Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4380 del 10/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4380
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7701-2021 proposto da:
U.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato STEFANIA SANTILLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1058/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 13/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, e degli artt. 2 e 3 CEDU per aver il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate in totale carenza del requisito essenziale della motivazione, in difetto di esercizio dei poteri istruttori d’ufficio e senza indicare le fonti informative consultate ai fini di pronunciarsi sulle domande; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo per aver il decidente erroneamente escluso che nel paese di provenienza sussista una situazione di instabilità tale da comportare in caso di rimpatrio una grave minaccia per l’incolumità del ricorrente; 3) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14,16 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32 e dell’art. 10 Cost., nonché del vizio di motivazione apparente per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria sulla scorta di un giudizio declinatorio della dedotta condizione di vulnerabilità che si astiene dal prendere atto della situazione di instabilità interna del paese di provenienza, dal valutare i rischi a cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio e le condizioni personali del medesimo, assente da anni dal paese e privo di legami con esso.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Osservato previamente che la Corte d’Appello ha motivato il proprio deliberato valorizzando, insieme alla non credibilità del ricorrente, l’insussistenza, sulla scorta delle notizie tratte di fonti informative internazionali debitamente citate, di ragioni di rischio sottese alla situazione interna del paese di provenienza, nonché l’insussistenza di rilevabili ragioni di vulnerabilità in capo al ricorrente, in tal guisa evidenziando anche il difetto di una compiuta integrazione sociale, va detto che tutti i sopradetti motivi, quantunque afferenti a distinti profili del ragionamento decisorio, si prestano ad un comune giudizio di inammissibilità.
Essi affastellano, per vero, nel corpo della medesima esposizione un coacervo di indistinte doglianze che enumerano – senza che se ne possa anche minimamente scrutinare il contenuto in coerenza con la natura di giudizio a critica vincolata che ha luogo avanti a questa Corte e che postula, appunto a pena di inammissibilità del ricorso, che le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata siano dedotte secondo uno dei motivi indicati dall’art. 360 c.p.c. – errori di diritto, vizi motivazionali, nullità processuali e quanto altro serva a dar conto della palese insoddisfazione che il ricorrente mostra in rapporto agli esiti del giudizio di merito, il tutto nell’inosservanza del principio di specificità dei motivi di ricorso e nell’assenza di un qualsiasi confronto con le ragioni della decisione, precetti che com’e’ noto impongono che le ragioni di censura che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, siano formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass. Sez. VI-I, 24/02/2020, n. 4905).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 18 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022