Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 438 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 11/01/2011), n.438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24061-2006 proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PALESTRO 67, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CONSOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MUSCUSO FAUSTO,

SINDONA PIETRO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE S.P.A. (OMISSIS), SP.CA.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 29064-2006 proposto da:

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore Avv. D.M.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio

dell’avvocato CAROLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SPAGNOLO SANTO giusta delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

S.F., SP.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 726/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 1/6/2005, depositata il 09/07/2005, R.G.N.

116/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato PAOLO MUSCUSO;

udito l’Avvocato ENRICO CAROLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chiesto il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 novembre 2000 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica nella controversia promossa da S. F. nei confronti di Sp.Fr. e la UNIPOL s.p.a., onde ottenere il risarcimento dei danni fisici e morali e del veicolo nonchè il rimborso delle spese sanitarie e delle consulenze di parte, a seguito di un incidente stradale, verificatosi il (OMISSIS), in cui aveva riportato gravi lesioni con invalidità permanente al 30%, accoglieva la domanda, dichiarando, però, il concorso di colpa dell’attore.

Contro questa decisione proponeva appello principale il S. e la UNIPOL appello incidentale.

La Corte di appello di Catania con sentenza 9 luglio 2005 riteneva il concorso di colpa della vittima nella misura del 50% e rideterminava la somma complessivamente dovuta dalla Compagnia all’appellante, oltre che compensare per metà le spese delle due fasi del giudizio.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il S., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la UNIPOL, che, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato in due motivi.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria e il S. in essa eccepisce la inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale della UNIPOL per tardivita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.-Con il primo motivo (del ricorso principale), variamente articolato, il ricorrente S. lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, anche perchè il giudice dell’appello, nutrendo dubbi sul teste T., avrebbe finito per privilegiare il teste Sp. A., fratello del convenuto, che, però, sarebbe incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c..

Sotto un primo profilo denuncia l’erroneo riconoscimento del concorso di colpa ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.

La censura va disattesa.

Di vero, il giudice dell’appello, sulla scorta delle deposizioni raccolte, tra loro discordanti, e dallo schizzo planimetrico dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dopo il sinistro, ha dedotto che “non si evince in maniera certa se al momento dello scontro la vettura dello Sp. (rimasto contumace nelle fasi di merito) fosse totalmente nella corsia opposta, ovvero a cavallo della linea di mezzeria nè se la vespa dell’attore avesse del tutto completato la manovra di inversione sulla (OMISSIS) (circostanze decisive al fine di determinare la percentuale di colpa da ascrivere ai due conducenti)”.

Nessun riferimento, a tal fine, è fatto alla mancanza del faro anteriore e, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha ritenuto di non privilegiare la deposizione del teste T., anche perchè per ammissione dello stesso la sua visuale era ostacolata dalla presenza di alcune auto incolonnate.

La motivazione è appagante sotto ogni profilo e sfugge al vizio denunciato, con l’ulteriore precisazione che la doglianza relativa all’omesso rilievo della incapacità del teste Sp.Al. è del tutto infondata perchè non è neppure indicato che sia stata proposta.

2.-Sotto il profilo della errata valutazione del danno patrimoniale la censura è palesemente infondata.

Infatti, il giudice dell’appello, nel rigettare la richiesta dell’appellante ha fornito due rationes decidendi.

La prima consiste nell’averla ritenuta tardiva, così come aveva statuito il primo giudice; la seconda, ed entrando nel merito, facendo applicazione dei principi di questa Corte, che richiama, determinando la liquidazione in modo omnicomprensivo come danno alla salute (Cass. n. 5840/04), anche tenuto conto delle conclusioni dei consulenti di ufficio, contestate dall’attuale ricorrente solo sulla base della consulenza di parte.

3.-Il profilo sub c) è del tutto generico, perchè è solo enunciato.

Il profilo sub d) sull’erronea decurtazione delle spese giudiziali, che sono state compensate, è inammissibile.

La decisione è assolutamente corretta, per cui resta assorbito il quarto motivo.

4.-In ordine al terzo motivo sulla valutazione equitativa del danno biologico e sulla decurtazione delle spese mediche e di quelle della consulenza di parte, e con il quale il ricorrente principale si lamenta anche della decurtazione del danno al ciclomotore, in quanto non sussisterebbe il concorso di colpa, va precisato quanto segue.

La decurtazione del danno al ciclomotore è corretta, una volta affermatasi, in modo convincente ed appagante sotto il profilo logico- giuridico, la sussistenza del concorso di colpa.

In riferimento agli altri punti in cui si articola la censura, il ricorrente omette di contestare il capo della decisione che ha ritenuto affetto da ultrapetizione la liquidazione operata dal Tribunale a titolo di rimborso di spese mediche sostenute, anche perchè – sottolinea il giudice dell’appello “manca la prova che dette spese erano necessarie per la reintegrazione del danno subito”.

Infine, circa la liquidazione in via equitativa del danno morale la censura è generica, perchè solo enunciata.

5.-In merito al ricorso incidentale, va detto che esso è inammissibile, non per le ragioni addotte dal ricorrente, ma perchè esso è stato notificato a mezzo posta e non risulta allegato al ricorso l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dello stesso, nè tale avviso è stato depositato successivamente all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c. e nemmeno prima che abbia avuto inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione; nè il difensore, presente all’udienza, ha chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. per il deposito dell’avviso suddetto (Cass. S.U. n. 627/08, seguita da ultimo da Cass. n. 9487/10).

Conclusivamente, il ricorso principale va respinto; l’incidentale va dichiarato inammissibile, per cui sussistono giusti motivi per compensare tra le parti integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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