proposto da Poste Italiane
s.p.a. è tutt’altra e si rinviene nel successivo periodo motivante
Ric. 2017 n. 11443 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-3-

Considerato che:

teso a sottolineare che le ripetute affermazioni della corte
territoriale non erano state “scalfite dai motivi di ricorso,
avendo Poste Italiane s.p.a. fatto riferimento esclusivamente
(..) alle diverse sentenze del 7 giugno 2002 e 25 febbraio
2003, riferite evidentemente a vicende a monte o diverse da

menzionate dall’impugnata sentenza”;
ciò doveva indurre a ritenere che le censure, così come
articolate, non cogliessero la ratio decidendi dell’impugnata
decisione e difettassero “dei requisiti della specificità,
completezza e riferibilità alla decisione impugnata, richiesti dal
disposto dell’art. 366, co. 1, n. 4, c.p.c.”;
pertanto non il diretto non consentito e dunque inverosimile
scrutinio della sentenza penale richiamata è stato a base della
declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione,
sebbene il difetto di autosufficienza;
le spese seguono la soccombenza.
p.q . m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 15.100,00,
di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso
forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28
novembre 2017.
Il P si ent

quella oggetto di causa, tanto da non essere neppure

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