Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4379 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4379 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 11880-2008 proposto da:’
CRISCI

GIOSUE’,

CRSGS153E07A0911,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso 1-45–..gthl.4.4e
de4-1-1-1~-e-sa-t-e

ACONE MARIA TERESA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ACONE MODESTINO;
– ricorrente contro

2014
250

RUOCCO ANTONIO;
– intimato –

sul ricorso 17511-2008 proposto da:
f_CCAr-rnft,3t_o(Aoify
RUOCCO ANTONIO, elettivamente domiciliato

in ROMA,

Data pubblicazione: 24/02/2014

VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato
TORTORA ADRIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato
DI FEO GERMANO;

7

C/

11-1 C

-Q_ –

ricorrente incidentale –

nonché- contro

– intimato

avverso la sentenza n. 157/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 22/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato DI FEO Germano, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso / pm.r.

11,–

riuniti i ricorsi / rigetto del ricorso principale ed
incidentale.

CRISCI GIOSUE’;

Crisci-Ruocco
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 24.10.1998 Antonio Ruocco proponeva opposizione
avverso il decreto ing. del 11.8.98 con il quale il Pretore di Agropoli gli aveva

21.595.332 ( oltre IVA e accessori) a titolo di retribuzione delle prestazioni
professionali ,eseguite su incarico di esso opponente, per il rilascio della
concessione in sanatoria ex lege 47/1985 in relazione al fabbricato di sua
proprietà sito in Agropoli via Colle S. Marco.
Deduceva l’opponente di nulla dovere in quanto il credito dell’arch. Crisci era
prescritto a norma dell’art. 2956 n. 2 c.c. , atteso che gli incarichi professionali a
lui conferiti erano stati portati a termine nel periodo tra il 1985 e 1989 con
l’espletamento delle pratiche per il condono edilizio; dopo circa sette anni lo
stesso professionista, con raccomandata del 31.8.1996 aveva avanzato nuove
richieste di onorari, assumendo di aver presentato all’UTE di Salerno una
denuncia di variazione catastale, a nome di esso opponente e con la sua
apparente sottoscrizione , ciò che era stata oggetto anche di denuncia penale
in quanto falsa.
Aggiungeva c_he in Lal m-odo sr i erano m anifestate c hiaramente ke ef-fettive
intenzioni del professionista, il quale, resosi conto che era maturata la
prescrizione presuntiva per i crediti richiesti, aveva architettato un ulteriore
adempimento mai da lui richiesto ( domanda di accatastamento depositata

Corte Suprema di Cassazione Il sez. c

est. dr. G.

Buisese-

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ingiunto, il pagamento, in favore dell’arch. Giosuè Crisci, della somma di L.

all’UTE), al fine di creare l’apparenza di una continuazione del rapporto
professionale che, invece, aveva avuto termine in sostanza nel 1989. Chiedeva
pertanto l’opponente la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna
del convenuto al pagamento delle spese processuali.

provvedimento monitorio per decorso del termine di proponibilità, ed in subordine
chiedendo il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
Il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 412/2005

rigettava

l’opposizione confermando il provvedimento monitorio opposto, ritenendo
inammissibile la proposta eccezione di prescrizione presuntiva.
Avverso tale sentenza formulava appello il Ruocco, riproponendo l’indicata
eccezione di prescrizione. Resisteva il Crisci e l’adita Corte d’Appello di Salerno,
con sentenza n. 157/07 depos. in data 22.03.07 accoglieva l’impugnazione e
dichiarava prescritto il credito azionato dal professionista, revocando il
provvedimento monitorio opposto, con compensazione delle spese del doppio
grado.
Secondo la Corte distrettuale, la rinnovazione della citazione in opposizione a d.i.
– disposta dal primo giudice ai sensi dell’art. 164 comma 2° c.p.c. – aveva effetto
sanante ex tunc

per cui l’opposizione al provvedimento monitorio doveva

ritenersi tempestiva. Riteneva fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva, non
essendoci stata alcuna ammissione di mancato pagamento da parte del Ruocco
né aveva rilevo la denuncia di variazione catastale all’UTE proposta dal

