Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 438 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1418-2012 proposto da:

G.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBA 36, presso lo studio dell’avvocato RENATO PIERO BIASCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.E., F.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SALARIA 162, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA PONIZ;

– controricorrenti –

e contro

S.G., CO.PA., D.L.F.F.L.,

F.E., FA.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 289/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 23/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato BIASCI Renato Piero, difensore del ricorrente,

chiede di depositare e deposita notifica estera ad uno degli

appellati, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MEINERI Giovanni, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso, si oppone alla notifica effettuata

agli eredi, in quanto la parte non ha dimostrato la qualità di

eredi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso nel merito il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2008 i sigg. G.L., G.A., Go.Lu. ed G.E. agirono nei confronti di C.E. in proprio e in rappresentanza delle minori Sa., E. e Fa.Se., quali eredi di F.S., per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di vendita di immobili stipulato da G.L. e F.S. in data 4 febbraio 1995, per inadempimento dell’acquirente F., previo accertamento della simulazione della dichiarazione di avvenuto integrale pagamento del prezzo, oltre al risarcimento del danno per l’occupazione di parte degli immobili, e all’accertamento della legittimità del possesso della rimanente parte in capo ai venditori G..

1.1. – Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 1826 del 18 dicembre 2009, accolse l’eccezione di prescrizione dell’azione, formulata dalla convenuta, e rigettò la domanda.

2. – La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 289 depositata il 23 giugno 2011, ha confermato la decisione, escludendo che vi fosse stato riconoscimento del debito da parte di F.S. negli anni 1998-1999.

3. – Per la cassazione della sentenza G.L. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso Fa.Sa. ed C.E., anche in qualità rappresentante della minore Se.. E’ rimasta intimata F.E..

Le controricorrenti eccepiscono la nullità della notifica del ricorso effettuata alla sig.ra C. anche in qualità di rappresentante delle figlie Sa. ed E., divenute da tempo maggiorenni.

La causa, chiamata all’udienza del 18 febbraio 2016, è stata rinviata a nuovo ruolo, con termine di 90 gg. per la notifica del ricorso alle sigg. G.A., G.L. ed G.E., presenti nel giudizio di appello insieme al ricorrente G.L..

A seguito del deposito, in data 16 maggio 2016, del ricorso notificato agli eredi delle sorelle G., la causa è nuovamente chiamata per la decisione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni formulate dai controricorrenti in ordine alla ammissibilità del ricorso.

Quanto alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di Sa. ed F.E., si rileva che il ricorso risulta notificato personalmente alle predette, divenute maggiorenni da tempo e quindi non più rappresentate dal genitore superstite.

La contestazione concernente l’individuazione degli eredi delle defunte sorelle G. risulta inammissibile in quanto assume genericamente l’esistenza di altri eredi, oltre ai soggetti ai quali il ricorso risulta notificato.

2. – Nel merito il ricorso è infondato.

2.1. – Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza dell’effetto interruttivo della prescrizione collegato alla lettera a firma S.F. in data 1 febbraio 1999, che la Corte d’appello non avrebbe argomentato la “non univocità” del contenuto della lettera, e che non avrebbe esaminato le ulteriori missive, in data 2 febbraio 1998, inviate, rispettivamente, dai coniugi F.- C. e dall’avv. Cojutti, che pure fornivano elementi significativi al fine di interpretare quella datata 1 febbraio 1999.

2.2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1988, 2722, 2723 e 2726 c.c. e si contesta l’omessa pronuncia sulla richiesta di prove orali, riproposta nell’atto di appello e finalizzata a dimostrare il riconoscimento del debito da parte di F.S., da ritenersi ammissibile in quanto i limiti della prova testimoniale previsti per i contratti non sono estendibili agli atti unilaterali tra vivi.

3. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto sottopongono a scrutinio, sia pure sotto profili diversi, l’unica questione della efficacia delle lettere a firma F.S. ad interrompere il decorso del termine di prescrizione dell’azione di risoluzione, sono infondate.

3.1. – La questione all’evidenza involge un apprezzamento di merito, che la Corte d’appello ha argomentato evidenziando la non univocità, ai fini del riconoscimento del debito, delle espressioni contenute nella lettera inviata in data 1 febbraio 1999 da F.S. a G.L., anche alla luce della precedente missiva del 2 febbraio 1998, inviata dai coniugi F.- C. all’avv. Cojutti, ed ha conseguentemente escluso l’invocato effetto interruttivo.

La motivazione risulta esaustiva e congrua, e in quanto tale è sottratta al sindacato di legittimità, che si esaurisce nel controllo della logicità e completezza della valutazione espressa dal giudice di merito (ex plurimis, Cass., sez. 3, sent. n. 23821 del 2010).

3.2. – Non sussiste il vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di prove orali, denunciato con il secondo motivo, posto che la violazione dell’art. 112 c.p.c. è configurabile solo con riferimento a domande ed eccezioni, non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile sotto il profilo del vizio di motivazione (ex plurimis, Cass., Sez. U, sent. 15982 del 2001).

3.3. – Risulta infondata anche la censura di violazione dell’art. 1988 c.c. e art. 2722 c.c. e ss..

Il fatto “interruzione della prescrizione” non può essere provato per testimoni, essendo necessaria la forma scritta. Possono invece essere dimostrate con l’indicato mezzo istruttorio le circostanze secondarie, riguardanti l’effettivo invio dell’atto scritto ovvero la sua ricezione, che concorrono a definire la sussistenza o non della fattispecie interruttiva (Cass., sez. 6-1, ordinanza n. 14836 del 2012), circostanze che nel caso in esame non sono mai state discusse, essendo pacifiche.

4. – Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 83 c.p.c. e si contesta la validità della comparsa di costituzione in appello della sig.ra C., nella quale era richiamata la procura alle liti conferita a margine dell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, nell’interesse delle figlie all’epoca tutte minorenni, laddove Sara Fabbro aveva raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio di primo grado, e quindi non era stata validamente rappresentata nel giudizio di appello.

4.1. – La doglianza, che deve ritenersi condizionata all’accoglimento del ricorso in quanto il ricorrente non subisce alcun pregiudizio dalla prospettata mancata partecipazione della maggiorenne Sara Fabbro al giudizio d’appello, è comunque superata dalla dichiarazione, contenuta nel controricorso, con cui Fa.Sa. ha ratificato l’operato della madre (ex plurimis, Cass., sez. 3, sent. 19881 del 2011).

4. – Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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