Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4380 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017), n. 4380
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24363/2015 proposto da:
T.M., D.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GUIDO D’ARIZZO 2, presso lo studio dell’avvocato CESARE SAN MAURO,
che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., D.R.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 316/2014 del TRIBUNALE di SPOLETO, depositata
l’11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
SCODITTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è intervenuta rituale rinuncia;
rilevato che non si deve provvedere sulla spese del giudizio stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.
PQM
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017