Corte Suprema di C

sez. cav. – est. dr. G. A. Buisese-

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Si costituiva l’arch. Crisci deducendo l’inammissibilità dell’opposizione al

professionista nel 1996 in relazione alla quale non era stato provato il
conferimento di incarico professionale, stante il disconoscimento della firma da
parte del R.uocco. Tale at_to inv-ero no-n er-a v-also ad im—pedire la s uddetta
prescrizione triennale, sia perché intervenuto dopo oltre 3 anni rispetto all’ultima

la sottoscrizione del Ruocco, stante il suo disconoscimento, non era stata mai
accertata come autentica con la procedura di verifica.
L’arch. Crisci proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione,
sulla base di 4 mezzi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con
controricorso il Ruocco che ha formulato anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorso ai sensi dell’art. 335
c.p.c.
RICORSO PRINCIPALE
1 — Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo il ricorrente
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 164, 641 e 645 ss c.p.c. —
Nullità della sentenza e del procedimento ( art. 360, n. 4 c.p.c.).
Assume che il giudice aveva errato

nell’applicare nella procedura

di

opposizione a decreto ing., la disposizione di cui all’art. 164, 2° comma c.p.c.,
disponendo la rinnovazione della citazione nulla, così da salvare la tempestività
dell’opposizione stessa ancorché la seconda notificazione sia stata effettuata
oltre il termine ( di 40 gg) prescritto per l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Corte Suprema di Ca

Il s

civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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attività documentata del professionista ( perizia giurata dell’8.2.1989) sia perché

La doglianza non ha pregio, avuto riguardo al fatto che trattasi di giudizio
successivo alla data del 30 aprile 1995 , per cui era applicabile l’art. 164
c.p.c. nel nuovo testo, introdotto dalla legge n. 353 del 1990 in vigore dal
30.4.95. Secondo tale ultima norma : ” Se il convenuto non si costituisce in

dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi
e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal
momento della prima notificazione.” Il giudizio in esame ebbe inizio nel 1998,
per cui era soggetto alla disposizione processuale di cui sopra ( v. Cass. n.
11607 del 31/05/2005)
2 — Con il 2° motivo l’ esponente denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2935,2956 e 2957 c.c.
Rileva che la Corte territoriale aveva dichiarato prescritto il credito dell’arch.
Crisci a mente dell’ad, 2956, n. 2 c.c., avendo ritenuto che la prestazione
professionale si era conclusa 1’8.2.1989 con la perizia giurata da produrre al TAR
Campania, mentre il successivo atto di denuncia di accatastamento del
fabbricato del Ruocco, non avrebbe potuto considerarsi alla stregua della
prosecuzione dell’incarico professionale, in quanto mai richiesto al Crisci, “tanto
che era stata disconosciuta dal Ruocco la sottoscrizione apposta in calce alla
denunzia di accatastamento del 18.9.1996 senza che l’opposto avesse coltivato
la proposta istanza di verificazione non avendola riproposta in grado d’appello”.

Corte Suprema di Cassazi

Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi de primo comma, ne

Osserva l’esponente che già il primo giudice aveva riconosciuto e dichiarato
stabilito che “…l’accatastamento dell’immobile [era}

l’ultimo atto della

procedura di condono edilizio per il quale il Ruocco aveva dato a suo tempo
incarico al Crisci”. Il Ruocco peraltro aveva sempre anrpsso di avere conferito al

un suo immobile, procedura che doveva necessariamente concludersi con
l’accatastamento del bene condonato mediante denunzia di variazione all’UTE
competente. La Corte salernitana invece non ha tenuto conto di tale rilevante
considerazione, preferendo porre l’accento sulla questione relativa all’asserita
falsità della sottoscrizione del Ruocco in calce alla menzionata denunzia
catastale. li motivo si conclude con il seguente quesito: ” Con riferimento alla

fattispecie concreta riguardante il conferimento al professionista dell’incarico di
espletare la pratica di condono edilizio di un fabbricato illegittimamente costruito,
la denunzia di varviazione ald’UTE rientra nella prestazione dovuta, per cui il
termine prescrizionale, di cui all’art. 2956 n. 2 c.c., decorre dalla data della
suddetta prestazione d’opera professionale, e pertanto il giudice che fa decorre
il termine da un momento antecedente viola l’art. 2957 c.c.”
Con il 3° motivo si denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un fatto controverso e decisivo, con riferimento alla circostanza di cui al
motivo precedente. L’incarico professionale si riferiva alla pratica del condono
edilizio e questa comprendeva anche la denunzia di variazione catastale (
denuncia di accatastamento), per cui il termine di prescrizione decorreva dalla

