Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4380 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliera –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

H.S., nato in (OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso nel

presente giudizio dall’avv. Luigi Migliaccio, giusta procura alle

liti allegata al ricorso, p.e.c.

luigimighaccio.avvocatinapoli.legalmail.it, fax n. 081/5571951;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 3429/2018 del Tribunale di Bari, emesso in data

13.4.2018 e depositato in data 20.4.2018, n. R.G. n. 15443/2017;

sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. Dott. Sergio

Gorjan.

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.S. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bari avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè aveva trovato lavoro più rimunerato in Libia, dove invece venne malpagato ed ingiustamente accusato di furto per essersi appropriato di denaro del suo datore di lavoro in pagamento del salario a lui dovuto. Inoltre egli era in debito con un imprenditore del suo Paese d’origine, che gli aveva prestato il denaro per pagare il viaggio verso la Libia.

Il Collegio barese ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo e, comunque, che le ragioni dell’abbandono del suo Paese fossero meramente economiche, stante l’assenza di torbidi nella zona del Bangladesh dove viveva, non chiara l’incidenza del suo soggiorno in Libia circa le ragioni di arrivo in Italia e non forniti dati fattuali lumeggianti la vulnerabilità richiesta per la protezione umanitaria.

Il sig. H. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale pugliese articolato su quattro motivi, illustrato anche con nota difensiva.

Il Ministero degli Interni, ritualmente, evocato è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal sig. H. è privo di pregio giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme ex art. 737 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 ed art. 35 bis, poichè il Collegio barese non ebbe ad osservare la regola della collaborazione istruttoria prevista in materia e fini per ritenere l’inaffidabilità del suo racconto malamente utilizzando i criteri direttivi, posti dalle norme dianzi citate in materia di valutazione della prova, nella specifica materia della protezione internazionale.

In effetti l’impugnante qualifica il vizio denunziato siccome violazione di legge ma l’argomento critico sviluppato si compendia nella mera elaborazione di una valutazione del tessuto probatorio alternativa rispetto a quella effettuata dai Giudici pugliesi, chiedendo così a questa Corte di legittimità un apprezzamento circa il merito della controversia non consentito dalla sua funzione.

Il sig. H. pone in evidenza come il suo racconto sia intrinsecamente credibile e coerente anche sotto il profilo esterno e come il Collegio barese non abbia esaminato le sue richieste di protezione, in relazione ai vari istituti previsti, alla luce dei criteri direttivi dettati dalle norme indicate siccome violate.

Viceversa il Collegio pugliese ha puntualmente esaminato sia la questione afferente la credibilità del suo racconto – mettendo in evidenza l’ambiguità relativa alle circostanze afferenti la denunzia di furto e la ragione fondante la sua decisione di recarsi in Libia ossia migliorare la sua posizione economica – e la questione correlata al suo asserito debito verso l’imprenditore, che l’aiutò a raggiungere la Libia, rimasto questo un asserto non circostanziato specie in relazione alle sue conseguenze sul piano personale e giuridico.

Quindi, messo in evidenza che la ragione fondante l’abbandono del suo Paese d’origine non appariva correlata ad alcuno dei requisiti prescritti dalla normativa sulla protezione internazionale bensì da ragioni essenzialmente economiche, il Tribunale ha comunque puntualmente esaminato la situazione socio-politica in atto nel Bangladesh, con specifico riferimento alla zona di provenienza del richiedente asilo. Ed ha messo in risalto – sulla scorta di documentazione indicata – che, se pure la situazione del Bangladesh presenta connotati di criticità, tuttavia essa non è caratterizzata da violenza diffusa specie nella zona in cui viveva l’impugnante.

A fronte di detta puntuale motivazione il ricorrente si limita ad apoditticamente affermare che il Tribunale non ha ben esaminato il suo racconto e gli elementi in atti lumeggianti la situazione del suo Paese, contrapponendo la sua ricostruzione fattuale e giuridica a quella operata dal Collegio giudicante.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma ex art. 112 c.p.c., con conseguente nullità del provvedimento impugnato, poichè il Collegio barese non ha pronunciato in relazione ai dati fattuali lumeggianti il profilo di rischio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria. La censura s’appalesa priva di fondamento posto che il Collegio pugliese ha appositamente pronunziato sulla questione afferente i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, posto che ha rilevato come il richiedente asilo non ha fornito “circostanze individualizzanti sufficientemente specifiche e coerenti tali da fondare un pur vago giudizio di verisimiglianza del denunziato pericolo di danno grave”.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il sig. H. deduce vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatti decisivi in relazione ai presupposti afferenti il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto il Tribunale non avrebbe illustrato effettiva motivazione a sostegno della sua statuizione sul punto, pur a fronte di puntuali indicazioni, e senza attivarsi sul piano istruttorio al fine di acquisire ulteriori elementi per valutare la sua specifica posizione di vulnerabilità.

In effetti il ricorrente deduce violazione della norma ex art. 360 c.p.c., n. 5, ma espone argomento critico fondato su una asserita motivazione apparente al riguardo della sua domanda di protezione umanitaria, poichè l’esame del Collegio barese al riguardo non è stato rigoroso ed attento.

La censura pecca di genericità posto che il Tribunale ha puntualizzato come il ricorrente non ebbe nè a dichiarare nè ad allegare circostanze fattuali lumeggianti in modo oggettivo il ricorrere dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

A fronte di questa motivazione il ricorrente deduce come fatti decisivi non esaminati le sue argomentazioni difensive proposte nel ricorso introduttivo e lamenta che il Tribunale non ha valutato i seri motivi da lui lumeggiati senza però confrontarsi con l’effettivo dictum sul punto del Collegio territoriale, ossia indicare le deduzioni circostanziate e credibili attinenti a situazioni di una sua rilevante e specifica situazione di vulnerabilità che sarebbero state allegate ma non valutate. Ed è solo una specifica e pertinente allegazione che consente l’attivazione della collaborazione istruttoria in capo al Giudice.

Difatti il ricorrente non cenna a dati concreti da lui indicati nelle sue dichiarazioni circa l’effettiva sussistenza del debito con l’imprenditore di (OMISSIS), il suo ammontare e la prospettiva della carcerazione per debiti, specie a fronte della sua asserzione – sottolineata dal Tribunale – di non aver più avuto contatti con detto soggetto dalla sua partenza dal Bangladesh.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il sig. H. rileva violazione del disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6, in relazione all’esame della sua istanza di protezione umanitaria sorretta sia da ragioni puramente umanitarie che da obblighi internazionali e costituzionali.

La censura siccome articolata pecca di genericità, posto che riprende l’argomentazione critica, già svolta nel precedente motivo d’impugnazione, per apoditticamente concludere che il Tribunale non ebbe ad osservare i dettami portati nelle norme richiamate, mentre, come dianzi già visto, la conclusione del Collegio barese si fonda in concreto sul difetto dell’indicazione di situazioni circostanziate di vulnerabilità.

Al rigetto dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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