Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 438 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 438 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al

n. 17967 del R.G. anno 2013

Cdc 17.12.2013

proposto da:
Società per la Gestione di Attività – S.G.A. s.p.a.

domiciliata in

ROMA, P.zza Navona 49 presso l’avv. Michele Autuori con l’avv.
Elisabetta Munno del Foro di Salerno che la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso

ricorrente

contro
Petrola

Vincenzo-Antonietta-Rosa-Renato,

curatore

Fallimento Sette P dei F.11i Petrola s.n.c.

del

intimati –

Per la correzione dell’ordinanza 12775 del 23.5.2013 della Corte di
Cassazione ; udita la relazione della causa svolta nella

c.d.c del

17.12.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Con ordinanza 12775 del 2013 questa Corte – Sezione Sesta Civile – 1,
ha deciso il ricorso proposto dai Petrola contro Intesa San Paolo (mandataria della S.G.A. s.p.a.) e contro Petrola Renato ed il fallimento della
soc. Sette P.

Nel procedimento si era costituita la detta S.G.A.

Il ricorso, acquisita relazione ex art. 380 bis c.p.c. e nella sua piena condivisione da parte del Collegio, .è stato dichiarato inammissibile e la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese in fa-

Data pubblicazione: 10/01/2014

vore del fallimento, come liquidate in dispositivo (per C 2.500 complessivi).
Ricorre ex art. 391 bis S.G.A. con atto notificato alle controparti del
giudizio in data 22.7.2013 affermando essere stato commesso errore
materiale posto che, contrariamente al vero (e come attestato nella intestazione dell’ordinanza), nell’ordinanza il Fallimento veniva dichiarato
costituito con controricorso e veniva a suo beneficio liquidato il dovuto
per spese. Di contro era la spa S.G.A. l’unica parte che aveva notificato

danna alla refusione delle spese a carico dei ricorrenti.
Gli intimati non hanno svolto difese.
OSSERVA
Il ricorso è da accogliere stante la evidenza della commissione di mera
svista ( originata dalla errata indicazione a pag. 3 – relazione ex art. 380
bis c.p.c.) nella indicazione del beneficiario della liquidazione, il quale
deve essere indicato nella SGA, con correzione delle affermazioni contenute a pag. 4 penultimo rigo ed a pag. 5 terzo rigo, indicandosi la beneficiaria nella effettiva contro ricorrente (Intesa San Paolo spa nella qualità di mandataria-procuratrice di SGA spa) e non certo nel fallimento,
che non svolse difese. In tal senso si provvederà sull’originale
dell’ordinanza.
P.Q.M.
Dispone correggersi l’ordinanza 12775 in data 23.05.2013 di questa Corte annotando sull’originale che in luogo delle parole “del fallimento” contenute a pagg. 4 e 5 di detta ordinanza si leggano le parole “di Intesa
San Paolo s.p.a. quale mandataria-procuratrice di S.G.A. s.p.a.”
Manda alla cancelleria per l’espletamento dell’annotazione
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il 17.12.2013.

controricorso e che doveva essere indicata come beneficiaria della con-

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