Corte Suprema di Cassazione I z. civ est dr. G. A. Bursese-

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professionista l’incarico di espletare la pratica del condono edilizio riguardante

data di tale ultima prestazione. Invero la motivazione censurata sembrerebbe
inidonea a giustificare la decisione impugnata, non avendo il giudice
distrettuale adeguatamente esplicitato le ragioni per far decorrere il termine di
prescrizione dal 1989 e non invece nel 1996, epoca in cui era stata portata a

Entrambi i suddetti motivi — congiuntamente esaminati essendo strettamente
C o innesi
QQ9J41Llrsono fondati.
L’esponente ha posto correttamente l’accento sulla questione della prestazione
professionale da lui resa, nella sua genesi e nel suo momento conclusivo, con
riferimento in specie alla procedura di sanatoria degli immobili ( legge 28
febbraio 1985, n. 47

– c.d. condono edilizio), il cui incarico era stato

indubbiamente af,fidato all’arch. Crisci dal Ruocco e mai peraltro da questi
revocato. Orbene

la legge 28 febbraio 1985, n. 47 attribuisce indiscutibile

rilievo alla pratica di accatastamento nell’ambito del procedimento per la
sanatoria degli immobili abusivi, tant’è che nel suo testo originario, prescriveva
che alla domanda di sanatoria doveva essere allegata ” la prova dell’avvenuta
presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai
fini dell’accatastamento” ( art. 35 comma 3 lettera e) , soppresso dall’art. 4
comma 2 del successivo D.L. 12 gennaio 1988, conv. nella L. n. 68/1988).
I successivi commi 15° e 17 ° dello stesso art. 35 prevedono che la
concessione in sanatoria viene rilasciata ” contestualmente all’esibizione da
parte dell’interessato …. della prova dell’avvenuta presentazione all’ufficio

Cotte Suprema di Cassazione

est. dr. G. A. Bursese-

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termine la pratica del condono.

dia

a

a

tecnico erariale

della documentazione necessaria

ai fini

dell’accatastamento” ( comma 159.; ovvero ….” Decorso il termine perentorio
di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima s’intende
accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme

erariale della documentazione necessaria all’accatastamento” ( comma
18°).
Ciò premesso non v’è dubbio che la corte territoriale abbia in effetti del tutto
trascurato tale rilevante aspetto del problema, cioè dell’ indefettibilità di siffatto
adempimento ai fini della positiva conclusione della pratica del condono,
preferendo invece evidenziare soltanto la questione della firma asseritamente
falsa del cliente o comunque disconosciuta sulla pratica della denuncia di
variazione catastale relativa all’immobile da condonare. Tale ultimo aspetto non
ha decisiva incidenza sulla configurabilità e durata del rapporto professionale,
tanto più che nella fattispecie, è pacifico che il relativo incarico venne conferito
dal Ruocco al Crisci e non venne mai da lui più revocato. Si dovrebbe dunque
ritenere che la pratica del catasto fosse stata eseguita presso l’UTE dall’ing.
Crisci, per incarico e comunque nell’interesse del Ruocco, perché senza tale
“formalità” lo stesso procedimento di sanatoria ex I. n. 47/1985, non poteva
essere definito con esito positivo. Questa conclusione ha evidentemente rilevanti
conseguenze circa la decorrenza della prescrizione, in quanto dovrebbe
ritenersi che il rapporto professionale fosse ancora in essere all’epoca della

Corte Suprema di Cassazione – II sez

dr. G. A. Bursese-

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eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico

denuncia della variazione catastale presso l’UTE, in quanto il termine
prescrizionale dovrebbe decorrere solo a partire da tale ultima data ( 1998).
Dev’essere conclusivamente accolto il ricorso in relazione alla fondatezza dei
predetti motivi, assorbito il 4° motivo ( omessa e insufficiente motivazione circa

incidentale ( violazione artt. 91 e 92 c.p.c. e insufficiente motivazione;circa la
compensazione delle spese processuali per entrambe i giudizi )
L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione del la s-entenza
impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, anche per le
spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli; la quale deciderà la
causa sulla base dei principi e delle considerazioni sopra svolte.

P.Q.M.
rigetta il 1° motivo del ricorso; accoglie il 2° ed il 3° motivo; dichiara assorbito il
4° motivo ed il ricorso Mcidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, alla
Corte d’Appello di Napoli;
In Roma li

22 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE EST.
(dott. I4etano tonio Bursese)

IL PRESIDENTE
(dott. Mastri Oddo

V31,,

DEPOSITATO IN CANCELLERN
Roma,
Fai.

24

2014

)

l’ammissione di non avere estinto l’obbligo ex art. 2959 c.c.) nonché il ricorso

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